N. 546 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 1990
N. 546 Ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Gabrieli Egidio e l'I.N.A.I.L. Previdenza e assistenza sociale - Malattia professionale Conseguente lesione dell'integrita' fisica - Mancata incidenza sull'inabilita' lavorativa - Corresponsione di rendita I.N.A.I.L. per malattia professionale - Omessa previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto alle affezioni morbigene comportanti riduzione di capacita' lavorativa - Contrasto con i principi della tutela del diritto alla salute e del lavoro, nonche' dell'effettivita' della garanzia assicurativa. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2, 3 e 74). (Cost., artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento; Sentiti i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto che con ricorso depositato in data 14 settembre 1988 Gabrieli Egicio ha chiesto all'I.N.A.I.L. la corresponsione della rendita per malattia professionale (sterilita'-azoospermia e fotofobia) conseguente a lavorazione morbigena (infermiere addetto alla sala operatoria e alla sterilizzazione della strumentazione medica con ossido di etilene per piu' di quindici anni); Rilevato che l'I.N.A.I.L. si e' costituito in giudizio non contestando i fatti ma eccependo che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la domanda del Gabrieli non puo' essere accolta, in quanto la patologia denunciata (azoospermia) non comporta inabilita' al lavoro; Rilevato che a seguito dell'esperita consulenza tecnica medico-legale e' emerso che le patologie lamentate in ricorso (azoospermia e fotofobia) hanno sicuramente una eziologia professionale - data la natura tossica dell'ossido di etilene e degli altri gas e vapori anestetici presenti nelle sale operatorie - ma che "il grado di inabilita' lavoratova del ricorrente deve ritenersi limitato alla sola fotofobia nella misura del 5%, non essendo l'azoospermia causa di riduzione della capacita' lavorativa"; che il c.t.u. ha inoltre precisato che, per contro, valutata in base alle tabelle inerenti il danno organico alla persona, la patologia in questione deve essere quantificata in ordine al 30%; Rilevato che in corso di causa il procuratore di parte ricorrente ha sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 3 in relazione all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per contrasto con gli artt. 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione "laddove il combinato disposto dei predetti articoli limita il diritto alle prestazioni previste per malattie professionali unicamente ai casi di lesione dell'integrita' fisica del lavoratore che producano inabilita' lavorativa". O S S E R V A che l'eccezione e' rilevante, in quanto la norma sospettata di incostituzionalita' e' l'unica norma in base alla quale deve essere definito il giudizio; e che l'eccezione appare non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. In verita', come sostenuto dal procuratore del ricorrente in sede di discussione orale, la soluzione alla quale inevitabilmente conduce la norma in esame pare contrastare con i principi della tutela del diritto alla salute e del lavoro, della effettivita' della garanzia assicurativa (principio ribadito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, sul superamento del sistema tabellare chiuso) nonche' con il piu' generale principio di ragiovenolezza e di uguaglianza: nel caso di specie, infatti, il ricorrente, a causa della specifica attivita' lavorativa svolta ha subito la completa perdita di una funzione (quella riproduttiva), ma vede respinta la propria domanda, e negata la tutela assicurativa per una patologia di sicura origine professionale, in quanto la patologia stessa non comporta inabilita' lavorativa. Il pretore ritiene che non sia infondata la questione circa il contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti del vigente sistema di assicurazione obbligatoria, nella parte in cui non prevede il risarcimento del danno c.d. biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni. Pertanto e' necessario rimettere al giudizio della Corte costituzionale l'esame della sollevata eccezione, ex art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nei termini sopra riportati; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso sino alla decisione della stessa Corte; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 30 maggio 1990 Il pretore: (firma illeggibile) 90C1075