N. 549 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 1990
N. 549 Ordinanza emessa il 17 maggio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Rivera Luigi Processo penale - Incidente probatorio (nella specie: perizia) - Richiesta del p.m. - Notifica all'indagato - Omessa previsione per il difensore - Termine di due giorni da tale incombente per presentare deduzioni - Compressione del diritto di difesa Eccesso di delega. (C.P.P. 1988, art. 396). (Cost., artt. 24 e 76).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Rivera Luigi (n. 225/90 r.g. - g.i.p.) sulla eccezione sollevata dalla difesa di incostituzionalita' della norma di cui all'art. 396 del c.c.p., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per violazione del diritto di difesa. O S S E R V A Sentito il p.m., il difensore dell'indagato Rivera Luigi, in sede di conferimento di incarico peritale, ha sollevato la predetta eccezione. Il giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalita' proposta dalla difesa. L'eccezione e' rilevante, in quanto la disposizione impugnata comporta che, decorsi i due giorni previsti a pena di decadenza per il deposito di deduzioni, nella odierna udienza, ai sensi dell'art. 401, quarto comma, del c.p.p., ne' il difensore, ne' l'imputato possono sottoporre elementi di valutazione in ordine all'ammissibilita' e fondatezza della richiesta di incidente probatorio avanzata dal p.m. L'eccezione non e' manifestamente infodata in quanto la norma, che prevede un termine temporale tra l'altro molto ristretto, comporta quasi inevitabilmente per l'indagato l'impossibilita' di presentare deduzioni con la conseguenza di non potere piu' interloquire sul punto in sede di udienza e di vedere acquisito in tal modo al processo una prova sulla cui ammissibilita' in tale fase si sarebbe potuto discutere. Si consideri infatti che l'indagato non e' solitamente in grado di rendersi conto degli accadimenti processuali e della loro rilevanza, e che questo vale ancor piu' per chi sia sprovvisto di difensore di fiducia al momento in cui riceve la predetta notifica. Ne consegue che, mancando la previsione dell'obbligo di notifica anche al difensore, diviene meramente teorica la possibilita' di presentare deduzioni. Il giudice osserva inoltre che la disciplina dell'art. 396 del c.p.p. contrasta con le direttive n. 3 e n. 40 della legge delega che prevedeva la partecipazione in contraddittorio su di un piano di parita' dei difensori e del p.m. in sede di incidente probatorio. L'art. 396 del c.p.p. appare quindi in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nonche' con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega in riferimento alla legge n. 81/1987.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 396, del c.p.p., in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 76, della Costituzione; Sospende il conferimento dell'incarico peritale e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sondrio, addi' 17 maggio 1990 Il giudice per le indagini preliminari: ROSSI 90C1078