N. 545 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1990
N. 545 Ordinanza emessa il 1 giugno 1990 dal pretore di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Casarin Margherita ed altri e l'I.N.A.D.E.L. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Prescrizione quinquennale del diritto alla percezione di detta indennita' - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti statali il cui diritto all'analoga indennita' di buonuscita e' soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. (R.D.L. 2 novembre 1933, n. 2418, art. 19, convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione al r.d.-l. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, terzo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 3). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che pecede rileva; F A T T O Con distinti ricorsi, riuniti in corso di causa ex art. 274 del c.p.c. per identita' delle questioni trattate, Casarin Margherita, Gallo Ornella, Bonaldo Severino, tutti dipendenti di ente ospedaliero e, successivamente, u.l.s.s., rispettivamente dal 1965 al 12 maggio 1980, dal 1974 al 18 dicembre 1981, dal 1968 al 30 aprile 1981, e tutti con rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie senza aver maturato il diritto a pensione, tramite medesimo procuratore hanno adito il pretore di Venezia, giudice del lavoro, per sentir condannare l'I.N.A.D.E.L. a corrispondere l'indennita' premio di servizio a ciascuno spettante oltre accessori di legge. A sostegno della domanda hanno invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 763 el 21-30 giugno 1988 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere a), b) e c), della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevedeva che il dipendente iscritto all'I.N.A.D.E.L. conseguiva il diritto all'indennita' premio di servizio qualora avesse prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione del rapporto, rendendo possibile la corresponsione di tale indennita' con qualunque anzianita' di servizio, purche' superiore a sei mesi (essendo l'indennita' ragguagliata ad anni interi ex art. 4 della legge citata). Si e' costituito l'istituto resistente eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale - ex art. 2948 del c.c. e art. 19 del r.d-l. 2 novembre 1933 convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1088 - del diritto azionato dei ricorrenti, chiedendo nel merito il rigetto della domanda sia sul presupposto che i ricorrenti hanno cessato il servizio anteriormente alla data del 1º luglio 1982, data sostenuta essere rilevante per invocare l'applicabilita' della sentenza della Corte costituzionale n. 236/1986 relativa al calcolo della contingenza al fine di determinare l'indennita' di premio servizio, sia sul presupposto della mancata prova dei requisiti assicurativi. In relazione all'eccepita prescrizione parte ricorrente - che nell'atto introduttivo aveva prospettato la prescrizione decennale ordinaria del diritto azionato - ha sostenuto l'abrogazione implicata in base alle leggi successive (legge 13 marzo 1950, n. 120, e legge 8 marzo 1968, n. 152) della norma suindicata invocata dalla parte resistente (art. 19 della legge n. 1088/1934), e in subordine la sua incostituzionalita'. D I R I T T O L'eccezione di incostituzionalita' non e' manifestamente infondata ed e' rilevante nel presente giudizio. Preliminarmente - contrariamente a quanto assunto in via principale dai ricorrenti - va rilevato che il diritto degli stessi azionato, quale che sia la natura della richiesta indennita', deve ritenersi soggetto all'eccepita prescrizione quinquennale non gia' in virtu' di quanto previsto dall'art. 2948 del c.c. n. 5 (norma di carattere generale propria del rapporto di lavoro di natura privatistica), ma in virtu' della norma speciale di cui all'art. 19 del r.d-l. 2 novembre 1933, n. 2418, convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, che al primo comma dispone: "Il diritto al conferimento dell'indennita' premio di servizio si prescrive per tutti gli iscritti all'istituto e per i loro aventi diritto con ecorso di cinque anni". La norma, contrariamente a quanto assunto, non puo' ritenersi implicitamente abrogata dalle leggi successive intervenute nella materia poiche', come puo' leggersi nella stessa sentenza della Corte costituzionale in base alla quale la domanda e' stata avanzata (sentenza n. 763/1988), le leggi successive (legge 13 maggio 1950, n. 120; legge 22 giugno 1954, n. 523; legge 8 giugno 1966, n. 424, e, soprattutto legge 8 marzo 1968, n. 152) hanno introdotto aggiunte e modifiche alla previgente disciplina, ma non hanno regolamentato pero' interamente la materia. Tale circostanza impedisce di ritenere che la norma suindicata possa ritenersi implicitamente abrogata ex art. 15 preleggi per una nuova ed integrale regolamentazione legislativa; ne' si verifica una ipotesi di abrogazione tacita per incompatibilita' tra la stessa norma e la legislazione successiva, operando le diverse norme su diversi aspetti della materia, con conseguente compatibilita'. Tale vigenza normativa, pero', determina una disparita' di trattamento dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto al trattamento riservato ai dipendenti statali per i quali il diritto all'indennita' di buonuscita (istituto sostanzialmente omogeneo all'indennita' di cui e' causa, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, da ultimo anche nella sentenza n. 763/1988 che richiama numerosi precedenti) si prescrive nel termine di dieci anni ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del r.d.-l. 19 gennaio 1939, n. 295, termine confermato dall'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (cfr. per la vigenza di tale termine prescrizionale sentenza Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 251, del 5 giugno 1981). La diversita' del termine prescrizionale per diritti omogenei di dipendenti tutti inseriti nell'area del pubblico impiego, non essendo giustificata da una ragionevole causa - come ritenuto sempre dalla Corte costituzionale in tema di diverso termine prescrizionale di stipendi, pensioni, ed altri emolumenti dei dipendenti statali rispetto ad altri dipendenti pubblici (sentenza n. 50/1981) - appare questione non manifestamente infondata rispetto all'art. 3 della Costituzione, il che di per se' giustifica la rimessione alla Corte costituzionale non essendo possibile e rilevante esaminare in questa sede quale dei due diversi termini prescrizionali debba ritenersi piu' congruo rispetto ai principi dell'ordinamento e alla regolamentazione della materia nell'ambito del rapporto di lavoro di natura privatistico, dovendosi solo portare all'esame della Corte la diversita' di regime nell'ambito della categoria "sostanzialmente omogenea dei dipendenti pubblici" (sentenza Corte costituzionale n. 50/1981). La prospettata questione di incostituzionalita', oltre che manifestamente non infondata, appare rilevante nel presente giudizio. Infatti, essendo i ricorrenti cessati dal servizio nel corso del 1980 o del 1981 - senza che nei loro confronti rilevi quanto previsto dall'art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440 - ed avendo avanzato la loro richiesta in via stragiudiziale solo nel 1988, l'eccepita prescrizione potrebbe ritenersi verificata, dal momento che per principio giurisprudenziale consolidato ed ormai diritto vivente, il decorso iniziale della prescrizione si e' verificato in ogni caso dalla data di cessazione dal servizio, a nulla rilevando che solo in seguito alla sentenza della Corte costituzionale invocata in ricorso hanno potuto avanzare la loro richiesta poiche' il vizio di illegittimita' costituzionale non determina un impedimento legale all'esercizio del diritto disconosciuato dalla norma dichiarata incostituzionale ma pone in essere una mera difficolta' di fatto, con la conseguenza che tale situazione non incide sulla decorrenza della prescrizione che ha inizio dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere e non dalla data della pronuncia di illegittimita' costituzionale della norma (cfr., tra le tante, Cass. 1165/1985, 1814/1987, Cass. 6007/1988, Cass. 124/1990). La ritenuta rilevanza della questione prospettata, inoltre, non puo' ritenersi venir meno per le eccezioni di merito di parte resistente, essendo la domanda documentalmente provata, e non rilevando ai fini di causa quanto assunto dalla parte resistente circa l'interpretazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 236/1986, non invocata in ricorso, e rilevante, se mai, solo per la determinazione della richiesta indennita'.
P. Q. M. Visto l'art. 3 della Costituzione, nonche' gli artt. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 19 del r.d.-l. 2 novembre 1933, n. 2418, convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, del r.d.-l. 19 gennaio 1939, n. 295, e dell'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75; Sospende il procedimento in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 1º giugno 1990 Il pretore: SANTORO 90C1074