N. 548 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 1990

                                 N. 548
  Ordinanza emessa il 10 luglio 1990 dal tribunale per i minorenni di
       Napoli nel procedimento penale a carico di Maurano Angelo
 Processo  penale - Imputato condannato minorenne - Custodia cautelare
 - Permanenza in casa - Computabilita' per  la  durata  massima  della
 misura  -  Esclusione  dal  computo  della pena detentiva - Lamentata
 disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  misura   degli   arresti
 domiciliari  previsti  per  gli  imputati  maggiorenni  - Lesione del
 principio dell'inviolabilita' del diritto alla liberta' personale.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 21, quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 13).
(GU n.38 del 26-9-1990 )
                      IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
    Sciogliendo,  previa  lettura degli atti processuali, la superiore
 riserva, scrive quanto segue.
    Con  istanza  del  4 giugno 1990, il difensore di Maurano Angelo -
 condannato dal  g.u.p.  di  questo  tribunale,  in  sentenza  del  12
 febbraio   1990,   divenuta  irrevocabile  il  giorno  8  marzo  1990
 successivo,  alla  pena  di  mesi  quattro  di  reclusione   e   lire
 quarantamila  di  multa,  sostituita  con  la  semidetenzione, per il
 delitto continuato di furto  attenuato,  e  detenuto  per  ordine  di
 esecuzione di detta pena della reclusione, emesso dal p.m. in data 11
 maggio  1990  in  conseguenza  della  revoca   della   semidetenzione
 pronunciata  dal  tribunale  medesimo  il  10 maggio 1990 - proponeva
 procedimento di esecuzione, richiedendo l'immediata scarcerazione del
 Maurano   ed,   all'uopo,   sosteneva   avere  costui  gia'  scontata
 completamente la pena inflittagli per effetto della misura  cautelare
 della permanenza in casa, applicatagli dal g.i.p. il 24 dicembre 1989
 e cessata in data 8 marzo 1990, in  concomitanza  con  la  formazione
 dell'irrevocabilita' della sentenza di condanna.
    L'istante   rimarcava,   al   riguardo,   l'assimilabilita'  della
 permanenza in casa agli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.), e,
 poiche'  -  osservava  -  la prima e', per legge, esclusa dal computo
 della pena detentiva da eseguire (artt.  21.4  del  d.P.R.  448/1988,
 284.5   e  657.1  del  c.p.p.),  ne  eccepiva,  sotto  tale  profilo,
 l'illegittimita' costituzionale.
    All'odierna  udienza camerale, il p.m. rilevava l'improponibilita'
 dell'istanza difensiva, non ricorrendo, a suo avviso,  nessuna  delle
 ipotesi  previste  per  l'apertura del procedimento di esecuzione, e,
 quindi, la preclusione dell'esame della questione  di  illegittimita'
 costituzionale,  che,  comunque,  riteneva  infondata a cagione della
 netta differenza  degli  istituti  raffrontati:  misura  interdittiva
 cautelare,  gli  arresti domiciliari; misura cautelare essenzialmente
 educativa, connessa alle finalita' enunciate nell'art. 1  del  d.P.R.
 448/1988 citato, la permanenza in casa.
    Il  difensore  del  condannato  si  riportava  all'istanza de qua,
 sollecitandone l'accoglimento.
    E'  sicuramente  ammissibile  la  promossa procedura d'esecuzione,
 essendo attribuiti al giudice  dell'esecuzione  il  potere-dovere  di
 decidere    qualsiasi    questione   attinente   -   direttamente   o
 indirettamente, sostanzialmente o formalmente - al  titolo  esecutivo
 (v.  unanime  e  costante  giurisprudenza), e, pertanto, in concreto,
 anche se non si verte sulle questioni indicate  dall'art.  670.1  del
 c.p.p.   (mancanza   o   non  esecutorieta'  del  provvedimento),  la
 competenza a deliberare sul dedotto problema della detraibilita'  del
 periodo  della permanenza in casa sofferta nel corso del procedimento
 della  pena  inflitta,  poi,  allo  stesso  imputato   con   sentenza
 irrevocabile.  Si  discute,  invero,  della  validita' dell'ordine di
 esecuzione emesso contro il Maurano - e, quindi, dell'inerente titolo
 esecutivo  -  e,  cioe', di un "caso" compreso nelle altre competenze
 del giudice dell'esecuzione, come e' stabilito  nell'art.  676.1  del
 c.p.p.,   laddove  il  richiamo  ai  "casi  previsti  dagli  articoli
 precedenti"  e  la  punteggiatura  anteposta  alle  parole  "provvede
 altresi' in ogni caso analogo" rendono evidente che la competenza per
 analogia non e' limitata alle  ipotesi  elencate  nella  norma  prima
 menzionata,  ma  e'  estesa  a  tutte le materie regolate dal capo I,
 titolo III, libro X del c.p.p. (cfr. relaz. al  progetto  preliminare
 del nuovo c.p.p.; Cass. pen., sez. I, 29 luglio 1983, Muzio; sez. IV,
 22.1976, n. 163, rep. 1977, 2378, Cass. pen. mass. ann.,  1977,  400;
 sez.  I,  1ยบ ottobre 1975, n. 1439, rep. 1977, 2393, Cass. pen. mass.
 ann., 1976, 1170).
    Quanto,  ora,  alla  permanenza  in  casa,  il collegio ne ravvisa
 l'omologi'a con gli arresti  domiciliari  codificati  per  l'imputato
 adulto.  Essa,  infatti,  pur  non  disgiunta dalla valutazione delle
 specifiche   tematiche   della   condizione   minorile    (necessita'
 istruttive,  educative,  ambientali, familiari, tutelari, di recupero
 morale e sociale) cui  sono,  tuttavia,  apprestati  adeguati  rimedi
 nelle  sedi  civile  (libro  I,  titoli  IX, X e XI del cod. civ.) ed
 amministrativa (artt. 25 e segg. del r.d.l. n. 1404/1934)  (v.  artt.
 1,  4,  7, 9, 12, 19, secondo e terzo comma, art. 21, secondo e terzo
 comma, artt. 32.4, 33.4 e 35 del d.P.R. n.  448/1988),  e'  collegata
 unicamente ad un fatto-reato e ad esigenze processuali, al pari degli
 arresti domiciliari: come per questi, e' indispensabile anche per  la
 misura  cautelare  minorile in discorso la esistenza delle condizioni
 generali postulate dall'art. 273 del  c.p.p.,  che  vige  nell'ambito
 processuale  minorile per il rimando operato dall'art. 1.1 del d.P.R.
 n. 448/1988, e sono altrettanto  imprenscindibili  -  le  pongono  in
 risalto  autorevoli  commentatori - le "esigenze cautelari" racchiuse
 nel testo dell'art. 275 del c.p.p., riportato dall'art. 19 del d.P.R.
 n. 448/1988 (art. 274 del c.p.p.).
    Se  non  bastassero  il vocabolo adoperato ("permanenza" significa
 continua e stabile presenza), i limiti, i divieti e le autorizzazioni
 possibili  e la sanzione delle trasgressioni (primo, secondo e quinto
 comma dell'art. 21 del  d.P.R.  cit.),  e'  sufficiente  pensare  che
 proprio   il   legislatore   definisce   autenticamente  la  qualita'
 afflittiva e limitativa della liberta' personale della misura di  che
 si  parla  (v.  art. 3, lettere H e I, legge 16 febbraio 1987, n. 81;
 art. 24 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272).
    Se  cosi'  e' incomprensibile, illogico e gravemente differenziato
 appare il trattamento riservato al minorenne, allorche' la permanenza
 in  casa  (come  pure l'uguale "collocamento in comunita'", art. 22.3
 del d.P.R. n. 448/988) e' considerata  "custodia  cautelare  ai  soli
 fini  del  computo  della durata massima della misura" (art. 21.4 del
 d.P.R. ridetto), diversamente dal legale calcolo  della  durata  agli
 arresti domiciliari (artt. 284 e 657 del c.p.p.).
    Il contrasto con gli artt. 3 (disparita' di disciplina legislativa
 per  identiche   situazioni   giuridico-processuali)   e   13   della
 Costituzione   (l'inutilizzabilita'   del   periodo  di  tempo  della
 permanenza  in  casa  trasformerebbe  siffatta  misura   in   "misura
 aggiuntiva  alla  detenzione  stessa, senza che questo vero e proprio
 'supplemento' di pena trovi fondamento e sia  quindi  legittimato  da
 una   sentenza  di  condanna".  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
 185/1985) impone la corrispondente verifica, vietando il senso palese
 delle  parole  l'interpretazione analogica della disposizione viziata
 (art. 12 preleggi).
    La  rilevanza del quesito prospettato emerge per tabulas, giacche'
 la norma impugnata sottrae al  collegio  il  potere  di  accertare  i
 requisiti della invocata scarcerazione del Maurano per scomputo dalla
 pena in espiazione della pregressa permanenza in casa.
    E'   coerente   con  la  questione  e  gli  argomenti  esposti  la
 scarcerazione del condannato,  dal  momento  che  egli,  qualora  sia
 affermata   la   sollevata   incostituzionalita',  avra'  interamente
 scontata la pena detentiva irrogatagli.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 666 e segg. del c.p.p. e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Ritiene  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 21, quarto comma, del  d.P.R.  22  settembre
 1988,  n. 448, nella parte in cui considera la permanenza in casa del
 minorenne stato di custodia cautelare "ai soli fini del computo della
 durata  massima della misura", in violazione degli artt. 3 e 13 della
 Costituzione;
    Sospende  il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Ordina la notificazione e la comunicazione prescritte dall'art. 23
 cit., quarto comma;
    Ordina  la  scarcerazione  di  Maurano  Angelo di Vincenzo, nato a
 Napoli, il 16 giugno 1974, se non detenuto per altra causa.
      Napoli, addi' 10 luglio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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