N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 1987- 7 settembre 1990

                                 N. 564
       Ordinanza emessa il 12 novembre 1987 (pervenuta alla Corte
  costituzionale il 7 settembre 1990) dalla corte d'appello di Genova
    nel procedimento civile vertente tra il fallimento impresa edile
                       Ceccoli Mario e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Omesso versamento dei contributi da
 parte dei datori di lavoro - Condono delle sanzioni  civili  -  Onere
 del  datore  di  lavoro  moroso,  per  i  contributi  anteriori al 20
 novembre 1985, di versare i contributi stessi entro  il  20  febbraio
 1986  onde  evitare  il  pagamento delle somme aggiuntive a titolo di
 sanzione civile - Mancata distinzione tra debitori morosi in bonis  e
 debitori  morosi  falliti, attesa la difficolta' per questi ultimi di
 assolvere all'onere in questione per l'eccessiva brevita' del termine
 ed attesa anche la diversa piu' favorevole disciplina prevista per le
 aziende in amministrazione controllata che possono assolvere a  detto
 onere  entro  trenta  giorni dalla data di chiusura della procedura -
 Incidenza sul diritto di difesa in giudizio dei debitori falliti.
 (D.L.  2  dicembre  1985,  n.  688,  art.  1,  terzo  e sesto comma,
 convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.38 del 26-9-1990 )
                           LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile promossa
 dal fallimento  impresa  edile  Ceccoli  Mario  in  persona  del  suo
 curatore   dott.  Arduino  Pellerano,  elettivamente  domiciliato  in
 Genova, piazza  Corvetto,  2/4,  presso  l'avv.  Carlo  Loi,  che  lo
 rappresenta  e  difende  per  mandato a margine dell'atto di appello,
 convenuto appellante, contro l'Istituto  nazionale  della  previdenza
 sociale  (I.N.P.S.)  con  sede  centrale  in  Roma  ed  elettivamente
 domiciliato in Genova, via XX Settembre, 8/21, presso  l'avv.  Bianca
 Aimi,  che  lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti a
 rogito notar D'Alessandro di Roma, attore appellato.
                                IN FATTO
    Con  atto  depositato in cancelleria il 9 novembre 1983 l'I.N.P.S.
 ha chiesto di essere ammesso al passivo del  fallimento  dell'impresa
 edile  Ceccoli  Mario per un credito complessivo di L. 82.956.551, di
 cui L.  54.768.797  in  via  previlegiata  e  L.  28.187.754  in  via
 chirografica,  maturato  nei periodi 1º luglio-30 settembre 1974 e 1º
 maggio-9  agosto  1983,   per   omesso   versamento   di   contributi
 previdenziali   ed   assistenziali  verso  l'I.N.A.M.  e  l'I.N.P.S.,
 rispettivamente.
    Il giudice delegato, in sede di verificazione dello stato passivo,
 ha ammesso il  credito  nei  limiti  di  L.  29.794.468,  di  cui  L.
 28.187.755  in  via  previlegiata e L. 1.604.713 in via chirografica,
 contestando la differenza per sanzioni civili al 200% (L.  28.187.754
 in privilegio e L. 28.187.754 in chirografo) perche' non motivata.
    A  seguito  di  opposizione  ex  art. 98 della legge fallimentare,
 proposta dall'I.N.P.S. il  tribunale  di  Genova,  con  sentenza  non
 definitiva  in  data  27  marzo-28  maggio  1986,  ha  dichiarato  il
 fallimento  Ceccoli  tenuto  a  corrispondere  all'I.N.P.S.,  per  il
 mancato  versamento  dei contributi de quibus, le somme aggiuntive di
 cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1986, n. 11, graduate secondo i
 periodi di omissione da calcolarsi fino alla data della dichiarazione
 di  fallimento  del  debitore.  Con  separata  ordinanza   collegiale
 rimetteva  le  parti  davanti  al  giudice  istruttore per i relativi
 conteggi.
    Avverso  tale  sentenza  ha  proposto  appello  a  questa corte il
 curatore del fallimento, chiedendo con tre motivi di impugnazione, in
 riforma  della  sentenza  appellata, il rigetto dell'opposizione allo
 stato passivo per l'insussistenza dell'obbligo di pagare le richieste
 somme  aggiuntive.  L'I.N.P.S.,  costituitosi, ha chiesto, invece, il
 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
    Con  separata  sentenza  non  definitiva  in  data odierna, questa
 corte, in accoglimento del secondo motivo di appello, ha ritenuto non
 dovute  ed  escluse  dallo  stato  passivo  del  fallimento  le somme
 aggiuntive  pretese  dall'I.N.P.S.  per  il  mancato  versamento  dei
 contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel mese di luglio
 e nei primi otto giorni dell'agosto 1983; restringendo la materia del
 contendere  alle sanzioni civili pretese per il mancato pagamento dei
 contributi maturati nei periodi 1º  luglio-30  settembre  1974  e  1º
 maggio-30 giugno 1983.
    Ha   respinto   il   terzo   motivo  di  appello,  concernente  la
 contestazione da parte del curatore di una  differenza  per  sanzioni
 civili  relative  all'omesso  versamento  di  contributi maturati nel
 febbraio 1983, non essendo risultato che  l'I.N.P.S.  avesse  chiesto
 sanzioni  civili  per  inadempimenti  relativi  a  contributi di quel
 periodo.
    Per  quanto  riguarda  le  sanzioni  civili  relative  al  mancato
 pagamento di contributi maturati nei suddetti  periodi  1º  luglio-30
 settembre  1974 e 1º maggio-30 giugno 1983, in applicazione del terzo
 e sesto comma art. 1 del decreto-legge n.  688/1985, convertito nella
 legge  n.  11/1986,  ha  ritenuto  che  incombesse  al  curatore  del
 fallimento l'onere del versamento dei contributi omessi, entro il  20
 febbraio  1986,  al fine di ottenere il condono delle sanzioni civili
 oggetto della controversia.
    Con  questa  ordinanza,  si  dispone,  pero', la sospensione della
 decisione sull'ammissione al passivo delle sanzioni civili diverse da
 quelle  su  cui  e'  stato  deciso  con  la  sentenza non definitiva,
 ritenendo rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  terzo e sesto comma, del
 d.-l. 2 dicembre 1985, n. 688,  convertito  con  modificazioni  nella
 legge  31  gennaio  1986,  n.  11, per contrasto con gli artt. 3 e 24
 della Costituzione.
                               IN DIRITTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 563/1990).
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