Elevazione limite di eta' per collocamento a riposo.(GU n.40 del 13-10-1990)
la seguente legge: Articolo unico 1. L'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo il primo comma viene integrato per come segue: il dipendente inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il 65 anno di eta' senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, puo' essere trattenuto, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il 70 anno di eta'. Il provvedimento e' emanato dal Presidente della Giunta regionale, su parere del competente assessorato; per i dipendenti del Consiglio regionale il provvedimento e' di pertinenza del Presidente del Consiglio, previo parere del dirigente coordinatore. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 4 maggio 1990 OLIVO