N. 549 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 1990

                                 N. 549
     Ordinanza emessa il 17 maggio 1990 dal giudice per le indagini
  preliminari presso il tribunale di Sondrio nel procedimento penale a
                         carico di Rivera Luigi
 Processo  penale  -  Incidente  probatorio  (nella specie: perizia) -
 Richiesta del p.m. - Notifica all'indagato - Omessa previsione per il
 difensore  -  Termine di due giorni da tale incombente per presentare
 deduzioni - Compressione del diritto di difesa Eccesso di delega.
 (C.P.P. 1988, art. 396).
 (Cost., artt. 24 e 76).
(GU n.38 del 26-9-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Rivera  Luigi  (n.  225/90  r.g.  -  g.i.p.)  sulla  eccezione
 sollevata  dalla  difesa  di  incostituzionalita'  della norma di cui
 all'art. 396 del c.c.p., in relazione  all'art.  24,  secondo  comma,
 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa.
                             O S S E R V A
    Sentito  il p.m., il difensore dell'indagato Rivera Luigi, in sede
 di conferimento  di  incarico  peritale,  ha  sollevato  la  predetta
 eccezione.
    Il  giudice  ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la
 eccezione di incostituzionalita' proposta dalla difesa.
    L'eccezione  e'  rilevante,  in  quanto  la disposizione impugnata
 comporta che, decorsi i due giorni previsti a pena di  decadenza  per
 il  deposito  di deduzioni, nella odierna udienza, ai sensi dell'art.
 401, quarto comma, del  c.p.p.,  ne'  il  difensore,  ne'  l'imputato
 possono    sottoporre    elementi    di    valutazione    in   ordine
 all'ammissibilita'  e  fondatezza  della   richiesta   di   incidente
 probatorio avanzata dal p.m.
    L'eccezione non e' manifestamente infodata in quanto la norma, che
 prevede un termine temporale tra l'altro  molto  ristretto,  comporta
 quasi  inevitabilmente  per l'indagato l'impossibilita' di presentare
 deduzioni con la conseguenza di  non  potere  piu'  interloquire  sul
 punto  in  sede  di  udienza  e  di  vedere  acquisito in tal modo al
 processo una prova sulla cui ammissibilita' in tale fase  si  sarebbe
 potuto discutere.
    Si consideri infatti che l'indagato non e' solitamente in grado di
 rendersi conto degli accadimenti processuali e della loro  rilevanza,
 e  che  questo vale ancor piu' per chi sia sprovvisto di difensore di
 fiducia al momento in cui riceve la predetta notifica.
    Ne  consegue  che, mancando la previsione dell'obbligo di notifica
 anche al difensore, diviene  meramente  teorica  la  possibilita'  di
 presentare deduzioni.
    Il  giudice  osserva  inoltre  che la disciplina dell'art. 396 del
 c.p.p. contrasta con le direttive n. 3 e n. 40 della legge delega che
 prevedeva  la  partecipazione  in  contraddittorio  su di un piano di
 parita' dei difensori e del p.m. in sede di incidente probatorio.
    L'art.  396  del  c.p.p. appare quindi in contrasto con l'art. 24,
 secondo  comma,  della  Costituzione  nonche'  con  l'art.  76  della
 Costituzione  per  eccesso  di  delega  in  riferimento alla legge n.
 81/1987.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 396, del c.p.p.,  in  relazione
 agli artt. 24, secondo comma, e 76, della Costituzione;
    Sospende il conferimento dell'incarico peritale e rimette gli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Sondrio, addi' 17 maggio 1990
             Il giudice per le indagini preliminari: ROSSI

 90C1078