N. 555 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1990

                                 N. 555
     Ordinanza emessa il 12 giugno 1990 dal pretore di Catania nei
   procedimenti penali riuniti a carico di Crimaldi Antonia ed altri
 Processo  penale  -  Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Sentenza di
 condanna  -  Pena  detentiva  -  Concessione  del   beneficio   della
 sospensione condizionale - Inappellabilita' - Lamentata disparita' di
 trattamento rispetto ai condannati a pena detentiva che debba  essere
 eseguita.
 (C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.38 del 26-9-1990 )
                               IL PRETORE
    Premesso   che   gli   imputati   chiedevano   tempestivamente  la
 definizione del processo allo stato degli atti a nomra dell'art.  442
 del c.p.p.;
      che il p.m. non prestava il consenso;
      che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale in data
 18 gennaio 1990, che ha dichiarato la  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  247,  primo,  secondo e terzo comma, del testo delle norme
 d'attuazione di coordinamento e transitorie del codice  di  procedura
 penale del 1988 (testo approvato con d-l. 28 luglio 1989, n. 271), il
 giudice puo' applicare a dibattimento concluso la riduzione  di  pena
 contemplata  dall'art.  442,  secondo  comma, del codice di procedura
 penale del 1988;
      che  in  tal  caso,  nell'eventualita'  che  venga  concesso  il
 beneficio della sospensione  condizionale  della  pena,  la  sentenza
 sarebbe inappellabile ai sensi dell'art. 443, n. 2, del c.p.p.;
    Ritenuto  che  l'art.  443,  n.  2,  del c.p.p. predetto appare in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione in  quanto,  escludendo  il
 diritto  di  appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna ad
 una pena che comunque non deve  essere  eseguita,  si  determina  una
 condizione  di  disparita'  con l'imputato condannato ad una pena che
 deve essere eseguita;
      che    la    risoluzione   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale di cui sopra appare rilevante, in quanto, in  caso  di
 definizione del giudizio di primo grado con condanna degli imputati e
 concessione del beneficio della sospensione condizionale della  pena,
 questi   ultimi   verrebero   ad   essere  privati  di  un  grado  di
 giurisdizione, in conseguenza di un atto che deve essere compiuto  ai
 sensi  dell'art.  247,  primo comma, del d-l. 28 luglio 1989, n. 271,
 prima  che  siano  stati  compiute  le  formalita'  di  apertura   di
 dibattimento di primo grado;
                             O S S E R V A
    Sia  nel caso di condanna a pena che non deve essere eseguita, sia
 nel caso di condanna a pena che deve essere eseguita, la  statuizione
 e'  la medesima (declaratoria di responsabilita' e condanna), essendo
 il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena estrinseco
 alla stessa.
    Non  puo'  pertanto,  ad  avviso di questo pretore, subordinarsi a
 tale provvedimento l'esercizio del diritto  di  appello;  e  cio'  in
 linea di principio per le considerazioni sopra addotte (a prescindere
 dal fatto che l'imputato  condannato  a  pena  che  non  deve  essere
 eseguita  o potrebbe avere revocato il beneficio), in quanto viene ad
 essere precluso quest'ultimo il  riesame  nel  merito  (a  differenza
 dell'imputato condannato a pena che deve essere eseguita) da cui puo'
 conseguire l'assoluzione.
    Nel  caso  del  rito abbreviato, infatti, l'imputato puo' chiedere
 l'assoluzione, a differenza del rito alternativo  previsto  dall'art.
 444  del c.p.p., ove la richiesta di applicazione della pena da parte
 dell'imputato comporta una implicita rinununcia rinuncia  al  diritto
 di appello;
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del  c.p.p.
 in  riferimento  all'art.  3 della Costituzione e dispone l'immediata
 trasmissione alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;
    Ordina  che  a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Catania, addi' 12 giugno 1990.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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