N. 422 ORDINANZA 24 - 27 settembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Indennita' giudiziaria riconosciuta al personale
 delle cancellerie e segreterie giudiziarie Estensione al personale
 amministrativo delle magistrature speciali - Deteriore trattamento
 quanto alla decorrenza Razionalita' di una erogazione differenziata
 nel tempo (ordinanza n. 1083/1988) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 15 febbraio 1989, n. 51,
 art. 1).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore  del  personale  delle
 cancellerie  e  segreterie giudiziarie), e dell'art. 1 della legge 15
 febbraio 1989, n. 51  (Attribuzione  dell'indennita'  giudiziaria  al
 personale  amministrativo  delle magistrature speciali), promosso con
 ordinanza emessa il 7  novembre  1989  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da
 Di Mauro Alfio ed  altro  contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in  cui i ricorrenti,
 appartenenti al ruolo  del  personale  amministrativo  direttivo  del
 Consiglio  di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, avevano
 richiesto la  corresponsione  dell'indennita'  gia'  prevista  per  i
 magistrati  dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e quindi
 estesa al personale degli uffici giudiziari con decorrenza 1Πgennaio
 1988,  il  Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
 di Catania, con ordinanza emessa il 7  novembre  1989,  rilevato  che
 nelle  more  di  giudizio  era  sopravvenuta  la legge n. 51 del 1989
 (estensiva  anche  ai  ricorrenti  dell'indennita'  in  parola),   ha
 sollevato,  in  relazione  agli  artt.  3  e  36  della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 della legge 22
 giugno 1988, n. 221, ed 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51;
      che secondo il giudice a quo, l'attribuzione dell'indennita' con
 decorrenza diversa (1Πgennaio 1989) rispetto a  quella  riconosciuta
 al  personale  delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1Πgennaio
 1988) sarebbe del tutto irrazionale e contrasterebbe  con  la  logica
 del  sistema  giurisdizionale  italiano  che,  seppure  articolato in
 quattro ordini distinti, risulterebbe funzionalmente unitario;
      che  anzi  proprio  l'estensione  dell'indennita'  spettante  ai
 magistrati porrebbe in  evidenza  la  correlazione  tra  l'erogazione
 disposta   ed   i  compiti  di  supporto  amministrativo  svolti  dai
 beneficiari, i quali avrebbero percio' tutti indistintamente  diritto
 al trattamento dalla medesima decorrenza;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso  per  la
 declaratoria  d'infondatezza  della  questione, rilevando tra l'altro
 come la perequazione ora raggiunta non debba  necessariamente  essere
 ottenuta  con  effetti  istantanei  e  traverso  un  unico intervento
 legislativo;
    Considerato  che questa Corte ha gia' affermato la razionalita' di
 un'erogazione  differenziata  nel  tempo  della  speciale  indennita'
 introdotta in favore dei magistrati ordinari con l'art. 2 della legge
 19 febbraio 1981, n.  27,  e  successivamente  estesa  ai  magistrati
 amministrativi  e  della  giustizia militare, nonche' agli avvocati e
 procuratori dello Stato dall'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425
 (cfr. ordinanza n. 1083 del 1988);
      che,  in  proposito,  si  e'  richiamata  la  generale finalita'
 perequativa perseguita attraverso  la  legge  citata  da  ultimo,  in
 quanto  volta  a  garantire  un  quadro  di generale equilibrio delle
 retribuzioni di tutti i magistrati (cfr. sentenza n. 413 del 1988);
      che  considerazioni del tutto analoghe si impongono con riguardo
 alla concessione dell'indennita' in argomento (sia pure  con  diverse
 modalita'  di erogazione) ai cancellieri e segretari giudiziari prima
 e,  ad  un  anno  di  distanza,  al  personale  amministrativo  delle
 magistrature  speciali, risultando evidente come il raggiungimento di
 un maggior livello di funzionalita' delle strutture giudiziarie abbia
 comportato   una   discrezionale  gradualita'  nell'attribuzione  dei
 benefici economici agli interessati, in ragione del diverso grado  di
 urgenza  che  caratterizza  i vari settori (ed avuto prioritariamente
 riguardo, per gli uffici giudiziari, all'impegno richiesto dal  nuovo
 codice di procedura penale);
      che  pertanto  la  questione  e' manifestamente infondata sia in
 riferimento  alla  specifica  problematica,  sia  alla  stregua   del
 generale   principio   secondo   cui   un  mutamento  favorevole  del
 trattamento  di  una  categoria  non  implica   necessariamente   una
 automatica  ed  istantanea violazione dell'art. 36 della Costituzione
 nei confronti di un'altra categoria (cfr. sentenza n. 376 del 1988);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  1  della  legge  22  giugno  1988,  n.  221
 (Provvedimenti  a favore del personale delle cancellerie e segreterie
 giudiziarie), e dell'art. 1 della  legge  15  febbraio  1989,  n.  51
 (Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo
 delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt.  3
 e  36  della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
 la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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