MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 settembre 1990 

  Nuova misura dell'assegno mensile d'incollocabilita'.
(GU n.243 del 17-10-1990)

                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  180  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  concernente  le
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali;
  Vista  la  legge  5  maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze a
favore delle vedove e degli orfani  di  grandi  invalidi  sul  lavoro
deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia
professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di  cui
all'art. 180 del testo unico sopra richiamato;
  Visto  l'art. 10 della predetta legge che, nel fissare in L. 50.000
mensili il nuovo importo dell'assegno  di  incollocabilita',  prevede
che  tale  importo  puo'  essere  rideterminato  solo  in aumento con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sentito
il  comitato  centrale  dell'A.N.M.I.L., con scadenza triennale dalla
data di entrata in vigore della stessa legge;
  Visto  l'art.  1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha
trasferito  dall'A.N.M.I.L.  all'INAIL  la  competenza   ad   erogare
l'assegno suddetto, con decorrenza 1› aprile 1979;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1979,
concernente  la  perdita  della  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico dell'A.N.M.I.L.;
  Considerato   che,   nella   fattispecie,   il   comitato  centrale
dell'A.N.M.I.L. deve intendersi  sostituito  dal  comitato  esecutivo
dell'INAIL,  in  riferimento  alla  legge  9  marzo  1989,  n.  88, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  20,  comma  6,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
secondo cui la riliquidazione  delle  rendite,  nonche'  delle  altre
prestazioni economiche erogate dall'INAIL, deve avvenire, a decorrere
dal 1› luglio 1985, con cadenza annuale;
  Vista  la  delibera  n.  332  del  comitato  esecutivo  dell'INAIL,
adottata nella seduta del 5 luglio 1990, con la quale si  propone  il
nuovo  importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1› luglio
1990;
  Considerato  che  la  nuova misura proposta e' stata determinata in
base alle variazioni registrate dall'ISTAT negli indici dei prezzi al
consumo, per il periodo considerato;
  Ritenuto  di  condividere  il  criterio  seguito  dall'INAIL per la
determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita';
  Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1990;
                               Decreta:
  L'importo  mensile  dell'assegno  di  incollocabilita'  di  cui  in
premessa, rideterminato con cadenza annuale  a  norma  dell'art.  20,
sesto  comma,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' stabilito, dal
1› luglio 1990, in L. 248.393.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 settembre 1990
                                               p. Il Ministro: CIOCIA