N. 635 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1990
N. 635 Ordinanza emessa il 3 luglio 1990 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento di prevenzione nei confronti di D'Agata Marcello Misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di P.S.) - Procedimento in grado di appello per l'applicazione della misura - Prevista sospensione dello stesso procedimento fino alla definizione del giudizio penale a carico del proposto - Mancata previsione anche della sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione gia' applicata in primo grado - Ingiustificata disparita' di trattamento a seconda che la sospensione del procedimento di prevenzione venga disposta prima o dopo la eventuale applicazione della misura. (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, terzo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 101).(GU n.41 del 17-10-1990 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza, avverso il decreto del tribunale di Catania del 19 maggio 1989, che ha sottoposto Marcello D'Agata alla misura della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni due hanno proposto ricorso in appello sia il procuratore generale, che ha lamentato il mancato accoglimento del capo di contestazione relativo alla qualifica di associato mafioso, sia il proposto, che ha chiesto la revoca della misura applicata. Pende, in formale istruzione, a carico del D'Agata, un procedimento penale per la ipotesi dell'art. 416- bis del c.p. La posizione del proposto, gia' condannato in primo grado ed assolto per insufficienza di prove in appello (sentenza irrevocabile) da una gravissima imputazione di concorso in rapina, che lo vedrebbe inserito in uno dei piu' pericolosi clan mafiosi della citta', e' tale - allo stato - che la cognizione del reato di cui all'art. 416- bis del c.p. influirebbe sulla decisione in ordine alla misura di prevenzione, potendo addensare o dissipare le ombre che allo stato si proiettano ambiguamente sulla personalita' del proposto. L'art. 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prevede, al terzo comma, allorche' si verifichi una situazione come quella all'esame di questa Corte d'appello, la sospensione del procedimento di prevenzione fino alla definizione del procedimento penale. La dizione della norma e' generica, dal momento che essa fa riferimento al "giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione". Appare razionale e coerente la interpretazione che estenda anche al giudice di appello tale obbligo di sospensione. Poiche' pero' il ricorso in appello avverso la misura di prevenzione gia' applicata dal tribunale non ha effetto sospensivo della misura, ne consegue una disparita' di trattamento del cittadino a seconda che la sospensione del procedimento di prevenzione ai sensi del terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 55/1990 venga disposta dal tribunale prima della eventuale applicazione della misura, ovvero della Corte d'appello nella ipotesi in cui la misura sia stata applicata dal Tribunale. La disposta sospensione del procedimento, in questo secondo caso, non sospenderebbe anche la esecuzione della misura e la finalita' garantista della norma resterebbe - solo in tale ipotesi - frustrata. Conseguentemente non appare infondato il dubbio circa la legittimita' costituzionale dell'articolo in questione con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente la sospensione della esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per quanto specificato in motivazione, dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'imputato, al pubblico ministro d'udienza, al Presidente del Consiglio dei Ministri in carica e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catania, addi' 3 luglio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) Il consigliere estensore: (firma illeggibile) 90C1188