UNIVERSITA' DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.234 del 6-10-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 382 dell'11
luglio 1980;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi
accademici di questa Universita' intese ad ottenere il  riordinamento
della  scuola  diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in
oftalmologia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici  succitati
e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Viste  le proprie note n. 6507 del 10 febbraio 1987 e n. 8378 del 3
marzo 1988 con le quali sono  state  trasmesse  all'allora  Ministero
della   pubblica  istruzione  le  delibere  degli  organi  accademici
succitate;
  Visto  il  parere  espresso  dal Consiglio universitario nazionale,
nella seduta del 20 giugno 1987, favorevole  al  riordinamento  della
scuola  diretta  a  fini  speciali  per  ortottisti  -  assistenti in
oftalmologia;
  Vista  la nota ministeriale n. 1515 del 27 luglio 1989 con la quale
si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge
9 maggio 1989, n. 168, art. 16;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Ancona, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.   14-  bis,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1987, all'elenco delle  scuole  dirette  a  fini
speciali   annesse   alla   facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  la
denominazione  della  scuola   per   ortottisti   -   assistenti   di
oftalmologia  e'  soppressa  e  sostituita  dalla  seguente:  "scuola
diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia".
  Sono inoltre soppressi gli articoli relativi alla suddetta scuola e
sostituiti dal seguente articolo unico:
  Art.  218.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
ortottisti - assistenti in oftalmologia  presso  l'Universita'  degli
studi di Ancona.
  La   scuola   ha   lo  scopo  di  dare  una  preparazione  completa
teorico-pratica istruendo gli allievi sui  problemi  della  motilita'
binoculare,  del  trattamento  pre  e  post-operatorio  dei  pazienti
strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione
e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di  ortottista  -  assistente in
oftalmologia.
  Il corso degli studi ha la durata di tre anni e non e' suscettibile
di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.
  Per   l'attuazione  delle  attivita'  didattiche,  programmate  dal
consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia
e l'istituto di clinica oculistica. Nel manifesto annuale degli studi
viene indicata la sede della direzione della scuola.
  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nel limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  della
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
   fisiologia  dell'occhio,  della  motilita'  oculare, della visione
binoculare;
   ottica fisica e fisiopatologica;
   ortottica;
   psicologia infantile.
  2› Anno:
   elementi di patologia oculare;
   elementi di neuroftalmologia;
   nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
   ortottica.
  3› Anno:
   tecniche   semeiologiche   dell'apparato   visivo   (esame   della
refrazione,  contattologia,   adattometria,   campo   visivo,   senso
cromatico);
   tecniche   semeiologiche   ed  elettrofisiologiche  (tonometria  e
tonografia,   ERG,    EOG,    EMG,    ecografia,    retinografia    e
fluorangiografia);
   ortottica;
   nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile;
   nozioni di medicina legale *.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Durante  i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti
reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   day hospital c/o ospedale regionale Umberto 1› di Ancona;
   day hospital c/o ospedale regionale di Torrette (Ancona);
   divisione di oculistica - U.S.L. n. 12;
   reparto di clinica oculistica - Universita' di Ancona;
   ambulatorio di ortottica c/o ospedale Umberto 1› di Ancona;
   ambulatorio  di  ortottica  c/o  ospedale  regionale  di  Torrette
(Ancona);
   laboratorio  di  contattologia  ospedale  regionale di Torrette di
Ancona;
   laboratorio di elettrofisiologia ospedale regionale di Torrette di
Ancona;
   laboratorio   laser   e  fluorangiografia  ospedale  regionale  di
Torrette di Ancona.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  All'esame  di  diploma  lo  studente  viene  ammesso  solo se abbia
frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto
un  giudizio  favorevole  riguardo  al tirocinio professionale. Detto
esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di
Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
predisposta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su un  argomento  di  natura  teorico  applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente decreto rettorale sara' inviato al superiore Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  per  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Ancona, 23 marzo 1990
                                                    Il rettore: BRUNI