N. 555 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1990
N. 555 Ordinanza emessa il 12 giugno 1990 dal pretore di Catania nei procedimenti penali riuniti a carico di Crimaldi Antonia ed altri Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna - Pena detentiva - Concessione del beneficio della sospensione condizionale - Inappellabilita' - Lamentata disparita' di trattamento rispetto ai condannati a pena detentiva che debba essere eseguita. (C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL PRETORE Premesso che gli imputati chiedevano tempestivamente la definizione del processo allo stato degli atti a nomra dell'art. 442 del c.p.p.; che il p.m. non prestava il consenso; che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale in data 18 gennaio 1990, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme d'attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con d-l. 28 luglio 1989, n. 271), il giudice puo' applicare a dibattimento concluso la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988; che in tal caso, nell'eventualita' che venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza sarebbe inappellabile ai sensi dell'art. 443, n. 2, del c.p.p.; Ritenuto che l'art. 443, n. 2, del c.p.p. predetto appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, escludendo il diritto di appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita, si determina una condizione di disparita' con l'imputato condannato ad una pena che deve essere eseguita; che la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale di cui sopra appare rilevante, in quanto, in caso di definizione del giudizio di primo grado con condanna degli imputati e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, questi ultimi verrebero ad essere privati di un grado di giurisdizione, in conseguenza di un atto che deve essere compiuto ai sensi dell'art. 247, primo comma, del d-l. 28 luglio 1989, n. 271, prima che siano stati compiute le formalita' di apertura di dibattimento di primo grado; O S S E R V A Sia nel caso di condanna a pena che non deve essere eseguita, sia nel caso di condanna a pena che deve essere eseguita, la statuizione e' la medesima (declaratoria di responsabilita' e condanna), essendo il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena estrinseco alla stessa. Non puo' pertanto, ad avviso di questo pretore, subordinarsi a tale provvedimento l'esercizio del diritto di appello; e cio' in linea di principio per le considerazioni sopra addotte (a prescindere dal fatto che l'imputato condannato a pena che non deve essere eseguita o potrebbe avere revocato il beneficio), in quanto viene ad essere precluso quest'ultimo il riesame nel merito (a differenza dell'imputato condannato a pena che deve essere eseguita) da cui puo' conseguire l'assoluzione. Nel caso del rito abbreviato, infatti, l'imputato puo' chiedere l'assoluzione, a differenza del rito alternativo previsto dall'art. 444 del c.p.p., ove la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato comporta una implicita rinununcia rinuncia al diritto di appello;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del c.p.p. in riferimento all'art. 3 della Costituzione e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catania, addi' 12 giugno 1990. Il pretore: (firma illeggibile) 90C1084