N. 553 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 1990
N. 553 Ordinanza emessa il 23 luglio 1990 dal tribunale di Forli' nel procedimento penale a carico di Compagnone Giovanni Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute fiscali - Mancata previsione dell'esenzione dalla responsabilita' penale nell'ipotesi di impossibilita' di effettuare il versamento nel termine previsto dalla norma impugnata per il fallimento del soggetto interessato - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio di soggetti in situazioni giuridiche diverse. (D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 2). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL TRIBUNALE Rilevato che dall'istruttoria dibattimentale e' emerso che Compagnone Giovanni imputato del reato di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 516/1982 per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali dal febbraio all'ottobre 1984, e' stato dichiarato fallito con sentenza in data 21 dicembre 1984; Ritenuto che con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, all'art. 2, e' stata concessa amnistia per i reati di cui all'art. 2 precitato della legge 516/1982 "se il versamento delle ritenute e' stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta"; Considerato che la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del citato provvedimento di amnistia, in relazione all'art. 3 della Costituzione per essere stato l'imputato nella impossibilita' di effettuare il versamento delle ritenute nel sentire indicato nel piu' volte volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 75/1990, in quanto precedentemente dichiarato fallito; Constatata la rilevanza della questione sollevata ove soltanto si ponga mente alla sequenza temporale fra dichiarazione di fallimento (21 dicembre 1984) e termine per la presentazione della dichiarazione annuale (aprile 1985); Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione sollevata in quanto la situazione giuridica del fallito comporta la assoluta impossibilita' di effettuare qualsiasi pagamento e conseguentemente anche i versamenti delle ritenute d'acconto; La norma in esame, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale equipara coloro che si sono travati nella possibilita' giuridica di effettuare i versamenti e coloro, come il fallito, che siano stati assolutamente impossibilitati al riguardo. Deve pertanto esprimersi un giudizio di non manifesta infondatezza, tenuto conto da un lato della ratio dell'art. 2 della legge 75/1990 che ha inteso premiare la condotta dell'obbligato che in sede di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, abbia regolarizzato la propria posizione e, dall'altro, del principio secondo il quale la norma di cui all'art. 3 e' violata anche quando situazioni giuridiche affatto diverse vengano disciplinate ingiustificatamente nell'identica maniera; Val bene aggiungere che la fondatezza della questione prescinde dalla verifica della abilitazione del curatore in quanto gli effetti penali di tale scelta non possono ricadere sull'imputato che dopo la dichiarazione di fallimento e' assolutamente impossibilitato al riguardo atteso il principio costituzionale della personalita' della responsabilita' penale;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede i casi, come la dichiarazione di fallimento, di impossibilita' di effettuare il versamento nel termine da tale norma prevista; Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione a cura della cancelleria alla Corte costituzionale della presente ordinanza da notificare al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai presidenti delle due camere del Parlamento. Forli, addi' 23 luglio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1082