UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 11 giugno 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.229 del 1-10-1990)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  legge  1›  dicembre  1986, n. 879, art. 11, comma 4, che
consente all'Universita' degli  studi  di  Trieste  di  aprire  nuove
scuole  dirette  a  fini  speciali nelle altre province della regione
Friuli-Venezia Giulia;
  Viste  le  deliberazioni  del senato accademico del 6 giugno 1990 e
del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1990 dell'Universita'
di  Trieste,  le quali si adeguavano alla tipologia nazionale emanata
dal Consiglio  universitario  nazionale  e  trasmessa  dal  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  con
lettera prot. n. 1208 del 28 marzo 1990;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  356  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi
all'istituzione  della  scuola  diretta a fini speciali in tecnologie
del legno.
  Art.  357.  -  E'  istituita  presso  l'Universita'  degli studi di
Trieste, con sede in Pordenone, la scuola diretta a fini speciali  in
"tecnologie del legno".
  Art.  358.  -  Nel  manifesto annuale degli studi viene indicata la
direzione della scuola.
  Art.  359.  - La scuola si propone la formazione di specialisti nel
campo dell'industria del legno e conduce al conseguimento del diploma
di esperto in "tecnologie del legno".
  Art.  360.  - I corsi di studio della scuola hanno durata biennale.
Tale durata non e' suscettibile  di  abbreviazioni.  E'  previsto  un
tirocinio   obbligatorio   necessario   per  il  completamento  della
formazione professionale.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  duecentocinquanta ore di lezioni
teoriche e duecentocinquanta ore di laboratorio  e  di  esercitazioni
pratiche.
  Art. 361. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e'
di venti per ogni anno di corso e complessivamente  di  quaranta  per
l'intero corso di studi.
  Art.  362.  - Le materie di insegnamento afferenti alla facolta' di
ingegneria sono le seguenti:
1› Anno:
   matematica (ann.);
   termofluidodinamica delle macchine (ann.);
   servizi di stabilimento (ann.);
   economia e gestione d'impresa (ann.);
   elettrotecnica (sem.);
   disegno tecnico (sem.);
   meccanica tecnica (sem.);
   tecnologia I del legno (sem.).
2› Anno:
   elettronica con elementi di informatica (ann.);
   metodi statistici e controllo della qualita' (sem.);
   marketing e controllo dei costi (sem.);
   impiego industriale dell'energia (sem.);
   design del mobile (sem.);
   chimica del legno dei collanti e delle vernici (ann.);
   macchine e impianti per la lavorazione del legno (ann.);
   tecnologia II del legno (sem.);
   impianti  di  captazione  delle  polveri  e  trattamento effluenti
(sem.).
  Gli   insegnamenti   professionali   possono  essere  integrati  da
attivita' didattiche  a  prevalente  carattere  tecnico  pratico,  da
affidarsi con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  L'ammissione  all'esame  di  diploma avviene dopo aver superato gli
esami in tutti gli insegnamenti previsti nello statuto.
  L'attivita'  didattica  e scientifica e' completata da un tirocinio
obbligatorio  necessario  per  il  completamento   della   formazione
professionale  anche  presso  aziende industriali in base ad apposite
convenzioni. Tale tirocinio della durata di almeno  duecentocinquanta
ore si svolge sotto la guida di un docente.
  Art. 363. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  L'organizzazione  didattica  in  conformita' agli obblighi di legge
puo' essere prevista per periodi semestrali.
  Art.  364. - Gli esami annuali e di tirocinio pratico consistono in
una prova orale eventualmente preceduta da una prova  scritta  intesa
ad  accertare  la  preparazione  e  le  capacita'  professionali  del
candidato nelle tematiche oggetto dei corsi seguiti e  del  tirocinio
pratico effettuato.
  Art.  365.  -  L'esame  di diploma consiste nella discussione orale
dinanzi a una commissione presieduta dal direttore della  scuola,  di
una  dissertazione  scritta su un tema approvato dal professore della
materia, alla quale il tema si riferisce.
  A  coloro  che avranno superato l'esame verra' rilasciato il titolo
di diplomato in "tecnologie del legno".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 11 giugno 1990
                                                           Il rettore