N. 567 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1989- 11 settembre 1990
N. 567 Ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 settembre 1990) dal tribunale di Arezzo nel procedimento civile vertente tra la regione Toscana e Neri Mario Regione Toscana - Rimborso di spese ospedaliere - Spese per prestazioni mediche in conseguenza di lesioni causate da incidente stradale attribuibile alla responsabilita' di terzi - Obbligo di pagamento a carico della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero con diritto di rivalsa della stessa nei confronti del responsabile e del suo eventuale assicuratore - Non consentita legiferazione regionale nella materia civilistica del risarcimento dei danni con conseguente possibile contrasto con il limite dell'interesse nazionale e di quello delle altre regioni ed eventuale disparita' di trattamento dei cittadini a seconda della regione interessata in base alla localizzazione ospedaliera. (Legge regione Toscana 3 dicembre 1975, n. 10, art. 9). (Cost., art. 117).(GU n.39 del 3-10-1990 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti della causa d'appello proposta dalla regione Toscana in persona del presidente della giunta regionale contro Neri Mario, avente ad oggetto: rivalsa spese ospedaliere. Appello avverso sentenza pretore di S. Giovanni Valdarno resa iter partes in data 9 gennaio-11 aprile 1977; Premesso che la regione Toscana con citazione notificata per posta il 2 aprile 1984 aveva convenuto innanzi al pretore di San Giovanni Valdarno Neri Mario per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 880.000 (oltre rivalutazione monetaria e spese) in favore dell'ente regione medesimo quale spesa erogata dall'ospedale di San Giovanni Valdarno per ricovero e cure prestate a tale De Fenis Laura investita il 28 luglio 1982 dalla bicicletta condotta dal Neri; Premesso che il pretore di San Giovanni Valdarno con la sentenza suindicata, ritenuti inapplicabili nella specie l'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 e la precedente legislazione in merito, ne' l'art. 1916 del cod. civ. escludeva anche la applicabilita' dell'art. 9 della legge regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, pure invocata dall'ente regione; Premesso che tale norma testualmente suona: "ove il ricovero dei soggetti di cui all'art. 3 sia causato da infermita' e lesioni attribuibili alla responsabilita' di terzi, l'ente ricoverante notifica al responsabile e al suo eventuale assicuratore, in quanto conosciuti, l'avvenuto ricovero e la dimissione, nonche' l'importo dovuto per il periodo di degenza, con invito ad effetuare il pagamento alla regione. La notifica in ogni caso deve essere inviata alla Giunta regionale che esercita l'azione di rivalsa"; che il pretore ha ritenuto tale norma limitata alla "disciplina dell'esercizio dell'azione di rivalsa"... senza costitutire "essa stessa fonte di obbligazione da cui tale diritto deriva"; Ritenuta che tale interpretazione del pretore appare riduttiva perche' non puo' negarsi che la norma in cui si regola l'esercizio di un diritto tale diritto comprenda (se non regolato come tale in altra norma) e che questa appare la ratio della legge regionale; che di conseguenza appare il diritto stesso (e non soltanto il suo esercizio) regolato originariamente da detta norma di legge regionale come del resto sostiene in causa l'appellante ente regione anche in forza di taluni precedenti giurisprudenziali di questo stesso tribunale; Ritenuto, invero, che con la introduzione del servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) l'intera materia e' stata modificata, corrispondendo al diritto soggettivo del cittadino la cura e l'assistenza medica, indipendentemente dall'origine della natura della malattia contratta e delle lesioni subite per cui e' dubitabile la sopravvivenza delle precedenti disposizioni legislative nei confronti dello stesso assicuratore, essendo tali disposizioni fondate sul trasferimento alle regioni dei compiti dei soppressi enti previdenziali in materia ospedaliera, tanto che, contemporaneamente la medesima questione, con altra ordinanza in pari data, viene sollevata anche in ordine alla rivalsa della spesa ospedaliera esercitata dall'ente regione verso l'assicuratore che, pure, e' prevista nel citato art. 9 della legge regionale Toscana n. 10/1975; Rilevato, invero, che detta norma si porrebbe come creatrice del diritto di rivalsa e, quindi, correlativamente, dell'obbligazione del pagamento a carico del responsabile dell'evento da cui la malattia e le lesioni: in sostanza derivando da tale norma la modifica e l'ampliamento delle ipotesi di responsabilita' per fatto colposo di cui agli artt. 2043 e segg. del cod. civ.; che sia in tal senso, come in ogni senso, la norma della legge regionale in discorso appare in contrasto con l'art. 177 della Costituzione in cui e' affidata alla legislazione regionale la materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera alla quale non puo' ricondursi qualunque altra situazione, seppure collegata, come quella relativa alla responsabilita' per danni o, comunque, alla ripartibilita' delle spese sanitarie e ripetibilita' verso terzi, essendo, invece, la legislazione regionale vincolata per effetto dello stesso art. 117 della Costituzione al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nonche' ad evitare il contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni; che l'introduzione del principio suddetto ad opera di una regione o dovrebbe produrre l'eguale applicazione anche in favore di ogni altro ente regione indipendentemente dalle singole previsioni legislative regionali con cio' assumendo valore nazionale, o produrrebbe diseguaglianza di trattamento tra cittadini a seconda della regione interessata (in base alla localizzazione della spedalizzazione rimborsabile); ritenuta pertanto la necessita' di definire la questione al vaglio del giudice costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sollevata di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge regione Toscana 3 dicembre 1975, n. 10, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione ai sensi della motivazione; Sospende il giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale Toscana; Manda al cancelliere la comunicazione al presidente del consiglio regione Toscana. Arezzo, addi' 11 ottobre 1989. Il presidente: BORRI 90C1096