MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 aprile 1990, n. 281 

  Regolamento  recante  estensione  delle  disposizioni  previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto  1975,  n.  974,  a
nuovi generi e specie botanici.
(GU n.233 del 5-10-1990)
 
 Vigente al: 20-10-1990  
 

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                           DI CONCERTO CON 
                             IL MINISTRO 
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Vista la legge 16 luglio 1974,  n.  722,  recante  la  ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione  per  la  protezione   dei   ritrovati
vegetali,  adottata  a  Parigi  il  2  dicembre  1961   e   dell'atto
addizionale recante modifiche alla  convenzione  stessa,  adottato  a
Ginevra il 10 novembre 1972; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, contenente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
(come  modificato  dalla  legge  14  ottobre  1985,  n.  620)  ed  in
particolare l'art. 24, comma 2; 
  Considerata l'opportunita' di estendere le disposizioni recate  dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  974  del  1975  ad
altri generi e specie botanici; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1989; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma del citato art. 17 della legge n. 400/88 (nota n. 94907 del  21
novembre 1989); 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'applicazione delle norme contenute nel decreto del  Presidente
della Repubblica 12 agosto 1975, n.  974,  viene  estesa  alle  nuove
varieta' dei generi  e  delle  specie  le  cui  denominazioni,  nella
duplice versione latina ed italiana, sono riportate  nell'elenco  che
segue: 
    1) Rubus Idaeus L., Lampone; 
    2) Rubus (gen.), Mora e specie affini; 
    3) Vaccinium (gen.), Mirtillo e specie affini; 
    4) Corylus Avellana L., Nocciolo; 
    5) Eriobotrya Japonica Lindl., Nespolo del Giappone; 
    6) Zizyphus Sativa Gaertn., Giaggiolo; 
    7) Litchi Chinensis L., Litchi; 
    8) Averrhoa Carambola L., Carambola; 
    9) Salvia (gen.), Salvia e specie affini; 
   10) Magnolia (gen.), Magnolia e specie affini; 
   11) Cicer Arietinum L., Cece; 
   12) Festuca Arundinacea Schreb., Festuca arundinacea; 
   13) Dactlys Glomerata L., Erba mazzolina, datti; 
   14) Gossypium spp, Cotone; 
   15) Quercus (gen.), Quercia; 
   16) Helianthus Tuberosus L., Topinambur; 
   17) Dahlia Cav., Dalia; 
   18) Prunus Cerasifera X Prunus Persica, Prunus X Mirabolano. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 21 aprile 1990 
                                Il Ministro dell'industria 
                                del commercio e dell'artigianato 
                                BATTAGLIA 
                                Il Ministro 
                                dell'agricoltura e delle foreste 
                                MANNINO 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990 
Registro n. 19 Industria, foglio n. 242