DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1990 

  Modificazione  del  disciplinare  di  produzione  del  formaggio  a
denominazione "Parmigiano Reggiano".
(GU n.243 del 17-10-1990)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge 10 aprile 1954, n 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista  la  legge  5  gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il  proprio  decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme
regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;
  Visto   il  proprio  decreto  30  ottobre  1955,  n.  1269,  ed  in
particolare l'art. 1 con il quale e' riconosciuta la denominazione di
origine  del  formaggio  "Parmigiano  Reggiano"  e viene approvato il
relativo standard di produzione;
  Visto  il  proprio  decreto  15  luglio  1983  con  il  quale viene
modificato lo standard di produzione gia'  approvato  con  il  citato
decreto  n.  1269 nel senso di consentire la produzione del formaggio
"Parmigiano Reggiano" nell'intero arco dell'anno;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
formaggio Parmigiano Reggiano in data 28 febbraio  1989  tendente  ad
ottenere   una   integrazione   dello   standard  di  produzione  del
"Parmigiano  Reggiano"  onde  completare  l'assetto  produttivo   del
formaggio  stesso in relazione alla modifica ad esso apportata con il
citato decreto del Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1983  e
consentire che la maturazione naturale del formaggio si protragga per
almeno dodici mesi dalla data del suo inizio;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di  origine  e  tipiche  dei  formaggi  espresso  nella
riunione  del  20 aprile 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  132  dell'8  giugno  1989  e  successivamente
rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989;
  Considerato che allo stato attuale si vengono a determinare periodi
di maturazione di diversa durata per  il  prodotto  ottenuto  dal  12
novembre  al  31  marzo  e  per  quello ottenuto al di fuori di detto
periodo dato  che  e'  previsto  per  completare  la  maturazione  il
superamento di una estate indipendetemente dalla data di inizio della
maturazione stessa;
  Considerato  che  con  la modifica richiesta il Parmigiano Reggiano
risultera' sottoposto ad un periodo di maturazione di identica durata
indipendentemente dalla data in cui esso e' stato prodotto;
  Tenuto  conto  altresi'  che  le  caratteristiche  qualitative  del
"Parmigiano Reggiano" non si differenziano in relazione al periodo di
produzione  e  che  conseguentemente  non  sussistono  i  presupposti
perche' il periodo di maturazione sia di diversa durata;
  Ritenuto  di accogliere per i motivi sopra esposti l'istanza di cui
trattasi;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Nello  standard  di  produzione  del  formaggio  a denominazione di
origine "Parmigiano Reggiano" approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30 ottobre 1955, n. 1269, e modificato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1983  la  frase   "la
maturazione  e'  naturale  e  deve  protrarsi  almeno fino al termine
dell'estate dell'anno successivo a quello di produzione,  per  quanto
la  resistenza  alla maturazione sia anche superiore" e' soppressa ed
e' sostituita con  la  frase  "la  maturazione  e'  naturale  e  deve
protrarsi  per  almeno  dodici  mesi  anche  se  la  resistenza  alla
maturazione e' notevolmente superiore".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1990
                               COSSIGA
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 371