N. 558 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 luglio 1990
N. 558 Ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Gatti Fabrizio Processo penale - Norme di coordinamento - Reati concernenti le armi e gli esplosivi - Rito previsto: giudizio direttissimo anche in assenza delle condizioni di cui agli artt. 449 e 566 del c.p.p. - Violazione dei principi e direttive della legge delega. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233, secondo comma). (Cost., art. 76).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Rilevato che la difesa ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 233 delle disposizioni di attuazione del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt.3, 23 e 76 della Costituzione. O S S E R V A Sulla asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione l'eccezione appare manifestamente infondata in quanto la scelta operata dal legislatore del rito direttissimo in materia di armi non appare in contrasto con il principio di uguaglianza poiche' la stessa risponde ad una razionale esigenza di politica criminale in relazione a delitti che destano particolare allarme sociale. Sulla violazione dell'art. 24 della Costituzione l'eccezione infondata in relazione ad entrambi i profili prospettati dalla difesa e cio' in quanto non esiste un interesse costituzionalmente protetto dell'imputato all'eventuale riconoscimento della propria innocenza attraverso l'interrogatorio e l'udienza preliminare. Del resto il giudizio direttissimo non si risolve in un danno per l'imputato che puo' ottenere prontamente il riconoscimento della propria innocenza con una decisione idonea a divenire irrevocabile. Per quanto concerne poi l'asserita violazione del diritto di difesa per la mancata conoscenza del materiale probatorio sul quale il p.m. fonda la sua richesta va rilevato che la facolta' concessa all'imputato dal sesto comma di cui all'art. 451 del c.p.p. (termine a difesa) vale ad escludere l'asserita violazione ad una imputazione di cui gia' ha acuisito completa conoscenza. Sulla violazione dell'art. 76 della Costituzione l'eccezione e' rilevante e non manifestamente infondata; infatti l'art. 2 direttiva 43 della legge-delega prevede tassativamente le condizioni per l'instaurazione del giudizio direttissimo consistenti nell'evidenza della prova; il legislatore del d.lgs. 28 agosto 1989 delegato a sua volta ai sensi dell'art. 6 della legge-delega, nel prevedere all'art. 233 la possibilita' per il p.m. di procedere al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 del codice per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e' indubbiamente incorso nel vizio di eccesso di delega costituente, quindi, violazione all'art. 76 della Costituzione. Considerato che la situazione prospettata e' rilevante incidendo sul rito in concreto da applicare.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione dichiara rilevante non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione all'art. 76 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Varese, addi' 19 luglio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1087