N. 544 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1989- 31 agosto 1990

                                 N. 544
       Ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 (pervenuta alla Corte
     costituzionale il 31 agosto 1990) dal tribunale amministrativo
  regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dal comune di Rocca
  Pietore ed altra contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
                                 altri.
 Comuni  e  province  -  Decisioni  dei  ricorsi  per contestazione di
 confini tra comuni e province mediante decreto del  Presidente  della
 Repubblica,  udito il Consiglio di Stato - Ritenuta applicabilita' di
 detta procedura anche per la contestazione di confini  di  comuni  di
 regioni diverse (nella specie: accertamento del confine tra il comune
 di Canazei (Trento) ed il comune di Rocca Pietore  (Belluno)  che  e'
 anche  confine  tra  regione  Veneto e regione Trentino-Alto Adige) -
 Violazione dell'autonomia regionale sotto il  profilo  della  lesione
 dell'integrita'   territoriale   della   regione  -  Illegittimo  uso
 dell'atto amministrativo (d.P.R.) anziche' della legge.
 (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 267).
 (Cost., artt. 5 e 132).
(GU n.38 del 26-9-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:
     A)  n. 88/83, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato
 e difeso dagli avvocati Francesco d'Audino, Flavio Dalla Mule,  Mario
 Angelici  e  Giovanni  Cristomo  Sciacca,  domiciliato  come in atti,
 contro la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona  del
 Presidente   pro-tempore,   rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato,
 e nei confronti:
      del  comune  di  Canazei,  in  persona  del sindaco pro-tempore,
 rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Valcanover,  Giorgio  de
 Pilati e Vitaliano Lorenzoni, domiciliato come in atti;
      della  provincia  autonoma  di Trento, in persona del presidente
 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato  Giuseppe  Guarino,
 domiciliato come in atti;
     della  regione  Trentino  Alto-Adige,  in  persona del presidente
 pro-tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato;
      della   regione   Veneto  e  della  provincia  di  Belluno,  non
 costituite in giudizio;
 e con l'intervento ad adiuvandum dell'ente provinciale per il turismo
 di Belluno, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio  Paniz  ed
 Enrico  Esposito,  domiciliato  come  in atti, per l'annullamento del
 decreto del Presidente della Repubblica in  data  29  maggio  1982  e
 conferma dell'attuale linea confinaria ufficiale dell'i.g.m.;
     B)  n.  183/83,  proposto  dalla  regione Veneto, rappresentata e
 difesa dagli avvocati Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller, Italo  De
 Giacinto  e  Federico Sorrentino, domicialita come in atti, contro la
 Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in  persona  del  Presidente
 pro-tempore,  ed  il Ministero degli interni, in persona del Ministro
 pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
 dello Stato,
 e nei confronti:
      della  regione  Trentino  Alto-Adige,  in persona del presidente
 pro-tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato;
      della  provincia  autonoma  di  Trento,  persona  del presidente
 pro-tempore, rappresentato e difeso  dall'avvocato  Sergio  Panunzio,
 domiciliato come in atti;
      del  comune  di  Canazei,  in  persona  del sindaco pro-tempore,
 rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Valcanover,  Giorgio  de
 Filati e Vitaliano Lorenzoni, domiciliato come in atti;
      della  provincia  di  Belluno  e  del  comune  di  Canazei,  non
 costituiti in giudizio,
 e con l'intervento ad adiuvandum dell'ente provinciale per il turismo
 di Belluno, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio  Paniz  ed
 Enrico  Esposito,  domiciliato  come  in atti, per l'annullamento del
 decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio  1982,  con
 il quale e' stato deciso un ricorso ex art. 267 del t. u. n. 383/1934
 del comune di Canazei e  accertamento  del  confine  tra  le  regioni
 Trentino  Alto-Adige e Veneto sul monte Marmolada quale risulta dalla
 attuale cartografia dell'i.g.m. di Firenze;
     C)   n.   2917/88,   proposto   dal   comune  di  Rocca  Pietore,
 rappresentato e difeso dagli avvocati Dalle Mule,  Mario  Angelici  e
 Giovanni  Crisostomo  Sciacca,  domicialito  come  in atti, contro la
 provincia autonoma di Trento, in persona del presidente  pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Sergio Panunzio, domiciliato
 come in atti, per l'annullamento dell'atto datato 17 giugno 1988, con
 cui  la  provincia  autonoma  di Trento ha chiesto al comune di Rocca
 Pietore, all'USTIF e al Ministero dei trasporti di trasmettere  tutti
 gli  atti  tecnico-amministrativi  relativi  agli  impianti funiviari
 interamente dislocati entro i confini (sciovia "Doss del Mul" - leggi
 Sass  del  Mul  - Serauta 3 e Serauta 5) nonche' della nota 1º agosto
 1988, con  cui  la  provincia  autonoma,  servizi  impianti  a  fune,
 sollecita  il  comune di Rocca Pietore a dare risposta alla richiesta
 di trasmissione atti tecnico-amministrativi  relativi  agli  impianti
 nuovi ghiacciaio Marmolada;
     D) n. 859/89, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato
 e difeso dagli avvocati Flavio e Luca Dalla  Mule  e  Franco  Gaetano
 Scoca,  domiciliato  come  in  atti,  contro la provincia autonoma di
 Trento, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso
 dall'avvocato   Sergio   Panunzio,  domiciliato  come  in  atti,  per
 l'annullamento dell'atto 11 gennaio 1989, prot.  n.  36-IV-1/39,  con
 cui  la  provincia  autonoma  di  Trento  afferma  che il decreto del
 Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 5577, ha stabilito  un
 confine  tra la provincia autonoma di Trento e la regione Veneto, che
 corre lungo il crinale della Marmolada e che, nel territorio  conteso
 compreso  tra  il  confine  naturale  lungo  il crinale e la linea di
 demarcazione  indicata  sulle  carte   pubblicate   dall'i.g.m.,   la
 titolarita'  dei terreni spetta alla provincia autonoma di Trento, in
 forza  degli  atti  catastali  e  tavolari  della  regione   Trentino
 Alto-Adige,  ufficio tavolare di Cavalese, affermando altresi' essere
 soggette al pieno  dominio  ed  alla  podesta'  amministrativa  della
 provincia autonoma di Trento tutte le attivita' poste in essere nelle
 particelle indicate nell'atto stesso, invitando quindi  il  comune  a
 "prendere  contatti"  con  l'amministrazione  al  fine di "chiarire i
 rapporti che scaturiscono dalla situazione sopra descritta";
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate e dei controinteressati;
    Visti l'atto di intervento dell'ente provinciale per il turismo di
 Belluno;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  la  relazione  del  cons.  Anselmo  Di  Napoli e uditi, alla
 pubblica udienza  dell'8  novembre  1989,  gli  avvocati  Sorrentino,
 Flavio  e  Luca  Dalle Mule, Schiller, Panunzio, Lorenzoni, dei Rossi
 (in  sostituzione  dell'avvocato  Scoca)  e  l'avvocato  dello  Stato
 Favara;
                           RITENUTO IN FATTO
    1.  -  Il  2  agosto  1973 il sindaco di Canazei (prov. di Trento)
 proponeva ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi  dell'art.
 267  del  t.  u.  3 marzo 1934, n. 383, contestando il confine con il
 comune di Rocca Pietore (prov. di Belluno) nel tratto Punto  Penia  -
 Passo  di  Fedaia  sulla  Marmolada.  Il  ricorrente chiedeva venisse
 accertato e dichiarato che il confine amministrativo fra  due  comuni
 coincideva  con  quello indicato dalla commissione internazionale per
 la fissazione del confine austriaco-italiano nel 1911 e  segnato  con
 doppia linea rosso-blu sulla cartografia allegata al relativo verbale
 dei  lavori.   In  sede  di  struttoria  sul  ricorso,  il  Ministero
 dell'interno  ritiene  di acquistare il parere del Consiglio di Stato
 sulla competenza, nel vigente ordinamento, relativa alla  definizione
 delle  contestazioni  di  confine  fra  comuni. La prima sezione, con
 parere n.  1457/74 del 17 ottobre 1975, si espresse nel senso che  la
 decisione  dei  ricorsi  per  contestazione  di confini fra comuni di
 regioni diverse compete allo Stato ai sensi dell'art. 267 del  t.  u.
 n.   383/1934,  il quale, per questa parte, deve ritenersi tuttora in
 vigore. Peraltro, poiche' la  decisione,  sebbene  non  comporti  una
 modifica  delle  circoscrizioni  comunali  (e quindi un mutamento del
 territorio delle regioni alle quali i  comuni  appartengono),  incide
 pure  su  interessi  regionali,  determinando  implicitamente anche i
 confini regionali, la sezione affermo' la necessita' di acquisire, ai
 fini  della pronuncia sulla contestazione, le deduzioni delle regioni
 interessate.  Ricevuto il parere del Consiglio di Stato, il Ministero
 dell'interno acquisiva le deduzioni delle regioni Trentino-Alto Adige
 e Veneto e costituiva  una  commisione  incaricata  di  esaminare  la
 documentazione  relativa  al  ricorso  nonche' di compiere indagini e
 rilevamenti in loco.  Conclusi i  lavori  della  commissione,  veniva
 chiesto  al  Consiglio  di  Stato  il parere previsto dal primo comma
 dell'art. 267; la prima sezione, con parere  n.  18/80  del  7  marzo
 1980,  si  esprimeva  per  l'accoglimento  del  ricorso del comune di
 Canazei, ed il ricorso veniva  accolto  con  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 29 maggio 1982.
    2.  -  Con  ricorso  (n.  88/83) depositato il 15 gennaio 1983, il
 comune di Rocca Pietore ha impugnato il decreto del Presidente  della
 Repubblica 29 maggio 1982, deducendo sei motivi.
    I)   Incompetenza.  In  subordine,  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 267 e, occorrendo, degli artt. 32 e 35 del t.u. della legge
 comunale   e  provinciale.   Con  trasferimento  alle  regioni  delle
 competenze in materia di  circoscrizioni  comunali  e'  venuta  meno,
 senza  eccezioni  di alcun genere, la competenza del Presidente della
 Repubblica  prevista  dall'art.  267  del  t.  u.  n.  383/1934.  Una
 sopravvivenza  della  norma, sia pure limitatamente alle controversie
 di confine tra comuni  appartenenti  a  regioni  diverse  sarebbe  in
 contrasto  con  l'art.  133 della Costituzione, che, a garanzia delle
 autonomie degli enti locali, pone una riserva di legge regionale  per
 la  modificazione delle circoscrizioni comunali, e con l'art. 3 della
 Costituzione, per la conseguente disparita' di trattamento tra comuni
 ed anche tra cittadini dello stesso comune, che verrebero tutelati in
 maniera difforme l'integrita' del  loro  territorio,  rispettivamente
 dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di confine verso
 un comune appartenente ad altra o alla stessa regione.
    II)  Eccesso  di  potere  sotto  il  profilo  della erroneita' dei
 presupposti, contraddittorieta', violazione di legge e  sviamento  di
 potere.   Erroneamente  e'  stato ritenuto applicabile l'art. 267 del
 t.u.l.c.p., perche' quella proposta dal comune  di  Canazei  non  era
 un'azione  di  regolamento  di  confini  bensi'  una  vera  e propria
 rivendita.   Mancavano   infatti   i   presupposti   dell'azione   di
 regolamento,  che  richiede  in  ogni  caso  o  incertezza oggettiva,
 derivante  da  possesso  promiscuo,  o  incertezza  soggettiva,   per
 impossibilita' di indicarne il tracciato.
    III)  Eccesso  di  potere per contradditorieta', errore di fatto e
 violazione  di  legge.   Contrastante  con  l'affermata  naturta   di
 regolamento di confini e' il dispositivo del provvedimento impugnato,
 che ha  modificato,  con  una  imponente  variazione,  il  precedente
 confine  ufficiale,  risultato  questo  che  non poteva ottenersi con
 l'atto amministrativo previsto dall'art. 267.
    IV)  Violazione  di  legge,  eccesso  di  potere per travisamento,
 contraddittorieta', erroneita' di presupposti  ed  errore  di  fatto.
 Erroneamente  si  e'  ritenuto  che  il  deliberato della commissione
 internazionale del  1911  aveva  acquisito  efficacia  esecutiva  con
 l'approvazione  governativa,  senza  che  fosse  necessaria  ratifica
 parlamentare. E' mancato l'intervento dei comuni, necessario  ove  si
 fosse  trattato di ricognizione. Si e' considerato che i lavori della
 commissione   internazionale   non   erano    ancora    conclusi    e
 contraddittoriamente  si e' attribuito ai lavori della commissione in
 parola valore ricognitorio mentre veniva invece operato un  mutamento
 di  confine,  la  cui  entita' non puo' essere sminuita, per l'intero
 ghiacciaio.
    V)  Violazione  della  legge  2  febbraio  1960, n. 68, ed erronea
 valutazione della rilevanza della cartografia ufficiale dell'istituto
 geografico  militare.   Erroneamente  il  provvedimento  impugnato ha
 escluso  valore  probatorio  alla  cartografia   ufficiale   italiana
 dell'istituto  geografico  militare.   Inesattamente  si e' ravvisata
 un'azione di confinazione nel ricorso proposto dal comune di Canazei,
 inteso alla modifica di un confine certo ed ufficiale.
    VI)  Violazione  di  legge ed erroneo apprezzamento in ordine alla
 valutazione  dei  poziori  diritti  del  comune  di  Rocca   Pietore.
 Illegittimamente   e'  stato  disconosciuto  valore  probatorio  alla
 documentazione esibita dal comune di Rocca Pietore, ivi  compresa  la
 cartografia   ufficiale   dell'istituto   geografico   militare,   ed
 attribuito invece valore alla documnentazione presentata  dal  comune
 di Canazei.  Con ricorso (n. 183/83) depositato il 25 gennaio1983, la
 regione Veneto ha impugnato il decreto del Presidente della Republica
 29 maggio 1982, deducendo quatro motivi.
    I)  La  ricorrente nega anzitutto la competenza degli organi dello
 Stato a risolvere, utilizzando la podesta' prevista dall'art. 267 del
 t.u. n. 383/1934, la contestazione di confini tra i comuni di Canazei
 e Rocca Pietore: poiche' la controversia riguarda i confini non  solo
 tra  due comuni ma tra due regioni, la sua soluzione deve essere data
 con  legge  del  Parlamento   ovvero   con   sentenza   della   Corte
 costituzionale.
    II)  Il  procedimento  seguito  e'  del resto illegittimo perche',
 trasferita alle regioni (art. 1, lett. d), del decreto del Presidente
 della  Repubblica  n. 1/1972) la competenza amministrativa in materia
 di determinazione, rettifica e contestazione di confini  tra  comuni,
 dell'art. 267 dovrebbe desumersi il principio per il quale, attesa la
 natura degli interessi pubblici coinvolti in simili controversie,  le
 stesse   fra   comuni   appartenenti   alla  stessa  regione  debbano
 preferibilmente risolversi con legge regionale, mentre tra comuni  di
 regioni   diverse   la   legge   statale  diviene  l'unico  strumento
 ipotizzabile.
    III)  Il  provvedimento  impugnato e' comunque illegittimo perche'
 non ha tenuto conto del  fatto  che  il  comune  di  Canazei,  avendo
 ripetutamente  prestato  acquiescenza  alla linea di confine indicata
 dal comune di Rocca Pietore, non  era  legittimato  a  promuovere  il
 procedimento previsto dall'art. 267 del t.u. del 1934.
    II)  Il  parere  n. 18/80 del 7 marzo 1980 della prima sezione del
 Consiglio di Stato, sul  quale  e'  basato  l'impugnato  decreto  del
 Presidente della Repubblica e' errato, perche' non ha considerato che
 la deliberazione 4  ottobre  1911  della  commissione  internazionale
 italo-austriaca per la migliore demarcazione del confine tra l'Italia
 e   l'Austria-Ungheria   non   poteva   avere   carattere   meramente
 ricognitorio  ma,  in  quanto  inteso  a  risolvere  una controversia
 confinaria, aveva carattere innovativo e costituito sicche',  per  la
 valida  formazione  nella  sede  internazionale  della volonta' delle
 parti  contraenti  era  necessaria  l'emanazione,  che  di  fatto  e'
 mancata,  di legge di ratifica o di decreto reale recante l'ordine di
 esecuzione interna del deliberato della commissione.  Se,  invece  si
 ritiene  che  la commissione si sia limitata a formulare una proposta
 di provvedimento di polizia di frontiera, allora il deliberato  della
 commissione  stessa  non sarebbe stato idoneo a stabilire (allora) il
 confine  di  Stato  e  (ora)  il  confine  tra  regioni   e   comuni.
 Erroneamente,  infine,  il  Consiglio  di  Stato  ha  attribuito alla
 deliberazione della commssione internazionale sui  confini  di  Stato
 valore  decisivo  al fine di risolvere la controversia di confine tra
 comuni e tra regioni, perche' l'art. 2 del del r.d. 22  luglio  1920,
 n.  1233,  quando  identifica  i  territori delle nuove provincie con
 quelli  "posti  oltre  l'antico  confine  del  Regno",  si  riferisce
 verosimilmente  a  confini  definiti  antichi  perche'  precedenti la
 determinazione del 1911.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
 il  Ministero dell'interno si sono costituiti in giudizio in entrambi
 i ricorsi col patrocinio dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la
 quale, con mamoria depositata il 14 settembre 1983, ha eccepito che i
 ricorsi  sono  infondati.   La  regione  Trentino-Alto  Adige  si  e'
 costituita   in   giudizio  in  entrambi  i  ricorsi  con  patrocinio
 dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la   quale,   con   momoria
 depositata  il  29  settembre  1983,  ha  eccepito che i ricorsi sono
 infondati.  La provincia autonoma  di  Trento  si  e'  costituita  in
 giudizio  in  entrambi  i ricorsi e, con varie memorie, ha chiesto il
 rigetto dei ricorsi.
    Il  comune  di  Canazei  si e' costituito in giudizio e, con varie
 memorie, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.  Con  memoria  depositata
 il   31  ottobre  1989,  la  regione  Veneto,  dopo  aver  ampiamente
 illustrato i profili di illegittimita' costituzionale  dell'art.  267
 del  t.u. n. 383/1934, ha insistito per l'accoglimento del ricorso n.
 183/83.  Con memoria depositata il 3  novembre  1989,  il  comune  di
 Rocca Pietore, dopo un'ampia esposizione dei motivi di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 267 del t.u. n. 383/1934, ha  insistito  per
 l'accoglimento  del  ricorso  n.  88/83.   Con  atto depositato il 15
 ottobre 1983,  l'ente  provinciale  per  il  turismo  di  Belluno  e'
 intervenuto  ad  adiuvandum  in  entrambi i ricorsi.  Con atto del 18
 gennaio 1983, la regione Veneto proponeva altresi' davanti alla Corte
 costituzionale  ricorso per conflitto di attribuzioni contro lo Stato
 in relazione al decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio
 1982,  ma  il  ricorso  e' stato rigettato con senstenza 20-30 giugno
 1988, n. 743.
    3.  -  Con  ricorso (n. 2917/88) depositato il 27 ottobre 1988, il
 comune di Rocca Pietore ha impugnato l'atto della provincia  autonoma
 di  Trento  in data 17 giugno 1988 e la successiva nota del 1º agosto
 1988, meglio specificati in epigrafe, deducendo tre motivi.
    I)  Eccesso di potere per violazione di legge, per travisamento di
 fatti, per difetto o comunque falsita' di presupposti.
    Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, contro
 il quale pende ricorso proposto dal comune di Rocca Pietore,  non  ha
 ancora  prodotto  effetti,  non  esistendo,  allo stato, alcuna nuova
 delimitazione dei confini oggetto di contestazione.
    II) Eccesso di potere per violazione di legge, sviamento di potere
 e per falsita' di presupposti.
    Nella  nota  impugnativa  viene  richiamato  anche  il decreto del
 Presidente della Repubblia  19  novembre  1987,  n.  527  ("Norme  di
 attuazione  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige in
 materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale"),  che
 pero'  nulla stabilisce al riguardo, limitandosi a disciplinare tutta
 una  serie  di  attivita'   che   ricadono   ovviamente   nell'ambito
 territoriale della provincia di Trento.
    III)  Illegittimita' per difetto, falsita' e contraddittorieta' di
 presupposti.   La  richiesta  formulata  con  l'atto   impugnato   e'
 illegittima,  in  quanto  pende  dinanzi  al t.a.r. del Lazio ricorso
 avverso il provvedimento del Capo dello Stato (decreto del Presidente
 della  Repubblica  29  maggio  1982),  che e' pertanto tutt'altro che
 definitivo.
    Con  ricorso (n. 859/89) depositato il 31 marzo 1989, il comune di
 Rocca Pietore ha impuganto l'atto della provincia autonoma di  Trento
 dell'11  gennaio  1989,  prot.  n. 136-IV-1/39, meglio specificato in
 epigrafe, deducendo tre motivi.
    I)  Eccesso di potere per violazione di legge, per travisamento di
 fatti e per difetto o comunque falsificazione di presupposti.
    Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, contro
 il quale pende  ricorso,  non  ha  ancora  ricevuto  attuazione,  non
 essendo intervenuta una nuova delimitazione confinaria.
    II)  Eccesso di potere, violazione di legge e sviamento di potere.
 E' illegittimo ritenere  che  la  titolarita'  di  determinati  beni,
 situati nell'area controversa, possa spettare alla provincia autonoma
 di Trento per effetto ed in forza degli "atti catastali  e  tavolari"
 della regione Trentino-Alto Adige - Ufficio tavolare di Cavalese.
    III) Illegittimita' derivata. Eccesso di potere per erroneita' dei
 presuposti.  Il decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio
 1982 e' stato impugnato dinanzi al t.a.r. del Lazio. L'illegittimita'
 da cui esso e' affetto vizia in via derivata anche  l'atto  impugnato
 col  presente  ricorso.   La  provincia  autonoma  di  Trento  si  e'
 costituita  in  giudizio  in  entrambi  i  ricorsi  e,  con   memoria
 depositata  il  2  novembre  1989,  ha  eccepito  che  i ricorsi sono
 inammissibili ed infondati.  Con memoria  depositata  il  3  novembre
 1989,  il comune di Rocca Pietore ha insistito per l'accoglimento dei
 ricorsi.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    I  ricorsi,  soggettivamente  ed  oggettivamente  connessi,  vanno
 riuniti.
    Prima   di  ogni  altra  censura  va  esaminata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 267 del t. u. 3 marzo 1934,  n.
 383,  da  cui  trae  origine  il provvedimento impugnato (decreto del
 Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, che ha accolto il ricorso
 per  contestazione  di  confini  proposto  dal  sindaco  di Canazei),
 legittimita' posta in dubbio sia dalla difesa  della  regione  Veneto
 sia da quella del comune di Rocca Pietore.
    Al  riguardo  e' pertinente ricordare che la Corte costituzionale,
 nella  sentenza  n.  743/1988  (che  ha  respinto  il  conflitto   di
 attribuzioni  contro  lo  Stato  promosso  dalla  regione  Veneto  in
 relazione al medesimo decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
 maggio  1982), dopo aver dato atto della perdurante vigenza dell'art.
 267 (quando la  lite  confinataria  insorga  fra  comuni  di  regioni
 diverse),  non  ha  tuttavia  escluso  la possiblita' di un contrasto
 della norma con principi costituzionali (ritenendo pero' irrilevante,
 in  quella  sede,  la questione prospettata all'udienza della regione
 Veneto, nei termini in cui essa era stata formulata).
    La  questione  e'  indubbiamente  rilevante  nel giudizio in atto,
 giacche' l'eventuale declaratoria  di  incostituzionalita'  dell'art.
 267 renderebbe illeggittimo in radice l'atto impugnato, che in base a
 tale norma e' stato emesso.
    Per  una  corretta  soluzione  del problema, si puo' partire dalla
 situazione legislativa esistente al momento  dell'entrata  in  vogore
 della Costituzione.
    L'art.  74  dello  statuto Albertino imponeva la forma legislativa
 per  l'istituzione  di  nuovi  comuni  e   la   modificazione   delle
 circoscrizioni  comunali;  esisteva  pero'  una normativa eccezionale
 (artt. 30 e 36 del r.d. 3 marzo 1934,  n.  383)  che  riconosceva  al
 Governo  il potere di modificare quelle circoscrizioni e di istituire
 nuovi  comuni  con  atto  amministrativo,  in  presenza   di   alcuni
 requisiti,  sostanziali  e procedurali, tassativi e inderogabili. Con
 questo  potere  era  connessa,  quasi  naturale  completamente  delle
 attribuzioni  governative  in  materia,  la competenza a risolvere le
 contestazioni di confini ex art. 267. Si era  voluto  cosi'  che  gli
 interessi  pubblici  coinvolti  nella  contestazione  di  confini tra
 comuni  trovassero  un  primo  assetto  (primo  riguardo   a   quello
 successivo determinato con sentenza) in una particolare decisione non
 giurisdizionale idonea a determinare autoritativamente, non  soltanto
 l'esatta  ubicazione  della  linea  di  confine, ma anche entro certi
 limiti quella ubicazione  -  non  esatta  per  ragioni  di  obiettiva
 incertezza   -   che  valesse  a  superare  mediante  l'esercizio  di
 discrezionalita' amministrativa l'"impasse" derivante dall'assenza di
 prove risolutive.
    L'avvento  della Costituzione ha recato significativi mutamenti al
 sistema dei rapporti fra Stato ed enti locali.
    Si  tratta  di  modificazioni conseguenti non solo all'inserimento
 tra Stato e comune di un nuovo ente a rilevanza costituzionale,  qual
 e'  appunto  la  regione,  ma  anche  di modificazioni conseguenti al
 rilievo che gli enti locali  sono  venuti  ad  assumere  nel  tessuto
 costituzionale.
    Al  riguardo va anzitutto considerato l'art. 5 della Costituzione,
 che pone da un lato il principio del riconoscimento  delle  autonomie
 locali  e  dall'altro l'enunciazione di due principi programmatici di
 estremo valore, l'uno inteso alla promozione delle autonomie locali e
 l'altro  rivolto  ad adeguare i principi e metodi dell'azione statale
 al riconoscimento delle autonomie stesse.
    Il  costituente,  poi, al fine di assicurare una garanzia adeguata
 all'autonomia degli enti locali,  di  cui  e'  componente  essenziale
 l'integrita' territoriale degli enti medesimi, ha disposto (artt. 132
 e 133) che le  modificazioni  delle  circoscrizioni  territoriali  di
 regioni,  provincie  e  comuni  si  attuino sempre mediante una legge
 (costituzionale, ordinaria o regionale, a seconda dei casi).
    Questi   principi   hanno   trovato   compiuta  applicazzione  con
 l'attauzione dell'ordinamento regionale.
    Per  effetto del decreto del Presidente della Republica 14 gennaio
 1972,  n.  1,  sono  state  trasferite  alle  regioni,  competenti  a
 legiferare  in  materia  di circoscrizioni comunali ex art. 117 della
 Costituzione,  tutte  le  funzioni  amministrative  esercitate  dagli
 organi centrali e periferici dello Stato nella predetta materia ed in
 particolare (art. 1, lett. d) quelle  relative  alle  determinazioni,
 rettifiche e contestazioni di confini.
    Non  vi  e'  dubbio  che  un mutamento costituzionale di si' ampie
 dimensioni abbia esplicato i suoi  effetti  sugli  istituti  e  sulla
 normativa preesistente.
    E alla stregua dei principi introdotti dalla stessa Costituzione e
 successivamente  attuati  con   la   realizzazione   dell'ordinamento
 regionale  va  esaminato e valutato l'art. 267, la cui applicabilita'
 e' oggi limitata  alle  sole  ipotesi  di  contestazioni  di  confine
 insorte fra comuni di regioni diverse e che consente di risolvere con
 un provvedimento amministrativo le controversie in questione.
    Appaiono  allora  non manifestatamente infondati alcuni profili di
 illegittimita' costituzionale della norma in esame.
    Al  riguardo, il collegio osserva anzitutto che la lite confinaria
 fra comuni di regioni diverse  non  e'  soltanto  una  questione  che
 eccede  topograficamente l'ambito regionale (e che quindi esula, come
 tante  altre,  dalla  competenza  regionale  per  avere  appunto  una
 dimensione  ultraregionale);  rappresenta  invece, un accadimento che
 influisce direttamente sulla  (o  anche,  ma  principalmente,  sulla)
 consistenza  del  territorio  di due regioni contermini (che assumono
 sul punto una posizione conflittuale).
    Cio'  considerato,  residua  il dubbio che il permanere in capo al
 Governo  della  potesta'  di  decidere  in  via   amministrativa   le
 controversie  in  questione  (quando  insorgono fra comuni di regioni
 diverse) si risolva in una possibile menomazione della  garanzia  del
 diritto  delle  regioni  all'integrita'  territoriale, diritto cui il
 costituente ha rivolto una particolare attenzione nell'art. 132, come
 si desume dall'aver imposto la forma legislativa (oltre al referendum
 delle popolazioni  interessate)  per  le  variazioni  del  territorio
 regionale.
    Ma  la  norma  in  parola  finisce per incidere direttamente sullo
 stesso principio dell'autonomia degli enti locali, il  cui  valore  e
 riconoscimento  si  trova  solamente  riaffermato  nell'art.  5 della
 Costituzione.
    Avvalora  i precedenti rilievi la piu' generale considerazione che
 l'art. 267, cosi' come e' stato ritenuto tuttora vigente, consentendo
 il  ricorso  al provvedimento amministrativo quale mezzo per dirimere
 le controversie  relative  alla  materia  dei  confini,  si  pone  in
 contrasto,  non  solo  con  gli  artt. 5 e 132 della Costituzione, ma
 anche con il principio ispiratore
 delle norme costituzionali che prevedono la riserva di legge a tutela
 dell'autonomia regionale nelle sue piu' significative  articolazioni,
 e  quindi  a  maggior  ragione  escludendo - essendo l'integrita' del
 territorio  componente  primaria  ed  essenziale  di  quell'autonomia
 unitariamente  considerata  -  un  intervento  in  via amministrativa
 dell'autorita' statale che possa  a  qualsiasi  titolo  incidere  sul
 territorio  regionale,  sia  pure sotto forma di decisione di ricorsi
 per contestazione di confini.
    Fatte  queste  premesse  e  venendo  ai  profili  che direttamente
 attengono alla presente controversia,  il  collegio  osserva  che  la
 decisione  del  ricorso  proposto dal comune di Canazei ha comportato
 modificazione del confine  di  due  regioni  (Trentino-Alto  Adige  e
 Veneto).
    Il  provvedimento  impugnato,  pertanto, ha inciso sul confine fra
 due regioni (di cui una a statuto speciale), cosi' come esistente  al
 momento dell'entrata in vigore della Costituzione.
    In  definitiva,  sia  che  si tratti di una modificazione in senso
 tecnico dei confini, sia che  si  tratti  di  un  accertamento  della
 consistenza  dei  confini  stessi,  in entrambi i casi si finisce pur
 sempre per intervenire sul territorio regionale.
    Appare  pertanto  opportuno,  in  presenza  di  una  questione  di
 incostituzionalita' che il collegio reputa manifestamente  infondata,
 rimette  la  questione,  nei  termini sopra indicati, all'esame della
 Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
    Riuniti  i  ricorsi,  dichiara  non  manifestatamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  267  del  r.d.  3
 marzo  1934,  con  riferimento agli artt. 5 e 132 della Costituzione,
 nei termini indicati in motivazione;
    Ordina,  pertanto,  l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina,  altresi',  che,  a  cura  della  segreteria,  la presente
 ordinanza sia notificata alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
    Cosi'   deciso   a  Roma,  il  20  dicembre  1989,  dal  tribunale
 amministrativo regionale del  Lazio,  sezione  prima,  in  camera  di
 consiglio.
                        Il presidente: DE ROBERTO
    Il consigliere estensore: DI NAPOLI
                                               Il consigliere: BORIONI
 90C1073