N. 567 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1989- 11 settembre 1990

                                 N. 567
 Ordinanza   emessa   l'11   ottobre   1989   (pervenuta   alla  Corte
 costituzionale l'11 settembre  1990)  dal  tribunale  di  Arezzo  nel
 procedimento civile vertente tra la regione Toscana e Neri Mario
 Regione   Toscana  -  Rimborso  di  spese  ospedaliere  -  Spese  per
 prestazioni mediche in conseguenza di lesioni  causate  da  incidente
 stradale  attribuibile  alla  responsabilita'  di  terzi - Obbligo di
 pagamento a carico della regione in cui ha  sede  l'ente  ospedaliero
 con  diritto di rivalsa della stessa nei confronti del responsabile e
 del  suo  eventuale  assicuratore  -  Non  consentita   legiferazione
 regionale  nella  materia  civilistica del risarcimento dei danni con
 conseguente  possibile  contrasto  con   il   limite   dell'interesse
 nazionale  e di quello delle altre regioni ed eventuale disparita' di
 trattamento dei cittadini a seconda della regione interessata in base
 alla localizzazione ospedaliera.
 (Legge regione Toscana 3 dicembre 1975, n. 10, art. 9).
 (Cost., art. 117).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                              IL TRIBUNALE
   Visti gli atti della causa d'appello proposta dalla regione Toscana
 in persona del presidente della giunta regionale contro  Neri  Mario,
 avente   ad  oggetto:  rivalsa  spese  ospedaliere.  Appello  avverso
 sentenza pretore di S. Giovanni Valdarno resa iter partes in  data  9
 gennaio-11 aprile 1977;
    Premesso che la regione Toscana con citazione notificata per posta
 il 2 aprile 1984 aveva convenuto innanzi al pretore di  San  Giovanni
 Valdarno  Neri Mario per sentirlo condannare al pagamento della somma
 di L. 880.000 (oltre  rivalutazione  monetaria  e  spese)  in  favore
 dell'ente  regione  medesimo quale spesa erogata dall'ospedale di San
 Giovanni Valdarno per ricovero e cure prestate a tale De Fenis  Laura
 investita il 28 luglio 1982 dalla bicicletta condotta dal Neri;
    Premesso  che  il pretore di San Giovanni Valdarno con la sentenza
 suindicata, ritenuti inapplicabili nella specie l'art. 4 della  legge
 26  febbraio  1977, n. 39 e la precedente legislazione in merito, ne'
 l'art. 1916 del cod. civ. escludeva anche la applicabilita' dell'art.
 9  della  legge regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, pure invocata
 dall'ente regione;
    Premesso  che  tale norma testualmente suona: "ove il ricovero dei
 soggetti di cui all'art.  3  sia  causato  da  infermita'  e  lesioni
 attribuibili   alla  responsabilita'  di  terzi,  l'ente  ricoverante
 notifica al responsabile e al suo eventuale assicuratore,  in  quanto
 conosciuti,  l'avvenuto  ricovero  e la dimissione, nonche' l'importo
 dovuto per  il  periodo  di  degenza,  con  invito  ad  effetuare  il
 pagamento  alla regione. La notifica in ogni caso deve essere inviata
 alla Giunta regionale che esercita l'azione di rivalsa";
      che  il pretore ha ritenuto tale norma limitata alla "disciplina
 dell'esercizio dell'azione di  rivalsa"...  senza  costitutire  "essa
 stessa fonte di obbligazione da cui tale diritto deriva";
    Ritenuta  che  tale  interpretazione  del pretore appare riduttiva
 perche' non puo' negarsi che la norma in cui si regola l'esercizio di
 un diritto tale diritto comprenda (se non regolato come tale in altra
 norma) e che questa appare la ratio della  legge  regionale;  che  di
 conseguenza   appare  il  diritto  stesso  (e  non  soltanto  il  suo
 esercizio) regolato originariamente da detta norma di legge regionale
 come  del  resto sostiene in causa l'appellante ente regione anche in
 forza  di  taluni  precedenti  giurisprudenziali  di  questo   stesso
 tribunale;
    Ritenuto,  invero,  che con la introduzione del servizio sanitario
 nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) l'intera materia e'  stata
 modificata,  corrispondendo  al  diritto  soggettivo del cittadino la
 cura e  l'assistenza  medica,  indipendentemente  dall'origine  della
 natura  della  malattia  contratta  e delle lesioni subite per cui e'
 dubitabile la sopravvivenza delle precedenti disposizioni legislative
 nei  confronti  dello  stesso assicuratore, essendo tali disposizioni
 fondate sul trasferimento alle regioni dei compiti dei soppressi enti
 previdenziali  in  materia ospedaliera, tanto che, contemporaneamente
 la medesima questione,  con  altra  ordinanza  in  pari  data,  viene
 sollevata  anche  in  ordine  alla  rivalsa  della  spesa ospedaliera
 esercitata dall'ente  regione  verso  l'assicuratore  che,  pure,  e'
 prevista nel citato art. 9 della legge regionale Toscana n. 10/1975;
    Rilevato,  invero,  che detta norma si porrebbe come creatrice del
 diritto di rivalsa e, quindi, correlativamente, dell'obbligazione del
 pagamento  a carico del responsabile dell'evento da cui la malattia e
 le lesioni: in  sostanza  derivando  da  tale  norma  la  modifica  e
 l'ampliamento  delle  ipotesi di responsabilita' per fatto colposo di
 cui agli artt. 2043 e segg. del cod. civ.;
      che  sia  in tal senso, come in ogni senso, la norma della legge
 regionale in discorso  appare  in  contrasto  con  l'art.  177  della
 Costituzione  in  cui  e'  affidata  alla  legislazione  regionale la
 materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera alla quale  non  puo'
 ricondursi qualunque altra situazione, seppure collegata, come quella
 relativa  alla  responsabilita'   per   danni   o,   comunque,   alla
 ripartibilita'  delle  spese  sanitarie  e ripetibilita' verso terzi,
 essendo, invece, la  legislazione  regionale  vincolata  per  effetto
 dello  stesso  art.  117  della Costituzione al rispetto dei principi
 fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nonche' ad evitare  il
 contrasto  con  l'interesse  nazionale e con quello di altre regioni;
 che l'introduzione del principio suddetto ad opera di una  regione  o
 dovrebbe produrre l'eguale applicazione anche in favore di ogni altro
 ente regione indipendentemente dalle singole  previsioni  legislative
 regionali   con   cio'  assumendo  valore  nazionale,  o  produrrebbe
 diseguaglianza di trattamento tra cittadini a seconda  della  regione
 interessata   (in  base  alla  localizzazione  della  spedalizzazione
 rimborsabile);  ritenuta  pertanto  la  necessita'  di  definire   la
 questione al vaglio del giudice costituzione;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sollevata  di  ufficio la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9 della legge regione Toscana 3 dicembre 1975, n.  10,  per
 contrasto   con   l'art.   117  della  Costituzione  ai  sensi  della
 motivazione;
    Sospende il giudizio;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale
 Toscana;
    Manda  al cancelliere la comunicazione al presidente del consiglio
 regione Toscana.
      Arezzo, addi' 11 ottobre 1989.
                          Il presidente: BORRI

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