DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1990
Modificazione del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione "Parmigiano Reggiano".(GU n.243 del 17-10-1990)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 10 aprile 1954, n 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125; Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125; Visto il proprio decreto 30 ottobre 1955, n. 1269, ed in particolare l'art. 1 con il quale e' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Parmigiano Reggiano" e viene approvato il relativo standard di produzione; Visto il proprio decreto 15 luglio 1983 con il quale viene modificato lo standard di produzione gia' approvato con il citato decreto n. 1269 nel senso di consentire la produzione del formaggio "Parmigiano Reggiano" nell'intero arco dell'anno; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano Reggiano in data 28 febbraio 1989 tendente ad ottenere una integrazione dello standard di produzione del "Parmigiano Reggiano" onde completare l'assetto produttivo del formaggio stesso in relazione alla modifica ad esso apportata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 e consentire che la maturazione naturale del formaggio si protragga per almeno dodici mesi dalla data del suo inizio; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi espresso nella riunione del 20 aprile 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1989 e successivamente rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989; Considerato che allo stato attuale si vengono a determinare periodi di maturazione di diversa durata per il prodotto ottenuto dal 12 novembre al 31 marzo e per quello ottenuto al di fuori di detto periodo dato che e' previsto per completare la maturazione il superamento di una estate indipendetemente dalla data di inizio della maturazione stessa; Considerato che con la modifica richiesta il Parmigiano Reggiano risultera' sottoposto ad un periodo di maturazione di identica durata indipendentemente dalla data in cui esso e' stato prodotto; Tenuto conto altresi' che le caratteristiche qualitative del "Parmigiano Reggiano" non si differenziano in relazione al periodo di produzione e che conseguentemente non sussistono i presupposti perche' il periodo di maturazione sia di diversa durata; Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti l'istanza di cui trattasi; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Nello standard di produzione del formaggio a denominazione di origine "Parmigiano Reggiano" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 la frase "la maturazione e' naturale e deve protrarsi almeno fino al termine dell'estate dell'anno successivo a quello di produzione, per quanto la resistenza alla maturazione sia anche superiore" e' soppressa ed e' sostituita con la frase "la maturazione e' naturale e deve protrarsi per almeno dodici mesi anche se la resistenza alla maturazione e' notevolmente superiore". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1990 COSSIGA MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990 Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 371