N. 548 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 1990
N. 548 Ordinanza emessa il 10 luglio 1990 dal tribunale per i minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Maurano Angelo Processo penale - Imputato condannato minorenne - Custodia cautelare - Permanenza in casa - Computabilita' per la durata massima della misura - Esclusione dal computo della pena detentiva - Lamentata disparita' di trattamento rispetto alla misura degli arresti domiciliari previsti per gli imputati maggiorenni - Lesione del principio dell'inviolabilita' del diritto alla liberta' personale. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 21, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 13).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Sciogliendo, previa lettura degli atti processuali, la superiore riserva, scrive quanto segue. Con istanza del 4 giugno 1990, il difensore di Maurano Angelo - condannato dal g.u.p. di questo tribunale, in sentenza del 12 febbraio 1990, divenuta irrevocabile il giorno 8 marzo 1990 successivo, alla pena di mesi quattro di reclusione e lire quarantamila di multa, sostituita con la semidetenzione, per il delitto continuato di furto attenuato, e detenuto per ordine di esecuzione di detta pena della reclusione, emesso dal p.m. in data 11 maggio 1990 in conseguenza della revoca della semidetenzione pronunciata dal tribunale medesimo il 10 maggio 1990 - proponeva procedimento di esecuzione, richiedendo l'immediata scarcerazione del Maurano ed, all'uopo, sosteneva avere costui gia' scontata completamente la pena inflittagli per effetto della misura cautelare della permanenza in casa, applicatagli dal g.i.p. il 24 dicembre 1989 e cessata in data 8 marzo 1990, in concomitanza con la formazione dell'irrevocabilita' della sentenza di condanna. L'istante rimarcava, al riguardo, l'assimilabilita' della permanenza in casa agli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.), e, poiche' - osservava - la prima e', per legge, esclusa dal computo della pena detentiva da eseguire (artt. 21.4 del d.P.R. 448/1988, 284.5 e 657.1 del c.p.p.), ne eccepiva, sotto tale profilo, l'illegittimita' costituzionale. All'odierna udienza camerale, il p.m. rilevava l'improponibilita' dell'istanza difensiva, non ricorrendo, a suo avviso, nessuna delle ipotesi previste per l'apertura del procedimento di esecuzione, e, quindi, la preclusione dell'esame della questione di illegittimita' costituzionale, che, comunque, riteneva infondata a cagione della netta differenza degli istituti raffrontati: misura interdittiva cautelare, gli arresti domiciliari; misura cautelare essenzialmente educativa, connessa alle finalita' enunciate nell'art. 1 del d.P.R. 448/1988 citato, la permanenza in casa. Il difensore del condannato si riportava all'istanza de qua, sollecitandone l'accoglimento. E' sicuramente ammissibile la promossa procedura d'esecuzione, essendo attribuiti al giudice dell'esecuzione il potere-dovere di decidere qualsiasi questione attinente - direttamente o indirettamente, sostanzialmente o formalmente - al titolo esecutivo (v. unanime e costante giurisprudenza), e, pertanto, in concreto, anche se non si verte sulle questioni indicate dall'art. 670.1 del c.p.p. (mancanza o non esecutorieta' del provvedimento), la competenza a deliberare sul dedotto problema della detraibilita' del periodo della permanenza in casa sofferta nel corso del procedimento della pena inflitta, poi, allo stesso imputato con sentenza irrevocabile. Si discute, invero, della validita' dell'ordine di esecuzione emesso contro il Maurano - e, quindi, dell'inerente titolo esecutivo - e, cioe', di un "caso" compreso nelle altre competenze del giudice dell'esecuzione, come e' stabilito nell'art. 676.1 del c.p.p., laddove il richiamo ai "casi previsti dagli articoli precedenti" e la punteggiatura anteposta alle parole "provvede altresi' in ogni caso analogo" rendono evidente che la competenza per analogia non e' limitata alle ipotesi elencate nella norma prima menzionata, ma e' estesa a tutte le materie regolate dal capo I, titolo III, libro X del c.p.p. (cfr. relaz. al progetto preliminare del nuovo c.p.p.; Cass. pen., sez. I, 29 luglio 1983, Muzio; sez. IV, 22.1976, n. 163, rep. 1977, 2378, Cass. pen. mass. ann., 1977, 400; sez. I, 1ยบ ottobre 1975, n. 1439, rep. 1977, 2393, Cass. pen. mass. ann., 1976, 1170). Quanto, ora, alla permanenza in casa, il collegio ne ravvisa l'omologi'a con gli arresti domiciliari codificati per l'imputato adulto. Essa, infatti, pur non disgiunta dalla valutazione delle specifiche tematiche della condizione minorile (necessita' istruttive, educative, ambientali, familiari, tutelari, di recupero morale e sociale) cui sono, tuttavia, apprestati adeguati rimedi nelle sedi civile (libro I, titoli IX, X e XI del cod. civ.) ed amministrativa (artt. 25 e segg. del r.d.l. n. 1404/1934) (v. artt. 1, 4, 7, 9, 12, 19, secondo e terzo comma, art. 21, secondo e terzo comma, artt. 32.4, 33.4 e 35 del d.P.R. n. 448/1988), e' collegata unicamente ad un fatto-reato e ad esigenze processuali, al pari degli arresti domiciliari: come per questi, e' indispensabile anche per la misura cautelare minorile in discorso la esistenza delle condizioni generali postulate dall'art. 273 del c.p.p., che vige nell'ambito processuale minorile per il rimando operato dall'art. 1.1 del d.P.R. n. 448/1988, e sono altrettanto imprenscindibili - le pongono in risalto autorevoli commentatori - le "esigenze cautelari" racchiuse nel testo dell'art. 275 del c.p.p., riportato dall'art. 19 del d.P.R. n. 448/1988 (art. 274 del c.p.p.). Se non bastassero il vocabolo adoperato ("permanenza" significa continua e stabile presenza), i limiti, i divieti e le autorizzazioni possibili e la sanzione delle trasgressioni (primo, secondo e quinto comma dell'art. 21 del d.P.R. cit.), e' sufficiente pensare che proprio il legislatore definisce autenticamente la qualita' afflittiva e limitativa della liberta' personale della misura di che si parla (v. art. 3, lettere H e I, legge 16 febbraio 1987, n. 81; art. 24 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272). Se cosi' e' incomprensibile, illogico e gravemente differenziato appare il trattamento riservato al minorenne, allorche' la permanenza in casa (come pure l'uguale "collocamento in comunita'", art. 22.3 del d.P.R. n. 448/988) e' considerata "custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura" (art. 21.4 del d.P.R. ridetto), diversamente dal legale calcolo della durata agli arresti domiciliari (artt. 284 e 657 del c.p.p.). Il contrasto con gli artt. 3 (disparita' di disciplina legislativa per identiche situazioni giuridico-processuali) e 13 della Costituzione (l'inutilizzabilita' del periodo di tempo della permanenza in casa trasformerebbe siffatta misura in "misura aggiuntiva alla detenzione stessa, senza che questo vero e proprio 'supplemento' di pena trovi fondamento e sia quindi legittimato da una sentenza di condanna". (Corte costituzionale, sentenza n. 185/1985) impone la corrispondente verifica, vietando il senso palese delle parole l'interpretazione analogica della disposizione viziata (art. 12 preleggi). La rilevanza del quesito prospettato emerge per tabulas, giacche' la norma impugnata sottrae al collegio il potere di accertare i requisiti della invocata scarcerazione del Maurano per scomputo dalla pena in espiazione della pregressa permanenza in casa. E' coerente con la questione e gli argomenti esposti la scarcerazione del condannato, dal momento che egli, qualora sia affermata la sollevata incostituzionalita', avra' interamente scontata la pena detentiva irrogatagli.
P. Q. M. Visti gli artt. 666 e segg. del c.p.p. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui considera la permanenza in casa del minorenne stato di custodia cautelare "ai soli fini del computo della durata massima della misura", in violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione e la comunicazione prescritte dall'art. 23 cit., quarto comma; Ordina la scarcerazione di Maurano Angelo di Vincenzo, nato a Napoli, il 16 giugno 1974, se non detenuto per altra causa. Napoli, addi' 10 luglio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1077