N. 554 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 1990

                                 N. 554
  Ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal tribunale militare di Palermo
           nel procedimento penale a carico di Sciortino Ciro
 Processo  penale - Nuovo codice - Intervenuta amnistia Applicabilita'
 - Immediata declaratoria - Non previsto  inserimento,  nel  fascicolo
 del  dibattimento, degli atti relativi alla notizia del reato e della
 documentazione  concernente  le   indagini   compiute   -   Lamentata
 impossibilita'   di  valutare  l'esistenza  di  altre  cause  di  non
 punibilita' - Irragionevole compressione  del  diritto  di  difesa  -
 Lesione del principio del favor innocentiae.
 (C.P.P. 1988, artt. 129, secondo comma, e 431; d.P.R. 12 aprile 1990,
 n. 75, art. 1, lett. a); c.p.m.p., art. 120).
 (Cost., artt. 3, 24 e 27).
(GU n.38 del 26-9-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Sciortino
 Ciro, nato il 12 ottobre 1955 a Bagheria, brig.  dei  carabinieri  in
 servizio  presso  la  comp. carabinieri di Vibo Valentia; imputato di
 violata consegna aggravata (artt. 120 e 47, nn.  2 e 4 del  c.p.m.p.)
 perche',   sottufficiale   dei  carabinieri  in  servizio  di  ordine
 pubblico, si allontanava dall'itinerario prescritto per  il  medesimo
 servizio  che  avrebbe  dovuto  effettuare a piedi in Gioiosa Jonica,
 secondo  quanto  prescritto  nell'ordine  di  servizio  n.  53  della
 stazione  carabinieri  di  Gioiosa  Jonica,  ribadito verbalmente dal
 comandante della medesima stazione, recandosi nel comune  di  Martone
 con  l'autovettura di servizio, cosi' violando la consegna avuta. Con
 le  aggravanti  dell'essere  militare  preposto  a  servizio  armato;
 dell'essere  rivestito  del  grado  di  brigadiere  dei carabinieri e
 dell'avere commesso il fatto in presenza di tre militari. In  Gioiosa
 Jonica e Martone il 18 settembre 1989;
    Visti  gli  artt.  3,  24, secondo comma, e 27 della Costituzione,
 129, secondo comma, 431 del c.p.p., 1,  lett.  a),  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, 120 del c.p.m.p.;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 129, secondo comma  del  c.p.p.
 nella  parte  in  cui prescrive che il giudice del dibattimento debba
 applicare l'amnistia senza potere disporre di elementi  per  valutare
 se  risulti  evidente  dagli  atti  che  il  fatto non sussiste o che
 l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato  o
 non e' previsto dalla legge come reato. E cio' perche' l'art. 431 del
 c.p.p. non elenca  fra  gli  atti  contenuti  nel  fascicolo  per  il
 dibattimento  anche  quelli  contenenti  la  notizia  del  reato e la
 documentazione relativa alle indagini compiute;
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia, a cura della Cancelleria
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Palermo, addi' 31 maggio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C1083