N. 562 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 1988- 7 settembre 1990
N. 562 Ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1990) dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Italia Assicurazioni e la S.r.l. Compagnia sarda di navigazione marittima Navi e navigazione - Trasporti marittimi nazionali - Limitazione di responsabilita' del vettore in materia di rilevanza di colpa grave ed in materia di misura per sola unita' di carico - Diversa piu' favorevole disciplina per l'utente prevista in materia di trasporti internazionali - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe e non razionalita' del deteriore trattamento dell'utente di trasporti nazionali Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 401/1987. (Cod. nav., art. 423). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa promossa da Italia assicurazioni S.p.a., elettivamente domiciliata in Genova, via Palestro, 15/10, presso l'avv. F. Tiscornia, che la rappresenta per procura in calce della citazione contro la Compagnia sarda di navigazione marittima S.r.l., elettivamente domiciliata in Genova, piazza Corvetto, 2/5, presso l'avv. K. Kielland che la rappresenta per procura in calce alla copia notificata della citazione; PREMESSO IN LINEA DI FATTO a) Il tribunale; a1) che la societa' attrice chiede, in via di surrogazione nel credito del proprio assicurato, il risarcimento del danno subito dal caricatore Trasporti isolani S.r.l. a seguito dell'avvenuta riconsegna a persona diversa dall'avente diritto da parte del vettore oggi convenuto, di un carico affidato ad esso vettore in virtu' di contratto di trasporto marittimo; a2) che la societa' convenuta eccepisce l'inammissibilita' della domanda, la prescrizione del diritto ed in subordine la limitazione del debito del vettore marittimo; b) Rilevato che la decisione della presente causa comporterebbe l'applicazione del disposto dell'art. 423 del codice civile in materia di limitazione della responsabilita' del vettore, in quanto: b1) la domanda dell'attrice si fonda, in virtu' di avvenuta surrogazione ex lege ex art. 1916 del codice civile, su un rapporto di trasporto marittimo, non potendosi ricondurre al diverso schema del rapporto di deposito l'obbligo di riconsegna delle merci che grava sul vettore anche dopo la fine del viaggio e sino alla riconsegna stessa; b2) l'eccezione secondo cui parte attrice avrebbe effettuato una mutatio libelli (producendo soltanto all'udienza del 5 luglio 1988 i documenti che la legittimavano ad azionare, per effetto di surrogazione, il credito della Trasporti isolani S.r.l.) non pare nella specie risolutiva (almeno ai fini del giudizio di rilevanza che in questa ordinanza deve essere espresso) poiche' sin dalla citazione non venne indicata una diversa causa petendi, mentre la natura del soggetto che agiva (societa' di assicurazione) e il riferimento al trasporto richiesto pacificamente dalla Trasporti isolani S.r.l. ponevano parte convenuta nella possibilita' di difendersi senza che il diritto al contraddittorio venisse violato, con disorientamento di una delle parti (come emerge anche dal tenore della comparsa di risposta, nella quale non e' contenuta una richiesta di indicazione della causa petendi invocata da parte attrice); b3) che neppure l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto appare nella specie sicuramente risolutiva, poiche' la prescrizione venne ripetutamente interrotta, nel dichiarato interesse "degli aventi diritto", da successive lettere (18 marzo 1985, 4 settembre 1985, 25 febbraio 1986, 27 luglio 1986, 15 dicembre 1986) sottoscritte dall'avv. Tiscornia, lettere il cui contenuto deve essere riferito all'assicurato sino al pagamento dell'indennizzo e all'assicuratore per il periodo successivo, e che parte attrice ha comunque ratificato nel corso del giudizio; b4) che neppure l'eventuale sussistenza di una colpa grave a carico del vettore o dei suoi collaboratori, per la riconsegna della merce a persona diversa dall'avente diritto, e' stata considerata sufficiente a superare i limiti della responsabilita' del vettore, in ipotesi del tutto analoga (Trasporti delle Isole Eolie c. Cerra e Gambino) decisa dalla corte di appello di Genova con sentenza 28 febbraio 1966, mentre piu' in generale la Corte di cassazione (sentenza 26 luglio 1983, n. 5121) ha posto in discussione, in materia di trasporto marittimo, il senso stesso del concorso tra ipotesi di responsabilita' contrattuale e di responsabilita' extracontrattuale, proprio con riferimento alla portata della norma che prevede la limitazione del debito del vettore; c) Visti i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati da parte attrice, e ritenuto che il disposto dell'art. 423 del codice navale appare di dubbia legittimita' costituzionale per aspetti diversi da quelli gia' esaminati dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 novembre 1987, n. 401, in quanto due cittadini italiani, parti di un contratto di trasporto, si trovano soggetti ad una disciplina diversa secondo che il viaggio tocchi porti compresi solo nello Stato o in Stati diversi per i seguenti aspetti: c1) l'irrilevanza della colpa grave, ricordata supra in b4), costituisce attualmente un regime riservato ai soli trasporti nazionali, poiche' per i trasporti oggettivamente internazionali (che tocchino cioe' due Stati diversi secondo la definizione del protocollo di Visby 23 febbraio 1968), lo stesso protocollo, reso applicabile nel nostro ordinamento dalla legge 12 giugno 1984, n. 243, prevede la decadenza dal beneficio dalla limitazione di responsabilita' "se viene fornita la prova che il danno e' risultato da un atto o da un'omissione del vettore commesso (omissis) temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe derivato"; c2) la limitazione del debito esclusivamente per "unita' di carico" differisce anch'essa dal regime giuridico proprio dei trasporti internazionali modificato dal protocollo di Bruxelles del 21 dicembre 1979 (applicabile nell'ordinamento interno in virtu' della legge 12 giugno 1984, n. 244) nel senso di arricchire i parametri di misura del debito con una formula mista in cui l'unita' di carico concorre con il peso, applicandosi nelle singole fattispecie il criterio piu' favorevole al danneggiato, ed evitandosi cosi' debiti del tutto irrisori (di cui la causa in esame e' un palese esempio); c3) almeno sino a quando non verranno rivisti i limiti assoluti previsti dalla norma in questione (secondo la raccomandazione autorevole, ma non raccolta, contenuta nella sentenza gia' ricordata della Corte costituzionale) la divergenza tra i due tipi di trasporto appare allo stato del tutto irragionevole, poiche' se e' vero che la possibilita' di deroga attribuita alle parti realizza un equilibrio accettabile per parti entrambe sufficientemente edotte sui meccanismi giuridici vigenti, la disciplina legislativa pone a rischio proprio l'utente privato occasionale, che per carenza di informazioni e conoscenze puo' trovarsi esposto ad un regime di limitazione di debito iniquo (in quanto non sufficientemente valutato e non accettato), con importi di poche centinaia di migliaia di lire a fronte di carichi valutabili in decine di milioni. E non pare dubbio che, tra i trasporti nazionali e quelli internazionali, l'utente occasionale meriti maggiore tutela proprio nei primi, piu' facilmente usufruibili da soggetti di modesta organizzazione imprenditoriale. Che l'utente privato occasionale di modesta organizzazione imprenditoriale sia, invece, meglio tutelato nell'ipotesi di trasporti piu' impegnativi (quali quelli internazionali) e meno tutelato in quelle di trasporti meno impegnativi e piu' usuali, costituisce attualmente una disuguaglianza di trattamento non solo ingiustificata alla luce del primo comma dell'art. 3, ma assai poco congrua anche rispetto al secondo comma dello stesso articolo, e meritevole dunque dell'esame della Corte delle leggi; c4) che, infine, le modificazioni apportate sul piano delle convenzioni internazionali al regime della limitazione della responsabilita' del vettore, con i protocolli di Visby e Bruxelles prima ricordati, non hanno sinora trovato eco nella disciplina del trasporto marittimo interno, sebbene in origine l'art. 423 del codice della navigazione avesse proprio lo scopo di conformare il regime del trasporto marittimo interno a quello del trasporto internazionale secondo un intento di omogeneita' di trattamento rispondente al principio accolto dall'art. 10 della nostra Costituzione;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 del codice navale, nelle parti in cui disciplina la limitazione di responsabilita' del vettore nella ipotesi di trasporti nazionali in modo meno favorevole all'utente privato occasionale rispetto alla disciplina prevista, in materia di rilevanza della colpa grave e in materia di misura per sola unita' di carico per le ipotesi di trasporto internazionale, per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso, con immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova il 19 ottobre 1988. Il presidente: (firma illeggibile) 90C1091