N. 560 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 1990

                                 N. 560
     Ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal tribunale di Genova nel
      procedimento civile vertente tra Zunino Tullio e I.N.A.I.L.
 Infortuni   sul  lavoro  e  malattie  professionali  -  Assicurazione
 obbligatoria per  i  possessori  a  qualunque  titolo  di  apparecchi
 radiologici   -   Presunzione  assoluta  di  pericolosita'  di  detti
 apparecchi in contrasto con le cognizioni tecniche che escludono  non
 solo  nella  normalita'  del funzionamento, ma anche nell'improbabile
 ipotesi del "peggior guasto" (funzionamento continuativo), il rischio
 di   danni  riferibili  ad  effetti  delle  radiazioni  ionizzanti  -
 Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 221/1986,  di
 infondatezza   di  analoga  questione  (riguardante  gli  addetti  ad
 apparecchi elettrici), non condivisa dal giudice a quo.
 (Legge  20  febbraio 1958, n. 93, art. 5, come sostituito dalla legge
 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1, come sostituito dalla legge 10 maggio
 1982, n. 251, art. 12).
 (Cost., artt. 24, 38 e 53).
(GU n.38 del 26-9-1990 )
                              IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  ex art. 23 della legge n.
 87/1953, sulla questione di legittimita' costituzionale del  disposto
 dell'art.  5 della legge n. 93/1958, sollevata dall'appellante Zunino
 Tullio nel corso del giudizio d'appello tra lo stesso Zunino  Tullio,
 res. Genova, ivi elettivamente domiciliato c/o avvocato G. Giacomini,
 via  Maragliano,  2/5,  e   l'I.N.A.I.L.   dom.   presso   avvocatura
 d'ispettorato  in  Genova, viale B. Partigiane, appellato, avverso la
 sentenza del pretore di Genova n. 1778 dell'8-22 febbraio 1988;
   Premesso  che  il  pretore,  su  ricorso  del  dott. Tullio Zunino,
 odontoiatra   con   studio   in   Genova,   in    opposizione    alla
 ordinanza-ingiunzione  notificatagli dall'I.N.A.I.L. per il pagamento
 premi ed accessori relativi  all'assicurazione  obbligatoria  di  cui
 alla   legge   n.   93/1958   per   l'anno   1984,   ricorso  diretto
 all'accertamento negativo dell'obbligo di pagamento di cui sopra  per
 obiettiva  inesistenza  di qualsiasi rischio di radiazioni ionizzanti
 ed alla declaratoria di nullita' della suddetta ingiunzione, decideva
 il   caso  rigettando  il  ricorso  in  base  all'affermazione  della
 pericolosita' ipso jure dell'apparecchioradiologico denunciato ed  in
 possesso  del  ricorrente, e sull'assunto che l'art. 5 della legge n.
 93/1985, nello stabilire che: "l'onere dell'assicurazione e' a carico
 dei   possessori   a   qualunque  titolo  di  apparecchi  radiologici
 funzionanti...",  contenesse  una  preventiva  ed   incontrovertibile
 valutazione   legale   della   pericolosita'   degli   apparecchi  di
 radiologia, analoga a quella di cui all'art. 1, punto 1, del t.u.  n.
 1124/1965;
      che  nei  motivi  di  appello  il  ricorrente  ha  insistito, in
 principalita' per la declaratoria  di  nullita'  dell'ingiunzione  di
 pagamento   premi,   in   relazione   all'inesistenza   del   rischio
 assicurabile,   ed   ha,   gradatamente,   sollevato   questione   di
 costituzionalita'  degli  artt. 1-5 della legge n. 93/1958 e 2728 del
 c.c.,   per   contrasto   dell'assunta   presunzione   assoluta    di
 pericolosita' con gli artt. 24, 38 e 53 della Costituzione;
    Osservato  che  i  c.t.u.  incaricati  da questo tribunale, proff.
 Zanardi ed Operto,  all'esito  di  complete  sperimentazioni,  cosi',
 ineccepibilmente, concludevano:
      "l'equivalente  di  dose  cui  e' esposto un operatore che nello
 studio del dott. Zunino esegua gli  abituali  esami  radiodiagnostici
 prevedibili, non modifica in grado apprezzabile il 'fondo naturale di
 radiazioni'  cui  l'operatore  stesso   -   come   componente   della
 popolazione  in  generale - e' esposto per cause non lavorative. Anzi
 tale incremento di dose e'  cosi'  modesto  da  risultare  largamente
 compreso  nei  limiti di variabilita' del suddetto fondo. Pertanto un
 danno alla persona riferibile all'esposizione a radiazioni ionizzanti
 non  risulta  ipotizzabile, e per la precisione: e' da escludersi con
 certezza, per quanto concerne gli effetti graduati  delle  radiazioni
 ionizzanti;  per quanto riguarda gli effetti stocastici... il rischio
 ipotizzabile non  si  differenzia  da  quello  derivante  dal  'fondo
 naturale',  e  quindi  non  puo'  essere  considerato specifico della
 esposizione lavorativa considerata";
      "...  i  soli guasti che potrebbero determinare una emissione di
 radiazioni  ionizzanti   maggiore   rispetto   alla   condizione   di
 funzionamento  normale,  sono  soltanto quelle capaci di provocare un
 funzionamento continuativo,  cioe'  capaci  di  mantenere  attivo  il
 circuito  di  alta  tensione...:  nella  - praticamente improbabile -
 peggiore ipotesi di guasto, si  esclude  la  possibilita'  di  subire
 danni  riferibili ad effetti 'graduati' delle radiazioni ionizzanti e
 gli eventuali danni riferibili ad effetti 'stocastici' o 'statistici'
 non    si    possono    considerare   specifici   della   lavorazione
 considerata...";
    Ritenuto  che  la  questione di costituzionalita' appare di sicura
 rilevanza, fondando il dott. Zunino la sua  domanda  di  accertamento
 negativo  dell'obbligo  di  pagamento dei premi assicurativi ingiunti
 proprio sulla  inesistenza  del  rischio,  oggetto,  invece,  secondo
 l'I.N.A.I.L.  e  la  stessa  pronuncia  pretorile  impugnata,  di una
 presunzione  juris  et  de  jure   preclusiva   di   indagine   sulla
 pericolosita' in concreto;
    Ritenuto, altresi':
      che,  in  base  alla consolidata giurisprudenza della Cassazione
 (cfr. Cass. 921/82, 2691-7234-7235/86,  481-3706-4339-5998/87)  sulla
 presunzione  legale  assoluta  di  pericolosita'  degli apparecchi ed
 impianti di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 1124/1965, al richiamo delle
 disposizioni  generali  di  detto d.P.R. n. 1124 operato dall'art. 14
 della stessa legge n. 93/1958,  e  ad  un  indirizzo  puntuale  della
 suprema  Corte  (cfr.  Cass.  4  maggio 1982, n. 2791, secondo cui la
 frequentazione da parte del medico radiologo dei locali in  cui  sono
 ubicati  gli  impianti  di radiologia, "e' condizione sufficiente per
 ritenere tale soggetto esposto al  rischio  di  infortunio  ai  sensi
 dell'art.  5  della  legge  n.  93/1958")  puo'  ritenersi oggetto di
 opinione consolidata la  presunzione  assoluta  di  pericolosita'  di
 tutti  gli  apparecchi  funzionanti  di radiologia di cui allo stesso
 art. 5 della legge n.  93/1958  e  4  del  d.P.R.  di  attuazione  n.
 1055/1960;
      che  non  risolutiva  del problema appare la nota sentenza della
 Corte costituzionale n. 221/1986  declaratoria  d'infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute
 nell'art. 1,  primo  e  quarto  comma  del  d.P.R.  n.  1124/1965  in
 riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione,
 laddove sottrae al prudente apprezzamento del giudice la  valutazione
 di pericolosita' di una determinata macchina, qualificando utopico il
 "rischio zero", in relazione a previsioni normative prevenzionali,  o
 raccomandazioni  di comitati scientifici, senza tener conto del fatto
 che la nozione di rischio assicurabile, nella sua  configurazione  di
 pericolo,   si   basa   sulla   verosimiglianza   statistica,   donde
 l'ammissibilita'   di   una   sua   esclusione   se   statisticamente
 inverosimile,  anche  se  non  assolutamente impossibile (cfr. in tal
 senso trib. Alessandria 11 novembre 1977,  trib.  Mantova  1ยบ  aprile
 1977, trib. Bergamo 28 febbraio 1977, trib. Verona 15 giugno 1984);
      che  ancor  piu'  discutibile  e',  in  ogni caso, rispetto alla
 fattispecie oggetto di detta  sentenza  n.  221/1986,  il  fondamento
 della  specifica presunzione legale di pericolosita' degli apparecchi
 sussidiari di  diagnostica  in  uso  a  medici  non  radiologi:  tale
 presunzione  legale,  a  differenza di quanto affermato per quella ex
 art. 1 del t.u. n. 1224/1965 al par. 21.5 della vista sentenza  Corte
 costituzionale   n.   221/1986,   non  trova  uguale  conforto  nella
 disciplina autorizzatoria  (non  richiedendosi  -  art.  93,  secondo
 comma,   del   d.P.R.   n.   185/1984   -   per   gli  apparecchi  di
 roengtendiagnostica come quello di cui e' causa, il nulla osta  della
 commissione  provinciale previsto per gli altri apparecchi generatori
 di radiazioni ionizzanti), od in quella prevenzionale (che, anzi, con
 la predeterminazione nei d.m. 6 giugno 1968-14 luglio 1970, di dosi e
 concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria
 dei  lavoratori  esposti,  introduce  un  parametro  di  rischio  non
 compatibile con la una presunzione  assoluta  di  pericolosita');  ma
 cio'  che  particolarmente  conta  e'  che  detta  presunzione legale
 assoluta,  e'  stata  smentita  dall'approfondita  indagine  peritale
 effettuata   che   ha   escluso,   non   solo  nella  normalita'  del
 funzionamento, ma anche nell'improbabile ipotesi del  peggior  guasto
 (funzionamento  continuativo),  il  rischio  di  danni  riferibili ad
 effetti delle radiazioni ionizzanti; che, espressamente richiesto  di
 fornire   informazioni   su  prestazioni  per  infortuni  o  malattie
 professionali derivate ad odontoiatri per l'esposizione a  radiazioni
 ionizzanti  da  apparecchi di roengtediagnostica medica, l'I.N.A.I.L.
 non ha fornito alcun dato a riguardo, cosi' corroborando la tesi  del
 ricorrente  di  assoluta  non  pericolosita' degli apparecchi di tale
 tipo;
    Ritenuto,  pertanto,  che  dal  comparato  esame dell'art. 5 della
 legge n. 93/1958 e degli artt. 38,  secondo  comma,  24  e  53  della
 Costituzione   non   appare  manifestamente  infondata  la  sollevata
 questione di illegittimita' costituzionale in quanto:
      1)   secondo   la   giurisprudenza  della  Corte  costituzionale
 (sentenza n. 91/1976) gli artt. 1886 e 1895 del c.c.  in  materia  di
 essenzialita'  del  rischio nelle assicurazioni sociali e di nullita'
 del rapporto per sua inesistenza,  non  contrastano  con  l'art.  38,
 secondo  comma,  della Costituzione, essendo anzi il rischio elemento
 insito nel precetto dell'art. 38, secondo comma, in quanto diretto  a
 garantire  i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che
 determinino  la  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  (cfr.   Corte
 costituzionale n. 160/1974);
      la  valutazione  legale  preventiva  della  pericolosita'  delle
 apparecchiature  elettriche,   nel   visto   giudizio   della   Corte
 costituzionale n. 221/1986, esce indenne dal confronto con l'art. 38,
 secondo comma, proprio sulla distinzione tra rischio minimo,  che  la
 Corte  ritiene  pur  sempre  presente  nei  suddetti congegni e nella
 attuale fase  tecnologica,  e  rischio  insussistente  che  la  Corte
 ritiene "utopico", con la riconferma, pertanto, dell'indefettibilita'
 di una seppur minima alea, quale presupposto di  un  valido  rapporto
 assicurativo in materia di infortuni e malattie professionali;
      ne  consegue  che,  dimostrata  nello specifico degli apparecchi
 diagnostici periziati, l'irrealizzabilita', in  qualsiasi  condizione
 di  funzionamento, di un seppur minimo accadimento di danno, la norma
 impositiva dell'onere assicurativo ripropone, per l'assenza totale di
 rischio,  il  netto  conflitto  con  l'art.  38, secondo comma, della
 Costituzione;
      2) le presunzioni legali assolute sulla idoneita' di certi fatti
 alla produzione di eventi dannosi non possono non basarsi  su  regole
 consolidate di esperienza che rendano estremamente verosimile in ogni
 caso il nesso eziologico: il sacrificio  del  diritto  a  controprova
 deve  essere giustificato dalla prevalenza dell'interesse che, con la
 presunzione legale assoluta, si vuol rendere inattacabile;
      il trend giurisprudenziale e' nel senso di ridimensionare l'area
 delle  presunzioni  legali  assolute:  la  stessa   declaratoria   di
 incostituzionalita'  - Corte costituzionale n. 179/1988 - del sistema
 tabellare delle malattie professionali, pur basandosi sull'assorbente
 contrasto  tra  il  principio  di tassativita' eziologica e temporale
 delle  tecnopatie  tabellate  ed  il  principio  ex  art.  38   della
 Costituzione   di   adeguatezza   del   sistema   previdenziale,   ha
 implicitamente colto, anche, il denunciato profilo di  conflitto  con
 l'art.  24 della Costituzione dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124/1965 per
 la preclusione - derivante da una sorta di  presunzione  assoluta  di
 non pericolosita' degli agenti patogeni e delle lavorazioni morbigene
 non tabellate - di ogni facolta' di provare, con le moderne  tecniche
 di indagine, la piu' ampia realta' del rischio professionale;
      la  presunzione  assoluta  di  pericolosita' degli apparecchi di
 radiologia, sottesa alla norma sostanziale dell'art. 5 della legge n.
 93/1958  non  appare,  quindi,  assistita da regole di esperienza che
 autorizzino il sacrificio del diritto a dimostrare, come avvenuto  in
 concreto   nel   presente   giudizio,  l'inesistenza  di  un  rischio
 professionale di malattie o lesioni da irradiazione;
      3)  inoltre, data l'essenzialita' del rischio assicurabile nello
 stesso  sistema  prefigurato  dall'art.  38,  secondo  comma,   della
 Costituzione,  la  comprovata assenza per il medico-odontoiatra di un
 qualsiasi pericolo di malattie e lesioni da  raggi  X  derivante  dal
 possesso  od  uso  dello  strumento radiologico diagnostico esistente
 presso il suo studio privato, trasformerebbe il rapporto assicurativo
 ex  artt.  1  e  5  della  legge  n. 93/1985 in una sorta di rapporto
 assistenziale su base tributaria, ed il premio assicurativo  verrebbe
 ad  assumere valore di "tassa" imposta non in ragione della capacita'
 contributiva;
      da   tale   situazione   emerge   anche,   pertanto,   una   non
 manifestamente infondata questione di costituzionalita'  della  norma
 onerante,  art.  5  della  legge  n.  93/1958,  con  l'art.  53 della
 Costituzione;
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 93/1958,  come
 sost. dall'art. 1 della legge n. 47/1968 e 12 della legge n. 251/1982
 ove interpretato nel  senso  che  l'obbligo  assicurativo  grava  sui
 possessori  a  qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti
 in forza di presunzione legale assoluta di  intrinseca  pericolosita'
 degli apparecchi stessi, per possibile contrasto con gli artt. 24, 38
 e 53 della Costituzione;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e  di  darne  comunicazione  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Genova, addi' 30 maggio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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