N. 556 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1990
N. 556 Ordinanza emessa il 30 giugno 1990 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Calabrese Maria Luisa e l'I.N.A.D.E.L. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' premio di servizio - Dipendenti dell'I.N.A.I.L. transitati all'U.S.L. - Opzione per l'indennita' premio di fine servizio calcolato secondo le modalita' previste per i dipendenti dell'I.N.A.I.L. - Possibilita' secondo l'attuale sistema che l'opzione risulti effettuata anche per il sistema di calcolo piu' sfavorevole per i lavoratori Mancata previsione della possibilita' di chiedere ex post la riliquidazione di detto trattamento di fine servizio, ove il sistema di calcolo gia' oggetto di opzione abbia dato luogo, anche in relazione al consolidamento di un certo indirizzo d'interpretazione giuridica, ad un risultato meno favorevole Illogicita' della impugnata normativa sotto il profilo del contrasto con il principio di "maggior favore". (Legge 14 giugno 1974, n. 303, art. 3, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti nella causa iscritta al n. 12557/1989, promossa da Calabrese Maria Luisa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bosso, parte ricorrente, contro l'I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale assistenti dipendenti enti locali), rappresentato e difeso dall'avv. Alcide Dogliotti, parte convenuta. 1. - Parte ricorrente, gia' dipendente dell'I.N.A.I.L., poi transitata al centro traumatologico ortopedico di Torino e infine all'u.s.l. 1-23 di Torino, in data 8 maggio 1986 ha optato per il trattamento I.N.A.I.L. ex art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, ritenendolo piu' favorevole. Ha quindi percepito dall'I.N.A.D.E.L. l'indennita' premio di servizio calcolata secondo le modalita' I.N.A.I.L., pari a L. 11.381.365. Se avesse optato per il trattamento I.N.A.D.E.L., avrebbe invece ricevuto, tenuto conto dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e della sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 236 del 18 novembre 1986, l'importo di L. 18.708.540 (cfr. dichiarazione parte convenuta, proc. verb. p. 2). Chiede pertanto: a) in via principale, previa declaratoria di nullita' o inefficacia della dichiarazione di opzione, giacche' viziata ex art. 1427 del c.c. da errore di diritto, la riliquidazione dell'indennita' premio; e cio' in base al sistema di calcolo previsto dall'I.N.A.D.E.L., da ritenersi piu' favorevole; b) in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale dovendo dubitarsi della legittimita' dell'art. 3 della legge n. 303/1974, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Parte convenuta contesta a sua volta la possibilita' di invalidare l'atto di opzione, non ricorrendo nella specie le condizioni ipotizzate dal codice civile in materia di errore. Quanto alla prospettata eccezione di incostituzionalita', chiede che sia dichiarata manifestamente infondata, non sussistendo violazione dei criteri di ragionevolezza ed uguaglianza. 2. - Delineate in tal modo le rispettive posizioni delle parti, il pretore osserva quanto segue. E' pacifico in causa che l'opzione effettuata dalla ricorrente ex art. 3, primo comma, della legge n. 303/1974, ha esplicato la propria incidenza esclusivamente sul sistema di calcolo dell'indennita' premio di servizio e cioe' sul quantum di essa; e, in pari tempo, che la signora Calabrese ha percepito per tale titolo somma di gran lunga inferiore a quella che le sarebbe viceversa spettata optando per il trattamento I.N.A.D.E.L. Si tratta - non vi e' dubbio - di un'ipotesi di condotta visibilmente inficiata da errore, al quale peraltro non e' dato giuridicamente di porre rimedio. Non ricorrono infatti gli estremi dell'errore di diritto riconoscibile ex art. 1431 del c.c., al fine di invalidare la dichiarazione a suo tempo resa dalla lavoratrice. Ne' d'altra parte la formulazione del citato art. 3 pare consentire una verifica ex post dell'effettiva rispondenza dell'opzione al canone legale di "miglior favore"; cosi' da aprire le porte ad eventuali e successivi ricalcoli del trattamento, ove la valutazione compiuta al momento dell'opzione si appalesi di segno contrario rispetto al previsto. Allo stato dell'attuale normativa la domanda proposta non potrebbe quindi trovare favorevole accoglimento. 3. - Passando con cio' ad esaminare la richiesta formulata da parte convenuta in via subordinata, il pretore osserva quanto segue. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 303/1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, appare non manifestamente infondata. Non consentendo infatti alcuna successiva verifica della rispondenza dell'opzione con il canone di "maggior favore" richiamato esplicitamente dalla norma, essa fa si' che il lavoratore possa, a conti fatti, optare per il trattamento deteriore, confidando su elementi e informazioni in quel momento disponibili. Ma si tratta di un risultato cui mette capo la normativa richiamata decisamente irrazionale. Tanto piu' grave se si considera che l'opzione potrebbe essere legata (come e' accaduto nel caso di specie) a dati incompleti e/o errati.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante rispetto al giudizio in corso e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 14 giugno 1974, n. 303, nella parte in cui: a) consente che il lavoratore possa effettuare l'opzione per il sistema di calcolo dell'indennita' premio di servizio piu' sfavorevole; b) non consente al lavoratore di chiedere ex post la riliquidazione dell'anzidetto trattamento, ove il sistema di calcolo gia' oggetto di opzione abbia dato luogo, anche in relazione al consolidamento di un certo indirizzo di interpretazione giuridica, ad un risultato meno favorevole; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai legali delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, addi' 30 giugno 1990 Il pretore: CIOCCHETTI 90C1085