N. 552 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1990
N. 552 Ordinanza emessa il 12 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pescara nel procedimento penale a carico di Di Berardino Renato Regione Abruzzo - Reati edilizi - Estinzione del reato edilizio nell'ipotesi di demolizione del manufatto abusivo, indipendentemente dalla circostanza della conformita' o meno dell'opera abusiva agli strumenti urbanistici vigenti Ingiustificato piu' favorevole trattamento penale dei reati edilizi commessi nella regione Abruzzo rispetto a quelli commessi nel restante territorio dello Stato - Illegittima legiferazione regionale in materia penale. (Legge regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, art. 10). (Cost., artt. 3, 25, 70 e 117).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale a carico di Di Berardino Renato, O S S E R V A Il Di Berardino ha realizzato due manufatti: un box e una rimessa per attrezzi agricoli, senza concessione edilizia, cosi' come accertato in Moscufo in data 12 febbraio 1990; Nelle more del procedimento penale il Di Berardino provvedeva a demolire i manufatti abusivi, cosi' come risulta dal provvedimento del Sindaco di Moscufo del 6 marzo 1990; Il p.m. presso la pretura, che in un primo momento aveva chiesto l'archiviazione degli atti, ritenendo la natura pertinenziale delle opere, successivamente, avendo ricevuto in restituzione gli atti, provvedeva ad eseguire ulteriori accertamenti in ordine alla conformita' delle opere, ormai demolite, alla normativa urbanistica; Il sindaco del comune di Moscufo, con certificazione del 29 giugno 1990, attestava che le opere eseguite dal Di Berardino erano state realizzate "in violazione delle norme contenute nel p.r.g. vigente"; Questo g.i.p., in conformita' della prevalente giurisprudenza, ritiene che quantomeno il box realizzato dal Di Berardino non costituisca opera pertinenziale e, pertanto, per lo stesso era necessaria regolare concessione edilizia; In ogni caso la circostanza che le opere siano state realizzate in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, comporta che, anche a voler per ipotesi ritenere la natura pertinenziale delle opere, le stesse sarebbero comunque non piu' soggette a regime autorizzatorio e, pertanto, la loro realizzazione costituirebbe egualmente fatto penalmente rilevante (cfr. cass. sez. III 12 febbraio 1985, Carpi); Nel caso in esame il reato non puo' essere dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, per effetto della avvenuta demolizione del manufatto in quanto, nella fattispecie, la concessione in sanatoria non avrebbe potuto comunque essere rilasciata (cfr. sentenza n. 167 del 1989 Corte costituzionale) poiche' le opere erano in contrasto con la normativa urbanistica vigente; In base alle suddette risultanze e considerazioni il Di Berardino dovrebbe essere senz'altro rinviato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) legge 47 del 1985, senonche' la regione Abruzzo in data 13 settembre 1989 ha approvato la legge n. 52, pubblicata nel b.u.r.a. n. 25 del 18 novembre 1989, il cui art. 10, penultimo comma, prevede che l'ottemperanza spontanea alla ingiunzione di demolizione produce gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, cioe' l'estinzione del reato; In base a detta normativa che, evidentemente, per evitare una ingiustificata disparita' di trattamento, deve essere applicata anche nei casi nei quali il privato provvede alla demolizione prima ancora della ingiunzione della p.a., il Di Berardino dovrebbe essere prosciolto per essere il reato estinto per intervenuta demolizione delle opere abusive; Senonche', la suddetta norma regionale appare in contrasto con gli artt. 25, 70 e 117 della Costituzione, non essendo la materia penale ricompresa fra quelle rimesse alla potesta' legislativa regionale; La suddetta norma regionale appare inoltre in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea un diverso e piu' favorevole trattamento, in sede penale, per gli abusi commessi nella regione Abruzzo; Poiche', per quanto sopra detto, il procedimento penale a carico di Di Berardino Renato non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale e poiche' la questione stessa non appare manifestamente infondata;
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, penultimo comma, della legge regionale 13 luglio 1989, n. 52, pubblicata nel b.u.r.a. n. 25 del 18 novembre 1989, in relazione agli artt. 3, 25, 70 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'estinzione dei reati in materia urbanistica quale conseguenza della avvenuta demolizione del manufatto abusivo, cio' indipendentemente dalla circostanza che le opere siano o meno conformi agli strumenti urbanistici vigenti; Ordina la sospensione del procedimento penale n. 1929/90 r.g. a carico di Di Berardino Renato e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente della giunta regionale d'Abruzzo e al presidente del consiglio regionale d'Abruzzo. Pescara, addi' 12 luglio 1990 Il pretore: TURCO 90C1081