N. 638 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990
N. 638 Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Societa' generale supermercati e Miccolis Lucia Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilita' dell'indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita' - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non e' stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente. (D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.41 del 17-10-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, PREMESSO IN FATTO Con ricorso ex art. 414 del c.p.c. depositato il 30 giugno 1987, Miccolis Lucia conveniva avanti il pretore di Milano la G.S. Societa' generale supermercati S.p.a. esponendo che era dipendente di detta societa' dal 31 gennaio 1972, dall'eta' di 16 anni, e che in applicazione di quanto previsto dal C.C.N.L. per gli addetti delle aziende commerciali (art. 81 del C.C.N.L. 18 marzo 1983, art. 70 del C.C.N.L. 1973 e C.C.N.L. 1976, art. 72 del C.C.N.L. 1979) la medesima le aveva corrisposto il primo scatto di anzianita' a decorrere dal ventunesimo anno di eta' e precisamente nel febbraio 1981 dopo nove anni di lavoro. Denunciava quindi la nullita' - per contrasto con l'art. 37, terzo comma, della Costituzione - delle clausole contrattuali nella parte in cui facevano decorrere il periodo utile per l'acquisizione degli scatti di anzianita' del compimento del ventunesimo anno di eta'. Svolti alcuni rilievi sul quantum, concludeva per la declaratoria di nullita' e/o illegittimita' delle clausole contrattuali e per la condanna della societa' convenuta al pagamento della somma di L. 5.653.791 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ovvero alla somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e sentenza esecutiva, previa, occorrendo, richiesta di informazioni alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo. Produceva documenti. Ritualmente costituitasi in giudizio, la Societa' generale supermercati S.p.a. si opponeva alla domanda attrice rilevando che era nella logica dell'istituto prevedere il diritto agli scatti triennali per l'anzianita' di servizio maturata a decorrere dal ventunesimo anno di eta' e che l'art. 37 della Costituzione non poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle parti. Aggiungeva che non appariva configurabile una illegittimita' delle disposizioni contrattuali per violazione dell'art. 3 della Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di 21 anni, era, per il legislatore ordinario, maggiorenne. In via subordinata eccepiva la prescrizione estintiva relativamente ai pretesi crediti maturati anteriormente al quinquennio dalla notifica del ricorso. Osservava poi che l'esame del trattamento retributivo riservato a controparte denotava la mancata applicazione dei limiti retributivi sanciti dal d.-l. 1º febbraio 1977, n. 12, avendo la medesima percepito indennita' di contingenza maggiorata sia ai fini delle mensilita' aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini del calcolo degli stessi scatti di anzianita'. Sosteneva pertanto la fondatezza del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle somme corrisposte in violazione della legge n. 91/1977. Prodotti documenti, concludeva in via principale per il rigetto nel merito delle domande formulate ex adverso, in via subordinata per la riduzione della condanna al credito maturato dopo l'8 luglio 1982; in via riconvenzionale per la condanna di parte ricorrente al pagamento delle quote di contingenza maturate dopo il 1º febbraio 1977 erogate nell'ultimo quinquennio su quattordicesima mensilita' e scatti di anzianita' e precisamente L. 3.623.343 per il primo titolo e L. 45.186 per il secondo - ovvero quei maggiori o minori importi che sarebbero risultati dovuti - oltre interessi e rivalutazione monetaria, sempre con il favore delle spese. produceva documenti. All'udienza del 19 aprile 1988 il procuratore della ricorrente precisava, in relazione all'avversaria eccezione di prescrizione che i crediti maturati dopo l'8 luglio 1982 erano pari a L. 4.300.840. Alla successiva udienza del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il pretore pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: "... rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta, condanna parte convenuta come in epigrafe a pagare L. 4.300.842 a parte ricorrente come in epigrafe oltre il danno da svalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali oltre le spese di causa liquidate in L. 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L. 500.000 per onorari; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva". Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1989, proponeva appello la Societa' generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del gravame, le tesi difensive di primo grado e sviluppandole ulteriormente. Concludeva nei termini di cui in epigrafe per la riforma della impugnata sentenza. Parte appellata, regolarmente costituitasi, contestava il fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e chiedeva al tribunale di confermare la decisione del pretore rinoscendole le spese di lite. Dopo un rinvio finalizzato all'approfondimento della questione posta dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la causa veniva discussa nell'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. - Riproponendo in appello la domanda riconvenzionale di condanna di controparte alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita' dall'entrata in vigore della legge 31 marzo 1977, n. 91, in poi, la Societa' generale supermercati S.p.a. rende necessario che il tribunale si ponga le seguenti questioni: A) la ricostruzione del contenuto normativo dell'art. 2 della legge n. 91/1977 onde verificare - ai fini del successivo problema di cui sub B) - se sia corretto affermare che tale articolo, vietando nella specie la corresponsione dell'indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita', determini l'effetto di rendere accoglibile la domanda riconvenzionale dalla societa'; B) la compatibilita' di tale contenuto normativo (nel senso prospettato dalla societa') con i principi costituzionali, giudizio, questo, che il giudice ordinario puo' richiedere d'ufficio alla Corte costituzionale (art. 23, terzo comma, delle legge 11 marzo 1953, n. 87). La dipendenza della soluzione della domanda della societa' dalla soluzione del problema interpretativo dell'art. 2 della legge n. 91/1977 e la connessa indagine sulla compatibilita' dell'interpretazione accolta con i principi costituzionali integra la condizione di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della norma da applicare, condizione indispensabile per investire la Corte costituzionale del relativo problema (art. 23, secondo comma, della legge 1953/87). Si osserva che non incide su tale rilevanza la tesi difensiva (subordinata) del dipendente secondo cui la legge n. 91/1977 sarebbe stata abrogata dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, in quanto la domanda riguarda anche un periodo antecedente tale legge del 1986. 2. A) L'art. 2 della legge n. 91/1977 (testo che si iscrive, a pieno titolo, nella cosiddetta "legislazione lavoristica dell'emergenza": il rilievo non e' privo di valenze interpretative), recita nella parte che qui specificamente interessa: "Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente degli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi". La norma in esame ha per oggetto della propria regolamentazione, testualmente, la materia dell'incidenza delle variazioni del costo della vita e di ogni altra forma di indicizzazione su vari istituti retributivi. Nell'ampia formulazione letterale (variazioni del costo della vita e ogni altra forma di indicizzazione) e' compresa senza dubbio anche l'indennita' di contingenza. Il parametro al quale si fa riferimento per la regolamentazione che e' oggetto proprio della disposizione in esame e' la normativa prevalente del settore industriale. I testi cui fare riferimento per le relative informazioni sono, secondo il tenore letterale inequivoco della disposizione, tanto gli accordi interconfederali sull'indennita' di contingenza quanto i contratti collettivi del settore stesso. Il contenuto della regolamentazione consiste nel limitare gli effetti della variazione del costo della vita e di ogni altra forma di indicizzazione (quindi anche della contingenza: vd. sopra) sugli elementi retributivi del settore industriale preso a parametro e limitatamente a tali elementi. La disciplina prevalente del settore industriale) giudicato nel 1977 il massimo che potesse essere tollerato dal sistema economico; vd. Relazione della XI commissione permanente del Senato sul disegno di legge n. 497 di conversione del d.-l. n. 12/1977, e' dunque presa in esame anche per quanto riguarda quegli elementi della retribuzione sui quali e' possibile la proiezione degli effetti dei sistemi di variazione del costo del lavoro e di ogni altra forma di indicizzazione (quindi anche la contingenza: vd. sopra) e all'opposto - sui quali non e' consentita la indicizzazione perche' non presenti nella normativa prevalente del settore industriale preso come parametro. Tale interpretazione, imposta dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12, primo comma, delle disp. prel. del cod. civ.) e' conforme anche al criterio dell'intenzione del legislatore cui si richiama il secondo inciso del primo comma dell'art. 12 teste' citato. Tutti i lavori preparatori (si veda l'esordio del Relatore Romei alla seduta in Senato del 16 febbraio 1977) rendono inequivocabile che la legge n. 91/1977 ha inteso recepire, nelle linee fondamentali, gli accordi interconfederali 26 gennaio 1977 sul costo del lavoro e sulla produttivita'. Rispetto al contenuto di essi non e' vera la tesi della difesa del dipendente secondo cui in tali accordi non sarebbe stato neppure prospettato l'oggetto dell'incidenza della scala mobile su particolari elementi retributivi. Al contrario, l'art. 2 di tali accordi prospetta che al fine di realizzare la eliminazione degli automatismi derivanti dalla variazione della scala mobile sui prezzi di produzione o compensi salariali equivalenti o emolumenti aggiuntivi aventi analoghe caratteristiche, in sede di categoria verranno definite le nuove normative dei premi o compensi che decorreranno dal 1º febbraio 1977. Rispetto agli accordi interconfederali in parola non si e' avuto dunque da parte della legge n. 91/1977 un travalicamento oggettivo cioe' di materia ma esclusivamente una modificazione del tipo di intervento per ottenere la regolamentazione di una materia identica, nel senso che al prospettato intervento per atto di autonomia collettiva si e' sostituito un intervento per legge. Oltre ad una connessione specifica, va rilevata - tra legge n. 91/1977 e accordi interconfederali citati - una relazione generica quanto a finalita'. Entrambi si pongono in una prospettiva di riduzione del costo del lavoro attraverso una operazione che tendeva ad uniformare i trattamenti retributivi a quelli del sistema industriale. Tale finalita' sarebbe stata frustrata se, al contrario, fossero consentiti, dalla interpretazione della norma, trattamenti difformi da quelli presi a parametro. Si puo' dunque concludere che l'operativita' dell'inciso finale dell'art. 2 della legge n. 91/1977 puo' cosi' riassumersi: ad una variazione del costo della vita fa riscontro una variazione dell'ammontare di un istituto retributivo se e nella misura in cui cio' sia stabilito dalla prevalente contrattazione del settore industria. In base a tale disposizione quindi l'indennita' di contingenza non incide su quell'elemento sicuramente retributivo che e' la quattordicesima mensilita' se la quattordicesima mensilita' non e' presente nella prevalente contrattazione del settore industria. L'interpretazione accolta dal tribunale e qui esposta ai fini del rilevamento della condizione della rilevanza e' del resto quella addottata e fatta propria dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 giugno 1988, n. 697. B) Quanto al punto di fatto costituito dalla circostanza che la prevalente contrattazione collettiva del settore industriale non prevede la quattordicesima mensilita', si osserva che esso e' incontroverso. La societa' ha sempre dedotto - sin dal primo grado - tale circostanza e il dipendente non l'ha espressamente contestata. Anzi tutto il dibattito giudiziale di 1º grado si e' svolto sul presupposto che la prevalente disciplina del settore industriale non prevede la quattordicesima mensilita'. 3. - L'art. 36 della Costituzione oltre ad assicurare una retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro, si impegna - in via di principio - a garantire che tale retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Tendenzialmente, quindi, la norma ricordata prospetta il diritto ad un salario reale, intendendosi con tale termine, sostanzialmente, l'idoneita' del salario nominale (espresso in denaro) ad acquisire quei beni intermedi e strumentali, di vario genere e qualita', dai quali discende il soddisfacimento del bisogno finale (una esistenza libera e dignitosa). Le continue modificazioni in senso ascendente del valore di scambio dei beni intermedi e strumentali, espresse nello aumento del prezzo degli stessi, ha sempre reso attuale il problema dell'adeguamento delle retribuzioni del lavoratore dipendente al costo della vita. Storicamente lo strumento per adeguare i salari al mutamento del potere d'acquisto del denaro per l'aumento dei prezzi dei beni, puo' essere attuato o con sistemi di correzione automatica delle retribuzioni (indicizzazione dei salari) ovvero con procedure periodiche di (ri)contrattazione dei salari stessi. Il nostro ordinamento attua un sistema misto astrattamente ideale ad associare alla funzione di "ammortizzatore delle tensioni sociali" del metodo di indicizzazione, la conservazione del ruolo sindacale che si esprime nella contrattazione periodica dei trattamenti salariali. Nel nostro ordinamento l'indicizzazione (e cioe' uno dei concorrenti sistemi di salvaguardia del salario reale) e' attuata in linea generale - dalla scala mobile sulla contingenza che trae origine dal d.l.lgt. 1º agosto 1945, n. 692, e attraverso numerosi atti di autonomia collettiva sfocia nell'accordo interconfederale 25 gennaio 1975 che istituisce il punto unico di contigenza. Queste sommarie indicazioni consentono di affermare senza alcun dubbio che l'indennita' di contingenza: a) dal punto di vista del sinallagma contrattuale e' retribuzione in senso proprio; b) dal punto di vista funzionale costituisce uno strumento essenziale per garantire l'osservanza del precetto costituzionale che vuole che la retribuzione sia sufficiente ad assicurare al dipendente e alla di lui famiglia una esistenza libera e dignitosa. Per quella parte di variazione del costo della vita coperta dal sistema di scala mobile, infatti, il lavoratore e' garantito automaticamente e comunque in virtu' della convenzione sulla quale il sistema e' fondato. 4. - Una norma di legge che intervenga, senza limitazioni di tempo, sull'indennita' di contingenza bloccandone le variazioni positive o limitando i suoi effetti ad una parte della retribuzione dovuta al lavoratore dipendente, non puo' non suscitare seri sospetti di incostituzionalita' per violazione della gia' ricordata norma dell'art. 36 della Costituzione. E per tale aspetto non e' manifestamente infondata la questione della sua legittimita' costituzionale. Tali tipi di intervento si pongono innanzitutto in contraddizione di principio con il precetto sopra ricordato. Essi ipotizzano infatti - con la loro assenza di limite temporale di efficacia, una irreale situazione di fatto in cui il bene finale integrale assicurato dal precetto costituzionale avrebbe sempre lo stesso costo per il lavoratore dipendente. La contraddizione di principio e' tanto evidente che lo stesso legislatore della legge n. 91/1977 aveva previsto originariamente - come e' noto - che il provvedimento in questione avesse durata temporalmente limitata. Tale originario disegno svelava da un lato la consapevolezza dell'irragionevolezza di interventi comunque diretti a limitare gli effetti della contingenza e dall'altro individuava la ragionevolezza di tali interventi nella presenza di situazioni eccezionali e quindi ne postulava la sostanziale temporaneita', correlabile alla permanenza della situazione eccezionale giustificatrice. Questa Corte ha gia' del resto chiarito come la modificazione di uno stato di fatto, stato di fatto assunto per la sua importanza ed eccezionalita' a condizione giustificatrice di una norma, possa determinare una diversa valutazione di tale norma sotto il profilo costituzionale allorquando cessi la causa eccezionale che tale norma giustificava (Corte costituzionale 12 aprile 1989, n. 181). Nella specie sottoposta all'esame dell'ecc.ma Corte costituzionale e' fondatissimo il dubbio - da parte del tribunale remittente - che le ragioni economiche che mossero il legislatore a bloccare la indennita' contingenza sulla quattordicesima mensilita', ragioni individuabili nella crisi del sistema produttivo verificatasi intorno all'anno 1977 (e non a caso responsabili di una legislazione lavoristica di emergenza, come, ad esempio, i seguenti testi: 1) d.-l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito con modifiche nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, in tema di conversione in BOT di parte dell'indennita' di contingenza; 2) legge 23 maggio 1977, n. 266, modificativa del regime giuridico del contratto a termine; 3) d.-l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modifiche nella legge 3 dicembre 1978, n. 18, in materia di contratto a termine nel commercio e nel turismo; 4) d.-l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sul contenimento del costo del lavoro; 5) legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale; 6) d.-l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con modifiche nella legge 26 maggio 1978, n. 215, nonche' d.-l. 13 dicembre 1978, n. 795, convertito nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, sulla mobilita' dei lavoratori), siano venute meno nel tempo, provocando cosi' la sopravvenuta incompatibilita' dell'art. 2 della legge n. 91/1977 (nella parte denunciata dall'ordinanza) con l'art. 36 della Costituzione in quanto norma ordinaria impeditiva dell'attuazione della norma costituzionale. 5. - Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza si rileva riflettendo sulla natura strettamente retributiva delle mensilita' aggiuntive (tra le quali la quattordicesima) e sul tipo di effetto prodotto dall'art. 2 della legge n. 91/1988 nel punto in cui esclude l'incidenza della contingenza sulla quattordicesima. E' noto che le mensilita' aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) costituiscono, nell'ambito dei rapporti di lavoro per i quali sono previste, vera e propria retribuzione, vale a dire compenso per l'opera prestata nell'arco di tempo correttamente considerabile secundum rerum naturam (l'anno). Cio' significa che la retribuzione dovuta a quel dipendente nell'anno di prestazione e' globalmente la retribuzione quale risulta dalla somma della retribuzione dovuta per i mesi di calendario piu' quella dovuta per le mensilita' aggiuntive (convenzionali rispetto alla durata reale dell'anno). Cio' e' tanto vero che nei casi di cessazione del rapporto all'interno del periodo annuale, le mensilita' aggiuntive vengono attribuite per "ratei" in funzione del tempo reale di prestazione del lavoro. Ed allora l'esclusione dell'incidenza della contingenza sulla quattordicesima mensilita' e' qualificabile - teoricamente - non come riduzione del valore della contingenza ma come esclusione di una parte della retribuzione ordinaria dalla tutela della indicizzazione. Ed allora e' ravvisabile un contratto con l'art. 3 della Costituzione perche' a differenza dei lavoratori del settore industria, per i quali l'indicizzazione opera su tutta la retribuzione ordinaria, una parte cospicua di lavoratori subordinati (quelli del settore commercio) viene trattata in modo diverso. Non sembra al tribunale remittente che sia obbiettivamente rilevabile tra lavoratori dell'industria e lavoratori del commercio una diversita' di situazioni tale da giustificare le violazione del principio di parita' espresso dall'art. 3 della Costituzione. In primo luogo i settori messi a confronto ragguppano categorie e posizioni lavorative che sono - pur nelle diversita' funzionali correlati all diverse esigenze dei due settori - sostanzialmente omogenee tra loro. Non e' possibile rinvenire nel settore discriminato un'area investita da privilegio istituzionalizzato o sottoposto a normative legali caratterizzanti. In secondo luogo e' di comune esperienza che le retribuzioni del commercio sono in genere piu' basse delle retribuzioni del settore industria per gli inquadramenti corrispondenti o affini. Cio' - se da una parte esclude l'esistenza di una diversita' che ragionevolmente giustifichi un trattamento diversificato e deteriore in punto contingenza - induce a ritenere come molto probabile che la corresponsione della quattordicesima abbia avuto, per il settore commercio, una finalita' essenzialmente perequativa del trattamento economico globale. Ad identiche conclusioni circa la violazione dell'art. 3 della Costituzione si perviene anche se si ipotizzasse - contro la struttura normativa degli istituti fin qui considerati - che la norma qui denunciata riduca la entita' della contingenza pur considerando tutta la retribuzione. Anche questa forzata interpretazione collimerebbe con l'art. 3 della Costituzione in quanto verrebbe a legittimare (senza ragione: vd. sopra) un trattamento di contingenza diversificato e deteriore per una parte rilevante di lavoratori subordinati (settore commercio) rispetto a quello riservato ai lavoratori dell'industria.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 1º febbraio 1977, n. 12, convertito con modifiche nella legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui esclude, senza limiti temporali, la computabilita' dell'indennita' di contingenza quattordicesima mensilita' del settore commercio, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei minitri ed ai Presidenti delle due Camere. Milano, addi' 16 maggio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1191