N. 635 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1990

                                 N. 635
   Ordinanza emessa il 3 luglio 1990 dalla Corte d'appello di Catania
   nel procedimento di prevenzione nei confronti di D'Agata Marcello
 Misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di P.S.) -
 Procedimento in grado di appello per l'applicazione  della  misura  -
 Prevista  sospensione dello stesso procedimento fino alla definizione
 del giudizio penale a carico del proposto - Mancata previsione  anche
 della  sospensione  dell'esecuzione  della misura di prevenzione gia'
 applicata in primo grado - Ingiustificata disparita' di trattamento a
 seconda  che  la  sospensione  del  procedimento di prevenzione venga
 disposta prima o dopo la eventuale applicazione della misura.
 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 101).
(GU n.41 del 17-10-1990 )
                           LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  avverso  il  decreto del
 tribunale di Catania del 19 maggio 1989, che ha  sottoposto  Marcello
 D'Agata alla misura della sorveglianza speciale di p.s. per la durata
 di anni due hanno proposto ricorso  in  appello  sia  il  procuratore
 generale,  che  ha  lamentato  il  mancato  accoglimento  del capo di
 contestazione relativo alla qualifica di associato  mafioso,  sia  il
 proposto,  che ha chiesto la revoca della misura applicata. Pende, in
 formale istruzione, a carico del D'Agata, un procedimento penale  per
 la ipotesi dell'art. 416- bis del c.p.
    La  posizione  del  proposto,  gia'  condannato  in primo grado ed
 assolto per insufficienza di prove in appello (sentenza irrevocabile)
 da  una gravissima imputazione di concorso in rapina, che lo vedrebbe
 inserito in uno dei piu' pericolosi clan  mafiosi  della  citta',  e'
 tale  - allo stato - che la cognizione del reato di cui all'art. 416-
 bis del c.p. influirebbe sulla decisione in  ordine  alla  misura  di
 prevenzione, potendo addensare o dissipare le ombre che allo stato si
 proiettano ambiguamente sulla personalita' del proposto.
    L'art.  9  della  legge  19  marzo  1990, n. 55, prevede, al terzo
 comma, allorche' si verifichi una situazione come quella all'esame di
 questa   Corte   d'appello,   la   sospensione  del  procedimento  di
 prevenzione fino alla definizione del procedimento penale.
    La  dizione  della  norma  e'  generica,  dal  momento che essa fa
 riferimento al "giudice che procede per l'applicazione  della  misura
 di  prevenzione".  Appare razionale e coerente la interpretazione che
 estenda anche al giudice di  appello  tale  obbligo  di  sospensione.
 Poiche'  pero' il ricorso in appello avverso la misura di prevenzione
 gia' applicata dal tribunale non ha effetto sospensivo della  misura,
 ne consegue una disparita' di trattamento del cittadino a seconda che
 la sospensione del procedimento di prevenzione  ai  sensi  del  terzo
 comma  dell'art.  9  della citata legge n. 55/1990 venga disposta dal
 tribunale prima della eventuale  applicazione  della  misura,  ovvero
 della  Corte  d'appello  nella  ipotesi  in  cui  la misura sia stata
 applicata dal Tribunale. La disposta sospensione del procedimento, in
 questo  secondo  caso,  non  sospenderebbe  anche la esecuzione della
 misura e la finalita' garantista della norma  resterebbe  -  solo  in
 tale ipotesi - frustrata.
    Conseguentemente   non   appare   infondato  il  dubbio  circa  la
 legittimita'   costituzionale   dell'articolo   in   questione    con
 riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, nella parte in
 cui non prevede espressamente la sospensione della  esecuzione  della
 misura di prevenzione applicata in primo grado.
                                 P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  di  ufficio  rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale, per quanto  specificato  in
 motivazione,  dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n.
 55, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione;
    Sospende il procedimento in corso;
    Dispone  l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
 Corte costituzionale e che, a cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza   venga   notificata  all'imputato,  al  pubblico  ministro
 d'udienza, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Catania, addi' 3 luglio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)
   Il consigliere estensore: (firma illeggibile)
 90C1188