N. 546 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 1990

                                 N. 546
      Ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal pretore di Torino nel
    procedimento civile vertente tra Gabrieli Egidio e l'I.N.A.I.L.
 Previdenza  e assistenza sociale - Malattia professionale Conseguente
 lesione dell'integrita' fisica -  Mancata  incidenza  sull'inabilita'
 lavorativa  -  Corresponsione  di  rendita  I.N.A.I.L.   per malattia
 professionale -  Omessa  previsione  -  Irragionevole  disparita'  di
 trattamento  rispetto  alle affezioni morbigene comportanti riduzione
 di capacita' lavorativa - Contrasto con i principi della  tutela  del
 diritto  alla  salute  e  del lavoro, nonche' dell'effettivita' della
 garanzia assicurativa.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2, 3 e 74).
 (Cost.,  artt.  3,  32,  primo  comma, 35, primo comma, e 38, secondo
 comma).
(GU n.38 del 26-9-1990 )
                               IL PRETORE
    Letti gli atti del procedimento;
    Sentiti i procuratori delle parti;
    Ritenuto  in fatto che con ricorso depositato in data 14 settembre
 1988 Gabrieli Egicio  ha  chiesto  all'I.N.A.I.L.  la  corresponsione
 della  rendita  per  malattia professionale (sterilita'-azoospermia e
 fotofobia) conseguente a lavorazione  morbigena  (infermiere  addetto
 alla  sala  operatoria  e  alla  sterilizzazione della strumentazione
 medica con ossido di etilene per piu' di quindici anni);
    Rilevato  che  l'I.N.A.I.L.  si  e'  costituito  in  giudizio  non
 contestando i fatti ma eccependo che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R.
 30  giugno  1965,  n.  1124,  la domanda del Gabrieli non puo' essere
 accolta, in quanto la patologia denunciata (azoospermia) non comporta
 inabilita' al lavoro;
    Rilevato   che   a   seguito   dell'esperita   consulenza  tecnica
 medico-legale  e'  emerso  che  le  patologie  lamentate  in  ricorso
 (azoospermia   e   fotofobia)   hanno   sicuramente   una   eziologia
 professionale - data la natura tossica dell'ossido di etilene e degli
 altri gas e vapori anestetici presenti nelle sale operatorie - ma che
 "il grado di inabilita'  lavoratova  del  ricorrente  deve  ritenersi
 limitato  alla  sola  fotofobia  nella  misura  del  5%,  non essendo
 l'azoospermia causa di riduzione della capacita' lavorativa";
      che  il c.t.u. ha inoltre precisato che, per contro, valutata in
 base alle  tabelle  inerenti  il  danno  organico  alla  persona,  la
 patologia in questione deve essere quantificata in ordine al 30%;
    Rilevato  che in corso di causa il procuratore di parte ricorrente
 ha  sollevato  eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.   3   in
 relazione  all'art.  2  del  d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124, per
 contrasto con gli artt. 32, primo  comma,  35,  primo  comma,  e  38,
 secondo  comma, della Costituzione "laddove il combinato disposto dei
 predetti articoli limita il diritto  alle  prestazioni  previste  per
 malattie  professionali unicamente ai casi di lesione dell'integrita'
 fisica del lavoratore che producano inabilita' lavorativa".
                             O S S E R V A
      che  l'eccezione  e' rilevante, in quanto la norma sospettata di
 incostituzionalita' e' l'unica norma in base alla quale  deve  essere
 definito il giudizio;
      e  che  l'eccezione  appare  non  manifestamente  infondata,  in
 relazione agli artt. 3, 32, primo  comma,  35,  primo  comma,  e  38,
 secondo comma, della Costituzione.
    In  verita', come sostenuto dal procuratore del ricorrente in sede
 di discussione orale, la soluzione alla quale inevitabilmente conduce
 la  norma  in  esame pare contrastare con i principi della tutela del
 diritto alla salute e del lavoro, della effettivita'  della  garanzia
 assicurativa  (principio  ribadito  dalla stessa Corte costituzionale
 nella sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, sul superamento del  sistema
 tabellare   chiuso)   nonche'  con  il  piu'  generale  principio  di
 ragiovenolezza e di uguaglianza: nel  caso  di  specie,  infatti,  il
 ricorrente,  a  causa  della specifica attivita' lavorativa svolta ha
 subito la completa perdita di una funzione (quella riproduttiva),  ma
 vede respinta la propria domanda, e negata la tutela assicurativa per
 una patologia di sicura origine professionale, in quanto la patologia
 stessa non comporta inabilita' lavorativa.
    Il  pretore  ritiene  che  non sia infondata la questione circa il
 contrasto con i  diritti  costituzionalmente  garantiti  del  vigente
 sistema di assicurazione obbligatoria, nella parte in cui non prevede
 il risarcimento del danno c.d. biologico patito dal lavoratore  nello
 svolgimento e a causa delle proprie mansioni.
    Pertanto   e'   necessario   rimettere  al  giudizio  della  Corte
 costituzionale l'esame della sollevata eccezione, ex art.  23,  primo
 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 2
 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nei termini sopra riportati;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
 sospende il processo in corso sino alla decisione della stessa Corte;
    Manda  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Torino, addi' 30 maggio 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C1075