UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.236 del 9-10-1990)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n.
234;
  Viste  le  proposte  di modifica dello statuto formulate dal senato
accademico nelle sedute del 12 aprile 1988, 17  gennaio  e  6  giugno
1989,  per  il  corso  di  laurea  in scienze biologiche, acquisiti i
pareri favorevoli del consiglio  della  facolta'  interessata  e  del
consiglio di amministrazione;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'art. 17  del  testo  unico  31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del  23  giugno
1989,  trasmesso  a questa Universita' con ministeriale del 27 luglio
1989, n. 989;
  Vista  la  deliberazione  di  adeguamento  al  parere  espresso dal
Consiglio universitario nazionale nella succitata  seduta,  formulata
dal  senato accademico nell'adunanza del 15 maggio 1990, acquisito il
parere  conforme  della  facolta'  interessata  e  del  consiglio  di
amministrazione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato con il decreto sopraindicato, e' ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli 62 (ex 51) e 82-86 (ex 71-75) relativi all'elencazione
dei corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche  e
naturali  ed all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze
biologiche, sono soppressi e sostituiti  dalla  nuova  stesura  degli
articoli  62  e  82-86, con conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi:
  Art.  62.  - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
conferisce:
    a) la laurea in matematica;
    b) la laurea in fisica;
    c) la laurea in chimica;
    d) la laurea in scienze naturali;
    e) la laurea in scienze biologiche;
    f) la laurea in scienze geologiche.
  La  durata degli studi per i corsi di laurea in matematica, fisica,
scienze naturali e scienze geologiche e' di quattro anni.  La  durata
degli  studi  per  il  corso  di laurea in chimica e' di cinque anni,
divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi
di  applicazione.  La  durata  degli  studi per il corso di laurea in
scienze  biologiche  e'  di  cinque  anni,  divisi  in  un   triennio
propedeutico ed in un biennio di applicazione.
  Titolo  di  ammissione  a  tutti i corsi di laurea: quello previsto
dalle vigenti disposizioni di legge.
                     LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
  Art. 82. - Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di
cinque anni ed e' suddiviso in un triennio propedeutico ed in biennio
di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea
e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero degli esami non e'
inferiore a ventisei.
  Nel caso di verifica di profitto contestuali - accorpamento di piu'
insegnamenti dello stesso anno accademico - il preside costituisce le
commissioni  di  profitto,  utilizzando i docenti dei relativi corsi,
secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato  con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  I  corsi  di  insegnamento  possono  essere  organizzati  in moduli
semestrali  secondo  le  norme  vigenti.  Il  totale  delle  ore   di
insegnamento e' di milleseicento per il triennio e di cinquecento per
il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono  disporre  di  non
meno  di  novanta  ore,  quelli semestrali di quarantacinque ore. Nel
computo  orario  sono  comprese  lezioni,  esercitazioni,   esercizi,
sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.
  Art. 83. - Triennio propedeutico:
    1) istituzioni di matematiche;
    2) biometria;
    3) fisica;
    4) laboratorio di fisica ( a);
    5) chimica generale ed inorganica;
    6) chimica organica;
    7) chimica fisica;
    8) laboratorio di chimica ( b);
    9) citologia ed istologia ( c);
   10) chimica biologica;
   11) fisiologia generale;
   12) genetica;
   13) zoologia;
   14) anatomia comparata ( d);
   15) botanica;
   16) fisiologia vegetale;
   17) microbiologia generale;
   18) ecologia;
   19) biologia molecolare.
  Tutti  gli  studenti sono tenuti inoltre a frequentare per due anni
consecutivi del triennio  propedeutico  un  laboratorio  di  biologia
sperimentale  di settantacinque ore per anno, nel quale dovra' essere
elemento preminente la  partecipazione  attiva  degli  studenti  agli
esperimenti.
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    (a) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
    (b)   Comprende  parti  inorganiche,  organiche,  strumentali  ed
analitiche.
    (c)   Comprende   argomenti  riguardanti  le  cellule  animali  e
vegetali.
    (d) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.
  Tali  corsi  di  laboratorio  sono  organizzati,  per  le  parti di
competenza, dai  docenti  di  discipline  "biologiche"  del  triennio
(quelle  indicate  coi numeri dal 9 al 19) nonche' da eventuali altri
docenti, secondo modalita' fissate dal consiglio di corso di  laurea.
Quest'ultimo  designa  a  tale  fine fra i docenti, avvalendosi anche
delle vigenti disposizioni di  legge,  un  coordinatore  per  ciascun
corso  di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun
corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio  di
merito  sull'attivita'  svolta,  a cura di una commissione costituita
dal coordinatore e da almeno altri due docenti.
  Lo  studente  inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese.
Il  colloquio  comprende  la  traduzione  di  un  brano  di  un'opera
scientifica di argomento biologico.
  Gli  esami  di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale
ed inorganica  sono  propedeutici  agli  esami  del  secondo  anno  e
successivi.  L'iscrizione  al  biennio  per  l'indirizzo prescelto e'
condizionata al superamento dei tre  esami  suddetti  ed  inoltre  di
chimica  organica,  laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di
almeno sette esami di discipline "biologiche", dei due  colloqui  del
laboratorio  di  biologia  sperimentale  e  del  colloquio  di lingua
inglese.
  Tra  i  sette  esami  di  discipline  "biologiche"  debbono  essere
compresi:  quelli  di  botanica,  chimica  biologica,  citologia   ed
istologia, fisiologia generale, genetica e zoologia.
  Art. 84.
Biennio di applicazione.
  Ogni  indirizzo  comprende non meno di sette corsi per un totale di
cinquecento ore.
  Gli indirizzi e le discipline caratterizzanti sono:
   a) Indirizzo biologico ecologico:
   botanica II;
   ecologia applicata;
   chimica dell'ambiente;
   zoologia II.
   b) Indirizzo fisiopatologico:
   anatomia umana (facoltativa);
   farmacologia;
   fisiologia generale II;
   igiene;
   patologia generale.
  Possono  essere  attivati,  all'interno  degli indirizzi uno o piu'
orientamenti in funzione delle necessita' che potranno emergere.
Elenco dei corsi non obbligatori.
  (I corsi non obbligatori possono eventualmente essere accorpati con
i corsi irrinunciabili):
    1) algologia;
    2) analisi biochimico-cliniche;
    3) anatomia vegetale;
    4) antropometria;
    5) batteriologia;
    6) biochimica cellulare;
    7) biochimica comparata;
    8) biochimica fisica;
    9) biochimica industriale;
   10) biochimica macromolecolare;
   11) biochimica vegetale;
   12) biofisica;
   13) biologia cellulare;
   14) biologia della pesca ed acquacoltura;
   15) biologia delle popolazioni umane;
   16) biologia dello sviluppo;
   17) biologia marina;
   18) biologia umana;
   19) biologia vegetale applicata;
   20) botanica sistematica;
   21) calcolo numerico e programmazione;
   22) chimica analitica;
   23) chimica analitica clinica;
   24) chimica analitica strumentale;
   25) chimica degli alimenti;
   26) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
   27) chimica delle sostanze organiche naturali;
   28) chimica fisica biologica;
   29) citochimica ed istochimica;
   30) citogenetica;
   31) citologia animale;
   32) citologia sperimentale;
   33) citologia vegetale;
   34) citopatologia;
   35) complementi di chimica organica;
   36) complementi di fisiologia generale;
   37) conservazione della natura e delle sue risorse;
   38) didattica naturalistica e biologica;
   39) ecofisiologia vegetale;
   40) ecologia animale;
   41) ecologia microbica;
   42) ecologia preistorica;
   43) ecologia umana;
   44) ecologia vegetale;
   45) elettrofisiologia;
   46) embriologia comparata;
   47) embriologia e morfologia sperimentale;
   48) endocrinologia comparata;
   49) entomologia;
   50) enzimologia;
   51) etologia;
   52) etologia applicata;
   53) evoluzione biologica;
   54) farmacologia cellulare;
   55) farmacologia molecolare;
   56) fisiologia cellulare;
   57) fisiologia comparata;
   58) fisiologia delle piante coltivate;
   59) fisiopatologia endocrina;
   60) fitogeografia;
   61) fitobiologia;
   62) biocristallografia;
   63) genetica dei microrganismi;
   64) genetica delle popolazioni;
   65) genetica molecolare;
   66) genetica quantitativa;
   67) genetica umana;
   68) genetica vegetale;
   69) geobotanica;
   70) idrobiologia e pescicoltura;
   71) igiene degli alimenti;
   72) igiene ambientale;
   73) immunologia;
   74) ingegneria genetica;
   75) laboratorio di biologia molecolare;
   76) laboratorio di ecologia;
   77) laboratorio di metodologie botaniche;
   78) laboratorio di metodologie farmacologiche;
   79) laboratorio di metodologie fisiologiche;
   80) laboratorio di metodologie genetiche;
   81) laboratorio di metodologie zoologiche;
   82) laboratorio di microbiologia e sierologia;
   83) laboratorio di patologia generale;
   84) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
   85) metodi fisici della biologia;
   86) metodi per il trattamento della informazione;
   87) merceologia;
   88) micologia;
   89) microbiologia ambientale;
   90) microbiologia industriale;
   91) mutagenesi ambientale;
   92) neurobiologia;
   93) neurobiologia comparata;
   94) oceanografia;
   95) paleobotanica;
   96) paleontologia;
   97) paleontologia umana e paleoetnologia;
   98) palinologia;
   99) parassitologia;
  100) patologia cellulare;
  101) patologia molecolare;
  102) patologia vegetale;
  103) planctologia;
  104) primatologia;
  105) protozoologia;
  106) psicobiologia;
  107) radiobiologia;
  108) scienza dell'alimentazione;
  109) storia della biologia;
  110) tossicologia;
  111) ultrastrutture vegetali;
  112) virologia vegetale;
  113) virologia;
  114) zoocolture;
  115) zoogeografia;
  116) zoologia applicata;
  117) zoologia sistematica;
  118) zoologia dei vertebrati.
  Art. 85. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve
aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento
ore,  e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dal titolo
I, capo II del presente statuto, ed  avere  inoltre  superato  i  due
colloqui  di  laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di
lingua inglese.
  L'esame  di  laurea consiste nella esposizione e discussione in una
dissertazione  scritta  (tesi)  a  contenuto   biologico,   su   dati
sperimentali,  recante un contributo originale su tema concordato dal
candidato con il professore ufficiale della materia secondo le  norme
che  regolano  l'internato.  A tale fine e' obbligatoria la frequenza
per non meno di un anno presso un laboratorio  scientifico  sotto  la
responsabilita' del relatore.
  Il  titolo  della  tesi,  firmata  dal  relatore,  va presentato in
segreteria insieme alla domanda di ammissione all'esame di laurea. La
tesi  deve  essere depositata in segreteria almeno dieci giorni prima
della data fissata per l'inizio degli esami di laurea.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato  al  laureato,
fara' menzione dell'indirizzo seguito.
  Art.  86. - Il consiglio di corso di laurea determina caso per caso
a quale anno possono essere ammessi gli studenti  che  provengono  da
altri  corsi  di  laurea  o  da  altre  universita' o sono forniti di
un'altra laurea, e stabilisce altresi' quali esami  gia'  superati  e
quali  attestazioni  di  frequenza possono essere convalidati ai fini
del conseguimento della laurea in scienze biologiche.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Ferrara, 25 maggio 1990
                                                    Il rettore: ROSSI