N. 545 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1990

                                 N. 545
     Ordinanza emessa il 1 giugno 1990 dal pretore di Venezia nei
  procedimenti civili riuniti vertenti tra Casarin Margherita ed altri
                            e l'I.N.A.D.E.L.
 Previdenza  e assistenza sociale - Indennita' premio di fine servizio
 corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Prescrizione quinquennale del diritto
 alla  percezione  di  detta indennita' - Ingiustificata disparita' di
 trattamento rispetto ai dipendenti statali il cui diritto all'analoga
 indennita'  di  buonuscita  e'  soggetto  alla prescrizione ordinaria
 decennale.
 (R.D.L.  2  novembre  1933,  n. 2418, art. 19, convertito in legge 7
 giugno 1934, n. 1088, in relazione al r.d.-l.  19  gennaio  1939,  n.
 295, art. 2, terzo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 3).
 (Cost., art. 3).
(GU n.38 del 26-9-1990 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che pecede rileva;
                               F A T T O
    Con  distinti  ricorsi,  riuniti in corso di causa ex art. 274 del
 c.p.c. per identita' delle questioni  trattate,  Casarin  Margherita,
 Gallo Ornella, Bonaldo Severino, tutti dipendenti di ente ospedaliero
 e, successivamente, u.l.s.s., rispettivamente dal 1965 al  12  maggio
 1980,  dal  1974  al  18 dicembre 1981, dal 1968 al 30 aprile 1981, e
 tutti con rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie  senza
 aver  maturato  il  diritto  a pensione, tramite medesimo procuratore
 hanno adito il pretore di Venezia, giudice  del  lavoro,  per  sentir
 condannare  l'I.N.A.D.E.L.  a  corrispondere  l'indennita'  premio di
 servizio a ciascuno spettante oltre accessori di legge.
   A  sostegno  della  domanda  hanno invocato la sentenza della Corte
 costituzionale  n.  763  el  21-30  giugno  1988  che  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere a),
 b) e c), della legge 8  marzo  1968,  n.  152,  nella  parte  in  cui
 prevedeva  che  il dipendente iscritto all'I.N.A.D.E.L. conseguiva il
 diritto all'indennita' premio di  servizio  qualora  avesse  prestato
 servizio  per  un  periodo  variabile da quindici a venticinque anni,
 secondo la causa di cessazione del rapporto,  rendendo  possibile  la
 corresponsione   di  tale  indennita'  con  qualunque  anzianita'  di
 servizio,  purche'  superiore  a  sei  mesi   (essendo   l'indennita'
 ragguagliata ad anni interi ex art. 4 della legge citata).
    Si  e'  costituito l'istituto resistente eccependo preliminarmente
 la prescrizione quinquennale - ex art. 2948 del c.c. e  art.  19  del
 r.d-l.  2 novembre 1933 convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1088
 - del diritto  azionato  dei  ricorrenti,  chiedendo  nel  merito  il
 rigetto  della  domanda  sia  sul  presupposto che i ricorrenti hanno
 cessato il servizio anteriormente alla data del 1º luglio 1982,  data
 sostenuta   essere  rilevante  per  invocare  l'applicabilita'  della
 sentenza della Corte costituzionale n. 236/1986 relativa  al  calcolo
 della  contingenza  al  fine  di  determinare  l'indennita' di premio
 servizio, sia sul  presupposto  della  mancata  prova  dei  requisiti
 assicurativi.
    In  relazione  all'eccepita  prescrizione  parte  ricorrente - che
 nell'atto introduttivo aveva prospettato  la  prescrizione  decennale
 ordinaria del diritto azionato - ha sostenuto l'abrogazione implicata
 in base alle leggi successive (legge 13 marzo 1950, n. 120, e legge 8
 marzo  1968,  n.  152)  della  norma  suindicata invocata dalla parte
 resistente (art. 19 della legge n. 1088/1934), e in subordine la  sua
 incostituzionalita'.
                             D I R I T T O
    L'eccezione di incostituzionalita' non e' manifestamente infondata
 ed e' rilevante nel presente giudizio.
    Preliminarmente   -   contrariamente   a  quanto  assunto  in  via
 principale dai ricorrenti - va rilevato che il diritto  degli  stessi
 azionato,  quale  che  sia la natura della richiesta indennita', deve
 ritenersi soggetto all'eccepita prescrizione quinquennale non gia' in
 virtu'  di  quanto  previsto  dall'art.  2948 del c.c. n. 5 (norma di
 carattere  generale  propria  del  rapporto  di  lavoro   di   natura
 privatistica),  ma  in virtu' della norma speciale di cui all'art. 19
 del r.d-l. 2 novembre 1933, n. 2418, convertito  in  legge  7  giugno
 1934,   n.   1088,  che  al  primo  comma  dispone:  "Il  diritto  al
 conferimento dell'indennita' premio  di  servizio  si  prescrive  per
 tutti  gli  iscritti  all'istituto  e  per  i loro aventi diritto con
 ecorso di cinque anni".
    La  norma,  contrariamente  a  quanto  assunto, non puo' ritenersi
 implicitamente abrogata  dalle  leggi  successive  intervenute  nella
 materia poiche', come puo' leggersi nella stessa sentenza della Corte
 costituzionale in base  alla  quale  la  domanda  e'  stata  avanzata
 (sentenza n. 763/1988), le leggi successive (legge 13 maggio 1950, n.
 120; legge 22 giugno 1954, n. 523; legge 8 giugno 1966,  n.  424,  e,
 soprattutto  legge  8 marzo 1968, n. 152) hanno introdotto aggiunte e
 modifiche alla previgente  disciplina,  ma  non  hanno  regolamentato
 pero' interamente la materia.
    Tale  circostanza  impedisce  di  ritenere che la norma suindicata
 possa ritenersi implicitamente abrogata ex art. 15 preleggi  per  una
 nuova  ed integrale regolamentazione legislativa; ne' si verifica una
 ipotesi di abrogazione tacita  per  incompatibilita'  tra  la  stessa
 norma  e  la  legislazione  successiva,  operando le diverse norme su
 diversi aspetti della materia, con conseguente compatibilita'.
    Tale   vigenza  normativa,  pero',  determina  una  disparita'  di
 trattamento dei  dipendenti  iscritti  all'I.N.A.D.E.L.  rispetto  al
 trattamento  riservato  ai  dipendenti statali per i quali il diritto
 all'indennita'  di  buonuscita  (istituto  sostanzialmente   omogeneo
 all'indennita' di cui e' causa, come piu' volte affermato dalla Corte
 costituzionale, da  ultimo  anche  nella  sentenza  n.  763/1988  che
 richiama  numerosi precedenti) si prescrive nel termine di dieci anni
 ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del r.d.-l. 19  gennaio  1939,  n.
 295,  termine confermato dall'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75
 (cfr.  per  la  vigenza  di  tale  termine  prescrizionale   sentenza
 Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 251, del 5 giugno 1981).
    La  diversita'  del termine prescrizionale per diritti omogenei di
 dipendenti tutti inseriti nell'area del pubblico impiego, non essendo
 giustificata  da  una  ragionevole causa - come ritenuto sempre dalla
 Corte costituzionale in tema di  diverso  termine  prescrizionale  di
 stipendi,  pensioni,  ed  altri  emolumenti  dei  dipendenti  statali
 rispetto ad altri dipendenti pubblici (sentenza n. 50/1981) -  appare
 questione  non  manifestamente  infondata  rispetto  all'art. 3 della
 Costituzione, il che di per se' giustifica la rimessione  alla  Corte
 costituzionale  non essendo possibile e rilevante esaminare in questa
 sede quale dei due diversi  termini  prescrizionali  debba  ritenersi
 piu'   congruo   rispetto   ai   principi   dell'ordinamento  e  alla
 regolamentazione della materia nell'ambito del rapporto di lavoro  di
 natura  privatistico, dovendosi solo portare all'esame della Corte la
 diversita' di regime  nell'ambito  della  categoria  "sostanzialmente
 omogenea  dei  dipendenti pubblici" (sentenza Corte costituzionale n.
 50/1981).
    La   prospettata   questione  di  incostituzionalita',  oltre  che
 manifestamente non infondata, appare rilevante nel presente giudizio.
    Infatti,  essendo  i ricorrenti cessati dal servizio nel corso del
 1980 o del 1981 - senza che nei loro confronti rilevi quanto previsto
 dall'art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440 - ed avendo avanzato
 la loro richiesta in via stragiudiziale  solo  nel  1988,  l'eccepita
 prescrizione  potrebbe  ritenersi  verificata,  dal  momento  che per
 principio giurisprudenziale consolidato ed ormai diritto vivente,  il
 decorso  iniziale  della  prescrizione  si e' verificato in ogni caso
 dalla data di cessazione dal servizio, a nulla rilevando che solo  in
 seguito  alla sentenza della Corte costituzionale invocata in ricorso
 hanno  potuto  avanzare  la  loro  richiesta  poiche'  il  vizio   di
 illegittimita'  costituzionale  non  determina  un impedimento legale
 all'esercizio  del  diritto  disconosciuato  dalla  norma  dichiarata
 incostituzionale ma pone in essere una mera difficolta' di fatto, con
 la conseguenza che tale situazione non incide sulla decorrenza  della
 prescrizione che ha inizio dal giorno in cui il diritto poteva essere
 fatto valere e non  dalla  data  della  pronuncia  di  illegittimita'
 costituzionale  della  norma  (cfr.,  tra  le tante, Cass. 1165/1985,
 1814/1987, Cass. 6007/1988, Cass. 124/1990).
    La  ritenuta  rilevanza  della questione prospettata, inoltre, non
 puo' ritenersi venir  meno  per  le  eccezioni  di  merito  di  parte
 resistente,   essendo  la  domanda  documentalmente  provata,  e  non
 rilevando ai fini di causa  quanto  assunto  dalla  parte  resistente
 circa l'interpretazione della pronuncia della Corte costituzionale n.
 236/1986, non invocata in ricorso, e rilevante, se mai, solo  per  la
 determinazione della richiesta indennita'.
                                P. Q. M.
    Visto  l'art. 3 della Costituzione, nonche' gli artt. 1 e 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento  all'art.  3   della
 Costituzione  -  dell'art.  19  del r.d.-l. 2 novembre 1933, n. 2418,
 convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088,  in  relazione  a  quanto
 previsto  dall'art.  2,  terzo comma, del r.d.-l. 19 gennaio 1939, n.
 295, e dell'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75;
    Sospende  il  procedimento in corso e ordina trasmettersi gli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la presente ordinanza venga notificata alle parti in
 causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Venezia, addi' 1º giugno 1990
                          Il pretore: SANTORO

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