N. 638 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990

                                 N. 638
     Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nel
       procedimento civile vertente tra S.p.a. Societa' generale
                     supermercati e Miccolis Lucia
 Lavoro  (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio -
 Esclusione,   senza   limiti    temporali,    della    computabilita'
 dell'indennita'  di  contingenza  sulla  quattordicesima mensilita' -
 Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei  lavoratori  del  settore
 commercio  rispetto  ai  lavoratori del settore industria per i quali
 non  e'  stata  prevista  tale  esclusione  (con   riferimento   alla
 tredicesima  mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione
 proporzionata e sufficiente.
 (D.L.   1   febbraio   1977,   n.   12,  art.  2,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.41 del 17-10-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza,
                           PREMESSO IN FATTO
    Con  ricorso  ex art. 414 del c.p.c. depositato il 30 giugno 1987,
 Miccolis Lucia conveniva avanti il pretore di Milano la G.S. Societa'
 generale  supermercati  S.p.a.  esponendo che era dipendente di detta
 societa' dal 31  gennaio  1972,  dall'eta'  di  16  anni,  e  che  in
 applicazione  di  quanto  previsto dal C.C.N.L. per gli addetti delle
 aziende commerciali (art. 81 del C.C.N.L. 18 marzo 1983, art. 70  del
 C.C.N.L. 1973 e C.C.N.L. 1976, art. 72 del C.C.N.L. 1979) la medesima
 le aveva corrisposto il primo scatto di anzianita'  a  decorrere  dal
 ventunesimo  anno  di eta' e precisamente nel febbraio 1981 dopo nove
 anni di lavoro. Denunciava quindi la nullita'  -  per  contrasto  con
 l'art.   37,   terzo  comma,  della  Costituzione  -  delle  clausole
 contrattuali nella parte in cui facevano decorrere il  periodo  utile
 per  l'acquisizione  degli  scatti  di  anzianita' del compimento del
 ventunesimo  anno  di  eta'.  Svolti  alcuni  rilievi  sul   quantum,
 concludeva  per  la declaratoria di nullita' e/o illegittimita' delle
 clausole contrattuali e per la condanna della societa'  convenuta  al
 pagamento della somma di L. 5.653.791 oltre interessi e rivalutazione
 monetaria dalle singole scadenze al saldo ovvero alla somma  ritenuta
 di  giustizia,  con  vittoria  di spese e sentenza esecutiva, previa,
 occorrendo, richiesta di  informazioni  alle  OO.SS.  firmatarie  del
 contratto collettivo. Produceva documenti.
    Ritualmente   costituitasi   in  giudizio,  la  Societa'  generale
 supermercati S.p.a. si opponeva alla domanda  attrice  rilevando  che
 era  nella  logica  dell'istituto  prevedere  il  diritto agli scatti
 triennali per l'anzianita'  di  servizio  maturata  a  decorrere  dal
 ventunesimo  anno  di  eta'  e  che  l'art. 37 della Costituzione non
 poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle  parti.
 Aggiungeva  che  non  appariva configurabile una illegittimita' delle
 disposizioni  contrattuali   per   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con
 l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di 21 anni, era, per
 il legislatore ordinario, maggiorenne. In via subordinata eccepiva la
 prescrizione estintiva  relativamente  ai  pretesi  crediti  maturati
 anteriormente  al  quinquennio  dalla notifica del ricorso. Osservava
 poi che l'esame del trattamento retributivo riservato  a  controparte
 denotava  la  mancata applicazione dei limiti retributivi sanciti dal
 d.-l.  1º  febbraio  1977,  n.  12,  avendo  la  medesima   percepito
 indennita'  di  contingenza  maggiorata  sia ai fini delle mensilita'
 aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini del calcolo degli stessi
 scatti  di  anzianita'.  Sosteneva  pertanto  la  fondatezza  del suo
 diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero  delle  somme
 corrisposte in violazione della legge n. 91/1977. Prodotti documenti,
 concludeva in via principale per il rigetto nel merito delle  domande
 formulate  ex  adverso,  in  via  subordinata  per la riduzione della
 condanna  al  credito  maturato  dopo  l'8  luglio   1982;   in   via
 riconvenzionale  per  la  condanna  di  parte ricorrente al pagamento
 delle quote di contingenza maturate dopo il 1º febbraio 1977  erogate
 nell'ultimo  quinquennio  su  quattordicesima  mensilita' e scatti di
 anzianita' e precisamente L. 3.623.343  per  il  primo  titolo  e  L.
 45.186  per  il  secondo  - ovvero quei maggiori o minori importi che
 sarebbero  risultati  dovuti  -  oltre  interessi   e   rivalutazione
 monetaria, sempre con il favore delle spese. produceva documenti.
    All'udienza  del  19  aprile  1988 il procuratore della ricorrente
 precisava, in relazione all'avversaria eccezione di prescrizione  che
 i crediti maturati dopo l'8 luglio 1982 erano pari a L. 4.300.840.
    Alla   successiva  udienza  del  20  aprile  1988  in  esito  alla
 discussione orale il pretore pronunciava  sentenza  con  lettura  del
 seguente  dispositivo:  "... rigetta la domanda riconvenzionale della
 convenuta, condanna parte convenuta come  in  epigrafe  a  pagare  L.
 4.300.842  a  parte  ricorrente  come  in  epigrafe oltre il danno da
 svalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali oltre le
 spese  di  causa  liquidate  in  L.  25.000 per spese, L. 175.000 per
 diritti e L. 500.000  per  onorari;  dichiara  la  presente  sentenza
 provvisoriamente esecutiva".
    Avverso   tale   pronuncia,   con  ricorso  depositato  presso  la
 cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1989, proponeva  appello
 la  Societa'  generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del
 gravame,  le  tesi  difensive  di   primo   grado   e   sviluppandole
 ulteriormente.  Concludeva  nei  termini  di  cui  in epigrafe per la
 riforma della impugnata sentenza.
    Parte   appellata,   regolarmente   costituitasi,   contestava  il
 fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e  chiedeva  al
 tribunale  di  confermare  la  decisione  del pretore rinoscendole le
 spese di lite.
    Dopo  un  rinvio  finalizzato  all'approfondimento della questione
 posta dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la  causa  veniva  discussa
 nell'odierna udienza.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    1.  -  Riproponendo  in  appello  la  domanda  riconvenzionale  di
 condanna di controparte alla restituzione delle somme  corrisposte  a
 titolo  di indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita'
 dall'entrata in vigore della legge 31 marzo 1977, n. 91, in  poi,  la
 Societa'   generale  supermercati  S.p.a.  rende  necessario  che  il
 tribunale si ponga le seguenti questioni:
       A)  la  ricostruzione del contenuto normativo dell'art. 2 della
 legge n. 91/1977 onde verificare - ai fini del successivo problema di
 cui  sub  B)  - se sia corretto affermare che tale articolo, vietando
 nella specie la corresponsione dell'indennita' di  contingenza  sulla
 quattordicesima    mensilita',   determini   l'effetto   di   rendere
 accoglibile la domanda riconvenzionale dalla societa';
       B)  la  compatibilita'  di  tale contenuto normativo (nel senso
 prospettato dalla societa') con i principi costituzionali,  giudizio,
 questo, che il giudice ordinario puo' richiedere d'ufficio alla Corte
 costituzionale (art. 23, terzo comma, delle legge 11 marzo  1953,  n.
 87).
    La  dipendenza  della soluzione della domanda della societa' dalla
 soluzione del problema interpretativo  dell'art.  2  della  legge  n.
 91/1977    e    la    connessa    indagine    sulla    compatibilita'
 dell'interpretazione accolta con i principi costituzionali integra la
 condizione    di    rilevanza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale della norma da  applicare,  condizione  indispensabile
 per investire la Corte costituzionale del relativo problema (art. 23,
 secondo comma, della legge 1953/87). Si osserva  che  non  incide  su
 tale rilevanza la tesi difensiva (subordinata) del dipendente secondo
 cui la legge  n.  91/1977  sarebbe  stata  abrogata  dalla  legge  26
 febbraio  1986, n. 38, in quanto la domanda riguarda anche un periodo
 antecedente tale legge del 1986.
    2.  A)  L'art.  2  della legge n. 91/1977 (testo che si iscrive, a
 pieno   titolo,   nella    cosiddetta    "legislazione    lavoristica
 dell'emergenza":  il rilievo non e' privo di valenze interpretative),
 recita nella parte che qui specificamente interessa:
    "Inoltre,  gli  effetti delle variazioni del costo della vita o di
 altra  forma  di   indicizzazione   su   qualsiasi   elemento   della
 retribuzione  non  possono  essere  computati  in  difformita'  della
 normativa prevalente degli anzidetti accordi interconfederali  e  dai
 contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi
 e limitatamente a tali elementi".
    La  norma  in esame ha per oggetto della propria regolamentazione,
 testualmente, la materia dell'incidenza delle  variazioni  del  costo
 della  vita  e di ogni altra forma di indicizzazione su vari istituti
 retributivi.
    Nell'ampia formulazione letterale (variazioni del costo della vita
 e ogni altra forma di indicizzazione) e' compresa senza dubbio  anche
 l'indennita' di contingenza.
    Il  parametro  al  quale si fa riferimento per la regolamentazione
 che e' oggetto proprio della disposizione in esame  e'  la  normativa
 prevalente del settore industriale.
    I  testi  cui  fare riferimento per le relative informazioni sono,
 secondo il tenore letterale inequivoco della disposizione, tanto  gli
 accordi  interconfederali  sull'indennita'  di  contingenza  quanto i
 contratti collettivi del settore stesso.
    Il  contenuto  della  regolamentazione  consiste  nel limitare gli
 effetti della variazione del costo della vita e di ogni  altra  forma
 di  indicizzazione  (quindi anche della contingenza: vd. sopra) sugli
 elementi retributivi del settore  industriale  preso  a  parametro  e
 limitatamente a tali elementi.
    La  disciplina  prevalente  del settore industriale) giudicato nel
 1977 il massimo che potesse essere tollerato dal  sistema  economico;
 vd.  Relazione della XI commissione permanente del Senato sul disegno
 di legge n. 497 di conversione del d.-l. n. 12/1977, e' dunque  presa
 in esame anche per quanto riguarda quegli elementi della retribuzione
 sui quali e' possibile la proiezione degli  effetti  dei  sistemi  di
 variazione   del   costo   del  lavoro  e  di  ogni  altra  forma  di
 indicizzazione (quindi anche la contingenza: vd. sopra) e all'opposto
 -  sui quali non e' consentita la indicizzazione perche' non presenti
 nella  normativa  prevalente  del  settore  industriale  preso   come
 parametro.
    Tale interpretazione, imposta dal significato proprio delle parole
 secondo la connessione di esse (art. 12,  primo  comma,  delle  disp.
 prel.  del  cod.  civ.) e' conforme anche al criterio dell'intenzione
 del legislatore cui si richiama il secondo  inciso  del  primo  comma
 dell'art.  12  teste'  citato.  Tutti  i  lavori preparatori (si veda
 l'esordio del Relatore Romei alla seduta in Senato  del  16  febbraio
 1977)  rendono  inequivocabile  che  la  legge  n.  91/1977 ha inteso
 recepire, nelle linee fondamentali, gli accordi  interconfederali  26
 gennaio  1977 sul costo del lavoro e sulla produttivita'. Rispetto al
 contenuto di essi non e' vera la tesi  della  difesa  del  dipendente
 secondo  cui  in  tali  accordi non sarebbe stato neppure prospettato
 l'oggetto dell'incidenza della scala mobile su  particolari  elementi
 retributivi.  Al contrario, l'art. 2 di tali accordi prospetta che al
 fine di realizzare la eliminazione degli automatismi derivanti  dalla
 variazione  della  scala  mobile  sui prezzi di produzione o compensi
 salariali  equivalenti  o  emolumenti  aggiuntivi   aventi   analoghe
 caratteristiche,  in  sede  di  categoria  verranno definite le nuove
 normative dei premi o compensi che decorreranno dal 1º febbraio 1977.
 Rispetto  agli  accordi  interconfederali  in  parola non si e' avuto
 dunque da parte della legge n. 91/1977  un  travalicamento  oggettivo
 cioe'  di  materia  ma  esclusivamente  una modificazione del tipo di
 intervento per ottenere la regolamentazione di una materia  identica,
 nel  senso  che  al  prospettato  intervento  per  atto  di autonomia
 collettiva si e' sostituito un intervento per legge.
    Oltre  ad  una  connessione  specifica, va rilevata - tra legge n.
 91/1977 e accordi interconfederali citati -  una  relazione  generica
 quanto  a  finalita'.  Entrambi  si  pongono  in  una  prospettiva di
 riduzione del costo del lavoro attraverso una operazione che  tendeva
 ad   uniformare  i  trattamenti  retributivi  a  quelli  del  sistema
 industriale. Tale finalita' sarebbe stata frustrata se, al contrario,
 fossero  consentiti,  dalla  interpretazione della norma, trattamenti
 difformi da quelli presi a parametro.
    Si  puo'  dunque  concludere che l'operativita' dell'inciso finale
 dell'art. 2 della legge n. 91/1977 puo'  cosi'  riassumersi:  ad  una
 variazione   del   costo  della  vita  fa  riscontro  una  variazione
 dell'ammontare di un istituto retributivo se e nella  misura  in  cui
 cio'  sia  stabilito  dalla  prevalente  contrattazione  del  settore
 industria.  In  base  a  tale  disposizione  quindi  l'indennita'  di
 contingenza  non incide su quell'elemento sicuramente retributivo che
 e' la quattordicesima mensilita' se la quattordicesima mensilita' non
 e' presente nella prevalente contrattazione del settore industria.
    L'interpretazione  accolta dal tribunale e qui esposta ai fini del
 rilevamento della condizione della  rilevanza  e'  del  resto  quella
 addottata  e  fatta propria dalla Corte costituzionale nella sentenza
 23 giugno 1988, n. 697.
     B)  Quanto  al punto di fatto costituito dalla circostanza che la
 prevalente contrattazione  collettiva  del  settore  industriale  non
 prevede  la  quattordicesima  mensilita',  si  osserva  che  esso  e'
 incontroverso.
    La  societa'  ha  sempre  dedotto  -  sin  dal  primo grado - tale
 circostanza e il dipendente non l'ha espressamente  contestata.  Anzi
 tutto   il  dibattito  giudiziale  di  1º  grado  si  e'  svolto  sul
 presupposto che la prevalente disciplina del settore industriale  non
 prevede la quattordicesima mensilita'.
    3.  -  L'art.  36  della  Costituzione  oltre  ad  assicurare  una
 retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita' del  lavoro,  si
 impegna - in via di principio - a garantire che tale retribuzione sia
 in ogni caso sufficiente ad  assicurare  al  lavoratore  e  alla  sua
 famiglia una esistenza libera e dignitosa.
    Tendenzialmente,  quindi,  la norma ricordata prospetta il diritto
 ad un salario reale, intendendosi con tale termine,  sostanzialmente,
 l'idoneita'  del  salario  nominale (espresso in denaro) ad acquisire
 quei beni intermedi e strumentali, di vario genere  e  qualita',  dai
 quali  discende  il soddisfacimento del bisogno finale (una esistenza
 libera e dignitosa).
    Le  continue  modificazioni  in  senso  ascendente  del  valore di
 scambio dei beni intermedi e strumentali, espresse nello aumento  del
 prezzo   degli   stessi,   ha   sempre   reso   attuale  il  problema
 dell'adeguamento delle  retribuzioni  del  lavoratore  dipendente  al
 costo della vita.
    Storicamente  lo  strumento per adeguare i salari al mutamento del
 potere d'acquisto del denaro per l'aumento dei prezzi dei beni,  puo'
 essere   attuato   o  con  sistemi  di  correzione  automatica  delle
 retribuzioni  (indicizzazione  dei  salari)  ovvero   con   procedure
 periodiche di (ri)contrattazione dei salari stessi.
    Il  nostro ordinamento attua un sistema misto astrattamente ideale
 ad associare alla funzione di "ammortizzatore delle tensioni sociali"
 del  metodo  di  indicizzazione, la conservazione del ruolo sindacale
 che  si  esprime  nella  contrattazione  periodica  dei   trattamenti
 salariali.
    Nel   nostro   ordinamento   l'indicizzazione  (e  cioe'  uno  dei
 concorrenti sistemi di salvaguardia del salario reale) e' attuata  in
 linea  generale  -  dalla  scala  mobile  sulla  contingenza che trae
 origine dal d.l.lgt. 1º agosto 1945, n. 692,  e  attraverso  numerosi
 atti  di autonomia collettiva sfocia nell'accordo interconfederale 25
 gennaio 1975 che istituisce il punto unico di contigenza.
    Queste  sommarie  indicazioni  consentono di affermare senza alcun
 dubbio che l'indennita' di contingenza:
       a)   dal   punto   di  vista  del  sinallagma  contrattuale  e'
 retribuzione in senso proprio;
       b)  dal  punto  di  vista  funzionale costituisce uno strumento
 essenziale per garantire l'osservanza del precetto costituzionale che
 vuole che la retribuzione sia sufficiente ad assicurare al dipendente
 e alla di lui famiglia una esistenza libera e dignitosa.
    Per  quella  parte  di variazione del costo della vita coperta dal
 sistema  di  scala  mobile,  infatti,  il  lavoratore  e'   garantito
 automaticamente e comunque in virtu' della convenzione sulla quale il
 sistema e' fondato.
    4.  -  Una  norma  di  legge  che intervenga, senza limitazioni di
 tempo,  sull'indennita'  di  contingenza  bloccandone  le  variazioni
 positive  o  limitando i suoi effetti ad una parte della retribuzione
 dovuta al lavoratore dipendente, non puo' non suscitare seri sospetti
 di  incostituzionalita'  per  violazione  della  gia' ricordata norma
 dell'art. 36 della Costituzione.
    E  per  tale  aspetto non e' manifestamente infondata la questione
 della sua legittimita' costituzionale.
    Tali  tipi di intervento si pongono innanzitutto in contraddizione
 di principio con il precetto sopra ricordato. Essi ipotizzano infatti
 -  con  la loro assenza di limite temporale di efficacia, una irreale
 situazione di fatto in cui il bene finale  integrale  assicurato  dal
 precetto  costituzionale  avrebbe  sempre  lo  stesso  costo  per  il
 lavoratore  dipendente.  La  contraddizione  di  principio  e'  tanto
 evidente  che  lo  stesso  legislatore  della  legge n. 91/1977 aveva
 previsto originariamente - come e' noto -  che  il  provvedimento  in
 questione  avesse  durata  temporalmente  limitata.  Tale  originario
 disegno svelava da un lato la consapevolezza dell'irragionevolezza di
 interventi  comunque diretti a limitare gli effetti della contingenza
 e dall'altro individuava la ragionevolezza di tali  interventi  nella
 presenza   di   situazioni  eccezionali  e  quindi  ne  postulava  la
 sostanziale  temporaneita',   correlabile   alla   permanenza   della
 situazione eccezionale giustificatrice.
    Questa  Corte  ha gia' del resto chiarito come la modificazione di
 uno stato di fatto, stato di fatto assunto per la sua  importanza  ed
 eccezionalita'  a  condizione  giustificatrice  di  una  norma, possa
 determinare una diversa valutazione di tale norma  sotto  il  profilo
 costituzionale  allorquando cessi la causa eccezionale che tale norma
 giustificava (Corte costituzionale 12 aprile 1989, n. 181).
    Nella specie sottoposta all'esame dell'ecc.ma Corte costituzionale
 e' fondatissimo il dubbio - da parte del tribunale remittente  -  che
 le  ragioni  economiche  che  mossero  il  legislatore  a bloccare la
 indennita'  contingenza  sulla  quattordicesima  mensilita',  ragioni
 individuabili nella crisi del sistema produttivo verificatasi intorno
 all'anno  1977  (e  non  a  caso  responsabili  di  una  legislazione
 lavoristica di emergenza, come, ad esempio, i seguenti testi:
      1) d.-l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito con modifiche nella
 legge 10 dicembre 1976, n. 797, in tema  di  conversione  in  BOT  di
 parte dell'indennita' di contingenza;
      2)  legge  23  maggio  1977,  n.  266,  modificativa  del regime
 giuridico del contratto a termine;
      3) d.-l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modifiche nella
 legge 3 dicembre 1978, n. 18, in materia di contratto a  termine  nel
 commercio e nel turismo;
      4) d.-l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 7 aprile
 1977, n. 102, sul contenimento del costo del lavoro;
      5)   legge   12   agosto   1977,  n.  675,  sulla  riconversione
 industriale;
      6)  d.-l.  30  marzo 1978, n. 80, convertito con modifiche nella
 legge 26 maggio 1978, n. 215, nonche' d.-l.   13  dicembre  1978,  n.
 795,  convertito nella legge 9 febbraio 1979, n.  36, sulla mobilita'
 dei lavoratori), siano venute meno nel  tempo,  provocando  cosi'  la
 sopravvenuta  incompatibilita'  dell'art.  2  della  legge n. 91/1977
 (nella  parte  denunciata  dall'ordinanza)  con   l'art.   36   della
 Costituzione  in  quanto  norma  ordinaria impeditiva dell'attuazione
 della norma costituzionale.
    5.  - Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza si rileva
 riflettendo sulla natura strettamente  retributiva  delle  mensilita'
 aggiuntive  (tra  le  quali la quattordicesima) e sul tipo di effetto
 prodotto dall'art. 2 della legge n. 91/1988 nel punto in cui  esclude
 l'incidenza della contingenza sulla quattordicesima.
    E'    noto    che    le    mensilita'   aggiuntive   (tredicesima,
 quattordicesima) costituiscono, nell'ambito dei  rapporti  di  lavoro
 per  i  quali sono previste, vera e propria retribuzione, vale a dire
 compenso  per  l'opera  prestata  nell'arco  di  tempo  correttamente
 considerabile  secundum rerum naturam (l'anno). Cio' significa che la
 retribuzione dovuta a quel dipendente  nell'anno  di  prestazione  e'
 globalmente   la   retribuzione   quale  risulta  dalla  somma  della
 retribuzione dovuta per i mesi di calendario piu' quella  dovuta  per
 le  mensilita'  aggiuntive  (convenzionali rispetto alla durata reale
 dell'anno). Cio' e'  tanto  vero  che  nei  casi  di  cessazione  del
 rapporto  all'interno  del  periodo annuale, le mensilita' aggiuntive
 vengono attribuite  per  "ratei"  in  funzione  del  tempo  reale  di
 prestazione del lavoro.
    Ed  allora  l'esclusione  dell'incidenza  della  contingenza sulla
 quattordicesima mensilita' e' qualificabile - teoricamente - non come
 riduzione  del  valore  della  contingenza  ma come esclusione di una
 parte della retribuzione ordinaria dalla tutela della indicizzazione.
    Ed   allora  e'  ravvisabile  un  contratto  con  l'art.  3  della
 Costituzione  perche'  a  differenza  dei  lavoratori   del   settore
 industria,   per   i   quali   l'indicizzazione  opera  su  tutta  la
 retribuzione ordinaria, una parte cospicua di lavoratori  subordinati
 (quelli del settore commercio) viene trattata in modo diverso.
    Non   sembra  al  tribunale  remittente  che  sia  obbiettivamente
 rilevabile tra lavoratori dell'industria e lavoratori  del  commercio
 una  diversita'  di situazioni tale da giustificare le violazione del
 principio di parita' espresso dall'art. 3 della Costituzione.
    In  primo luogo i settori messi a confronto ragguppano categorie e
 posizioni lavorative che  sono  -  pur  nelle  diversita'  funzionali
 correlati  all  diverse  esigenze  dei  due settori - sostanzialmente
 omogenee  tra  loro.  Non  e'   possibile   rinvenire   nel   settore
 discriminato  un'area  investita  da  privilegio istituzionalizzato o
 sottoposto a normative legali caratterizzanti.
    In  secondo  luogo e' di comune esperienza che le retribuzioni del
 commercio sono in genere piu' basse delle  retribuzioni  del  settore
 industria per gli inquadramenti corrispondenti o affini. Cio' - se da
 una parte esclude l'esistenza di una diversita'  che  ragionevolmente
 giustifichi   un  trattamento  diversificato  e  deteriore  in  punto
 contingenza  -  induce  a  ritenere  come  molto  probabile  che   la
 corresponsione  della  quattordicesima  abbia  avuto,  per il settore
 commercio, una finalita' essenzialmente perequativa  del  trattamento
 economico globale.
    Ad  identiche  conclusioni  circa  la violazione dell'art. 3 della
 Costituzione  si  perviene  anche  se  si  ipotizzasse  -  contro  la
 struttura normativa degli istituti fin qui considerati - che la norma
 qui denunciata riduca la entita' della contingenza  pur  considerando
 tutta   la   retribuzione.   Anche   questa  forzata  interpretazione
 collimerebbe con l'art. 3 della Costituzione  in  quanto  verrebbe  a
 legittimare  (senza ragione: vd. sopra) un trattamento di contingenza
 diversificato e deteriore  per  una  parte  rilevante  di  lavoratori
 subordinati  (settore  commercio)  rispetto  a  quello  riservato  ai
 lavoratori dell'industria.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione della
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l.  1º febbraio  1977,
 n.  12,  convertito  con  modifiche nella legge 31 marzo 1977, n. 91,
 nella parte in cui esclude, senza limiti temporali, la computabilita'
 dell'indennita' di contingenza quattordicesima mensilita' del settore
 commercio, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
    Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei minitri ed ai Presidenti delle due Camere.
      Milano, addi' 16 maggio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C1191