N. 554 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 1990
N. 554 Ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal tribunale militare di Palermo nel procedimento penale a carico di Sciortino Ciro Processo penale - Nuovo codice - Intervenuta amnistia Applicabilita' - Immediata declaratoria - Non previsto inserimento, nel fascicolo del dibattimento, degli atti relativi alla notizia del reato e della documentazione concernente le indagini compiute - Lamentata impossibilita' di valutare l'esistenza di altre cause di non punibilita' - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Lesione del principio del favor innocentiae. (C.P.P. 1988, artt. 129, secondo comma, e 431; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, lett. a); c.p.m.p., art. 120). (Cost., artt. 3, 24 e 27).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Sciortino Ciro, nato il 12 ottobre 1955 a Bagheria, brig. dei carabinieri in servizio presso la comp. carabinieri di Vibo Valentia; imputato di violata consegna aggravata (artt. 120 e 47, nn. 2 e 4 del c.p.m.p.) perche', sottufficiale dei carabinieri in servizio di ordine pubblico, si allontanava dall'itinerario prescritto per il medesimo servizio che avrebbe dovuto effettuare a piedi in Gioiosa Jonica, secondo quanto prescritto nell'ordine di servizio n. 53 della stazione carabinieri di Gioiosa Jonica, ribadito verbalmente dal comandante della medesima stazione, recandosi nel comune di Martone con l'autovettura di servizio, cosi' violando la consegna avuta. Con le aggravanti dell'essere militare preposto a servizio armato; dell'essere rivestito del grado di brigadiere dei carabinieri e dell'avere commesso il fatto in presenza di tre militari. In Gioiosa Jonica e Martone il 18 settembre 1989; Visti gli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, 129, secondo comma, 431 del c.p.p., 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, 120 del c.p.m.p.;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 129, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui prescrive che il giudice del dibattimento debba applicare l'amnistia senza potere disporre di elementi per valutare se risulti evidente dagli atti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. E cio' perche' l'art. 431 del c.p.p. non elenca fra gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento anche quelli contenenti la notizia del reato e la documentazione relativa alle indagini compiute; Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della Cancelleria notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Palermo, addi' 31 maggio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1083