N. 560 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 1990
N. 560 Ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Zunino Tullio e I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria per i possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici - Presunzione assoluta di pericolosita' di detti apparecchi in contrasto con le cognizioni tecniche che escludono non solo nella normalita' del funzionamento, ma anche nell'improbabile ipotesi del "peggior guasto" (funzionamento continuativo), il rischio di danni riferibili ad effetti delle radiazioni ionizzanti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 221/1986, di infondatezza di analoga questione (riguardante gli addetti ad apparecchi elettrici), non condivisa dal giudice a quo. (Legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 5, come sostituito dalla legge 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1, come sostituito dalla legge 10 maggio 1982, n. 251, art. 12). (Cost., artt. 24, 38 e 53).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23 della legge n. 87/1953, sulla questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 5 della legge n. 93/1958, sollevata dall'appellante Zunino Tullio nel corso del giudizio d'appello tra lo stesso Zunino Tullio, res. Genova, ivi elettivamente domiciliato c/o avvocato G. Giacomini, via Maragliano, 2/5, e l'I.N.A.I.L. dom. presso avvocatura d'ispettorato in Genova, viale B. Partigiane, appellato, avverso la sentenza del pretore di Genova n. 1778 dell'8-22 febbraio 1988; Premesso che il pretore, su ricorso del dott. Tullio Zunino, odontoiatra con studio in Genova, in opposizione alla ordinanza-ingiunzione notificatagli dall'I.N.A.I.L. per il pagamento premi ed accessori relativi all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 93/1958 per l'anno 1984, ricorso diretto all'accertamento negativo dell'obbligo di pagamento di cui sopra per obiettiva inesistenza di qualsiasi rischio di radiazioni ionizzanti ed alla declaratoria di nullita' della suddetta ingiunzione, decideva il caso rigettando il ricorso in base all'affermazione della pericolosita' ipso jure dell'apparecchioradiologico denunciato ed in possesso del ricorrente, e sull'assunto che l'art. 5 della legge n. 93/1985, nello stabilire che: "l'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti...", contenesse una preventiva ed incontrovertibile valutazione legale della pericolosita' degli apparecchi di radiologia, analoga a quella di cui all'art. 1, punto 1, del t.u. n. 1124/1965; che nei motivi di appello il ricorrente ha insistito, in principalita' per la declaratoria di nullita' dell'ingiunzione di pagamento premi, in relazione all'inesistenza del rischio assicurabile, ed ha, gradatamente, sollevato questione di costituzionalita' degli artt. 1-5 della legge n. 93/1958 e 2728 del c.c., per contrasto dell'assunta presunzione assoluta di pericolosita' con gli artt. 24, 38 e 53 della Costituzione; Osservato che i c.t.u. incaricati da questo tribunale, proff. Zanardi ed Operto, all'esito di complete sperimentazioni, cosi', ineccepibilmente, concludevano: "l'equivalente di dose cui e' esposto un operatore che nello studio del dott. Zunino esegua gli abituali esami radiodiagnostici prevedibili, non modifica in grado apprezzabile il 'fondo naturale di radiazioni' cui l'operatore stesso - come componente della popolazione in generale - e' esposto per cause non lavorative. Anzi tale incremento di dose e' cosi' modesto da risultare largamente compreso nei limiti di variabilita' del suddetto fondo. Pertanto un danno alla persona riferibile all'esposizione a radiazioni ionizzanti non risulta ipotizzabile, e per la precisione: e' da escludersi con certezza, per quanto concerne gli effetti graduati delle radiazioni ionizzanti; per quanto riguarda gli effetti stocastici... il rischio ipotizzabile non si differenzia da quello derivante dal 'fondo naturale', e quindi non puo' essere considerato specifico della esposizione lavorativa considerata"; "... i soli guasti che potrebbero determinare una emissione di radiazioni ionizzanti maggiore rispetto alla condizione di funzionamento normale, sono soltanto quelle capaci di provocare un funzionamento continuativo, cioe' capaci di mantenere attivo il circuito di alta tensione...: nella - praticamente improbabile - peggiore ipotesi di guasto, si esclude la possibilita' di subire danni riferibili ad effetti 'graduati' delle radiazioni ionizzanti e gli eventuali danni riferibili ad effetti 'stocastici' o 'statistici' non si possono considerare specifici della lavorazione considerata..."; Ritenuto che la questione di costituzionalita' appare di sicura rilevanza, fondando il dott. Zunino la sua domanda di accertamento negativo dell'obbligo di pagamento dei premi assicurativi ingiunti proprio sulla inesistenza del rischio, oggetto, invece, secondo l'I.N.A.I.L. e la stessa pronuncia pretorile impugnata, di una presunzione juris et de jure preclusiva di indagine sulla pericolosita' in concreto; Ritenuto, altresi': che, in base alla consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 921/82, 2691-7234-7235/86, 481-3706-4339-5998/87) sulla presunzione legale assoluta di pericolosita' degli apparecchi ed impianti di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 1124/1965, al richiamo delle disposizioni generali di detto d.P.R. n. 1124 operato dall'art. 14 della stessa legge n. 93/1958, e ad un indirizzo puntuale della suprema Corte (cfr. Cass. 4 maggio 1982, n. 2791, secondo cui la frequentazione da parte del medico radiologo dei locali in cui sono ubicati gli impianti di radiologia, "e' condizione sufficiente per ritenere tale soggetto esposto al rischio di infortunio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 93/1958") puo' ritenersi oggetto di opinione consolidata la presunzione assoluta di pericolosita' di tutti gli apparecchi funzionanti di radiologia di cui allo stesso art. 5 della legge n. 93/1958 e 4 del d.P.R. di attuazione n. 1055/1960; che non risolutiva del problema appare la nota sentenza della Corte costituzionale n. 221/1986 declaratoria d'infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 1, primo e quarto comma del d.P.R. n. 1124/1965 in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, laddove sottrae al prudente apprezzamento del giudice la valutazione di pericolosita' di una determinata macchina, qualificando utopico il "rischio zero", in relazione a previsioni normative prevenzionali, o raccomandazioni di comitati scientifici, senza tener conto del fatto che la nozione di rischio assicurabile, nella sua configurazione di pericolo, si basa sulla verosimiglianza statistica, donde l'ammissibilita' di una sua esclusione se statisticamente inverosimile, anche se non assolutamente impossibile (cfr. in tal senso trib. Alessandria 11 novembre 1977, trib. Mantova 1ยบ aprile 1977, trib. Bergamo 28 febbraio 1977, trib. Verona 15 giugno 1984); che ancor piu' discutibile e', in ogni caso, rispetto alla fattispecie oggetto di detta sentenza n. 221/1986, il fondamento della specifica presunzione legale di pericolosita' degli apparecchi sussidiari di diagnostica in uso a medici non radiologi: tale presunzione legale, a differenza di quanto affermato per quella ex art. 1 del t.u. n. 1224/1965 al par. 21.5 della vista sentenza Corte costituzionale n. 221/1986, non trova uguale conforto nella disciplina autorizzatoria (non richiedendosi - art. 93, secondo comma, del d.P.R. n. 185/1984 - per gli apparecchi di roengtendiagnostica come quello di cui e' causa, il nulla osta della commissione provinciale previsto per gli altri apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti), od in quella prevenzionale (che, anzi, con la predeterminazione nei d.m. 6 giugno 1968-14 luglio 1970, di dosi e concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori esposti, introduce un parametro di rischio non compatibile con la una presunzione assoluta di pericolosita'); ma cio' che particolarmente conta e' che detta presunzione legale assoluta, e' stata smentita dall'approfondita indagine peritale effettuata che ha escluso, non solo nella normalita' del funzionamento, ma anche nell'improbabile ipotesi del peggior guasto (funzionamento continuativo), il rischio di danni riferibili ad effetti delle radiazioni ionizzanti; che, espressamente richiesto di fornire informazioni su prestazioni per infortuni o malattie professionali derivate ad odontoiatri per l'esposizione a radiazioni ionizzanti da apparecchi di roengtediagnostica medica, l'I.N.A.I.L. non ha fornito alcun dato a riguardo, cosi' corroborando la tesi del ricorrente di assoluta non pericolosita' degli apparecchi di tale tipo; Ritenuto, pertanto, che dal comparato esame dell'art. 5 della legge n. 93/1958 e degli artt. 38, secondo comma, 24 e 53 della Costituzione non appare manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimita' costituzionale in quanto: 1) secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 91/1976) gli artt. 1886 e 1895 del c.c. in materia di essenzialita' del rischio nelle assicurazioni sociali e di nullita' del rapporto per sua inesistenza, non contrastano con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, essendo anzi il rischio elemento insito nel precetto dell'art. 38, secondo comma, in quanto diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la riduzione dell'attivita' lavorativa (cfr. Corte costituzionale n. 160/1974); la valutazione legale preventiva della pericolosita' delle apparecchiature elettriche, nel visto giudizio della Corte costituzionale n. 221/1986, esce indenne dal confronto con l'art. 38, secondo comma, proprio sulla distinzione tra rischio minimo, che la Corte ritiene pur sempre presente nei suddetti congegni e nella attuale fase tecnologica, e rischio insussistente che la Corte ritiene "utopico", con la riconferma, pertanto, dell'indefettibilita' di una seppur minima alea, quale presupposto di un valido rapporto assicurativo in materia di infortuni e malattie professionali; ne consegue che, dimostrata nello specifico degli apparecchi diagnostici periziati, l'irrealizzabilita', in qualsiasi condizione di funzionamento, di un seppur minimo accadimento di danno, la norma impositiva dell'onere assicurativo ripropone, per l'assenza totale di rischio, il netto conflitto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione; 2) le presunzioni legali assolute sulla idoneita' di certi fatti alla produzione di eventi dannosi non possono non basarsi su regole consolidate di esperienza che rendano estremamente verosimile in ogni caso il nesso eziologico: il sacrificio del diritto a controprova deve essere giustificato dalla prevalenza dell'interesse che, con la presunzione legale assoluta, si vuol rendere inattacabile; il trend giurisprudenziale e' nel senso di ridimensionare l'area delle presunzioni legali assolute: la stessa declaratoria di incostituzionalita' - Corte costituzionale n. 179/1988 - del sistema tabellare delle malattie professionali, pur basandosi sull'assorbente contrasto tra il principio di tassativita' eziologica e temporale delle tecnopatie tabellate ed il principio ex art. 38 della Costituzione di adeguatezza del sistema previdenziale, ha implicitamente colto, anche, il denunciato profilo di conflitto con l'art. 24 della Costituzione dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124/1965 per la preclusione - derivante da una sorta di presunzione assoluta di non pericolosita' degli agenti patogeni e delle lavorazioni morbigene non tabellate - di ogni facolta' di provare, con le moderne tecniche di indagine, la piu' ampia realta' del rischio professionale; la presunzione assoluta di pericolosita' degli apparecchi di radiologia, sottesa alla norma sostanziale dell'art. 5 della legge n. 93/1958 non appare, quindi, assistita da regole di esperienza che autorizzino il sacrificio del diritto a dimostrare, come avvenuto in concreto nel presente giudizio, l'inesistenza di un rischio professionale di malattie o lesioni da irradiazione; 3) inoltre, data l'essenzialita' del rischio assicurabile nello stesso sistema prefigurato dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la comprovata assenza per il medico-odontoiatra di un qualsiasi pericolo di malattie e lesioni da raggi X derivante dal possesso od uso dello strumento radiologico diagnostico esistente presso il suo studio privato, trasformerebbe il rapporto assicurativo ex artt. 1 e 5 della legge n. 93/1985 in una sorta di rapporto assistenziale su base tributaria, ed il premio assicurativo verrebbe ad assumere valore di "tassa" imposta non in ragione della capacita' contributiva; da tale situazione emerge anche, pertanto, una non manifestamente infondata questione di costituzionalita' della norma onerante, art. 5 della legge n. 93/1958, con l'art. 53 della Costituzione;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 93/1958, come sost. dall'art. 1 della legge n. 47/1968 e 12 della legge n. 251/1982 ove interpretato nel senso che l'obbligo assicurativo grava sui possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti in forza di presunzione legale assoluta di intrinseca pericolosita' degli apparecchi stessi, per possibile contrasto con gli artt. 24, 38 e 53 della Costituzione; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 30 maggio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1089