Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.229 del 1-10-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 879, art. 11, comma 4, che consente all'Universita' degli studi di Trieste di aprire nuove scuole dirette a fini speciali nelle altre province della regione Friuli-Venezia Giulia; Viste le deliberazioni del senato accademico del 6 giugno 1990 e del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1990 dell'Universita' di Trieste, le quali si adeguavano alla tipologia nazionale emanata dal Consiglio universitario nazionale e trasmessa dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera prot. n. 1208 del 28 marzo 1990; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 356 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnologie del legno. Art. 357. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Trieste, con sede in Pordenone, la scuola diretta a fini speciali in "tecnologie del legno". Art. 358. - Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la direzione della scuola. Art. 359. - La scuola si propone la formazione di specialisti nel campo dell'industria del legno e conduce al conseguimento del diploma di esperto in "tecnologie del legno". Art. 360. - I corsi di studio della scuola hanno durata biennale. Tale durata non e' suscettibile di abbreviazioni. E' previsto un tirocinio obbligatorio necessario per il completamento della formazione professionale. Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di lezioni teoriche e duecentocinquanta ore di laboratorio e di esercitazioni pratiche. Art. 361. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di venti per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi. Art. 362. - Le materie di insegnamento afferenti alla facolta' di ingegneria sono le seguenti: 1 Anno: matematica (ann.); termofluidodinamica delle macchine (ann.); servizi di stabilimento (ann.); economia e gestione d'impresa (ann.); elettrotecnica (sem.); disegno tecnico (sem.); meccanica tecnica (sem.); tecnologia I del legno (sem.). 2 Anno: elettronica con elementi di informatica (ann.); metodi statistici e controllo della qualita' (sem.); marketing e controllo dei costi (sem.); impiego industriale dell'energia (sem.); design del mobile (sem.); chimica del legno dei collanti e delle vernici (ann.); macchine e impianti per la lavorazione del legno (ann.); tecnologia II del legno (sem.); impianti di captazione delle polveri e trattamento effluenti (sem.). Gli insegnamenti professionali possono essere integrati da attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico pratico, da affidarsi con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. L'ammissione all'esame di diploma avviene dopo aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nello statuto. L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un tirocinio obbligatorio necessario per il completamento della formazione professionale anche presso aziende industriali in base ad apposite convenzioni. Tale tirocinio della durata di almeno duecentocinquanta ore si svolge sotto la guida di un docente. Art. 363. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. L'organizzazione didattica in conformita' agli obblighi di legge puo' essere prevista per periodi semestrali. Art. 364. - Gli esami annuali e di tirocinio pratico consistono in una prova orale eventualmente preceduta da una prova scritta intesa ad accertare la preparazione e le capacita' professionali del candidato nelle tematiche oggetto dei corsi seguiti e del tirocinio pratico effettuato. Art. 365. - L'esame di diploma consiste nella discussione orale dinanzi a una commissione presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia, alla quale il tema si riferisce. A coloro che avranno superato l'esame verra' rilasciato il titolo di diplomato in "tecnologie del legno". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 11 giugno 1990 Il rettore