REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 29 

  Elevazione limite di eta' per collocamento a riposo.
(GU n.40 del 13-10-1990)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1. L'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo
il primo comma viene integrato per come segue:
    il  dipendente  inquadrato  nella massima qualifica dirigenziale,
assunto in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il 65›
anno  di eta' senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, puo' essere
trattenuto, a domanda, sino al raggiungimento del limite  massimo  di
servizio e comunque non oltre il 70› anno di eta'.
   Il provvedimento e' emanato dal Presidente della Giunta regionale,
su parere del competente assessorato; per i dipendenti del  Consiglio
regionale  il  provvedimento  e'  di  pertinenza  del  Presidente del
Consiglio, previo parere del dirigente coordinatore.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 4 maggio 1990
 
                                OLIVO