N. 643 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990
N. 643 Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Societa' generale supermercati e Desiderio Anna Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilita' dell'indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita' - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non e' stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente. (D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.41 del 17-10-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. PREMESSO IN FATTO Con ricorso ex art. 414 del c.p.c. depositato il 22 maggio 1987, Desiderio Anna conveniva avanti il pretore di Milano la societa' G.S. - Generale supermercati S.p.a. esponendo che lavorava alle dipendenze di detta societa' a far tempo dall'8 aprile 1971 e che la medesima le aveva riconosciuto il primo scatto di anzianita', secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva (settore commercio) al compimento del ventunesimo anno di eta'. Aggiungeva che il primo scatto avrebbe dovuto invece essere riconosciuto decorso il triennio dall'inizio del suo rapporto di lavoro trovando tale diversa decorrenza fondamento nella illegittimita' della clausola contrattuale per contrasto con l'art. 37 della Costituzione. Precisato l'importo cui aveva diritto per "differenza scatti di anzianita'" secondo il conteggio oggetto di produzione, concludeva per la condanna della convenuta al pagamento della somma di L. 613.342 con gli interessi legali e la rivalutazione come per legge e con riserva ad altra sede della richiesta, per lo stesso titolo, relativamente al periodo successivo al 28 febbraio 1987; il tutto con vittoria di spese e con sentenza provvisoriamente esecutiva. Ritualmente costituitasi in giudizio, la Societa' generale supermercati S.p.a. si opponeva alla domanda attrice rilevando che era nella logica dell'istituto prevedere il diritto agli scatti triennali solo per l'anzianita' di servizio maturata a decorrere dal ventunesimo anno di eta' e che l'art. 37 della Costituzione non poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle parti. Aggiungeva che non appariva configurabile una illegittimita' delle disposizioni contrattuali per violazione dell'art. 3 della Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di ventuno anni era, per il legislatore ordinario, maggiorenne. In via subordinata eccepiva la prescrizione estintiva relativamente ai pretesi crediti maturati anteriormente al quinquennio dalla notifica del ricorso. Osservava poi che l'esame del trattamento retributivo riservato a controparte denotava la mancata applicazione dei limiti retributivi sanciti dal d.-l. 1º febbraio 1977, n. 12, avendo la medesima percepito una indennita' di contingenza maggiorata sia ai fini delle mensilita' aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini del calcolo degli stessi scatti di anzianita'. Sosteneva pertanto la fondatezza del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle somme corrisposte in violazione della legge n. 91/1977. Prodotti documenti, concludeva in via principale per il rigetto nel merito delle domande formulate ex adverso, in via subordinata per la riduzione della condanna al credito maturato dopo il 12 giugno 1982; in via riconvenzionale per la condanna di parte ricorrente al pagamento delle quote di contingenza maturate dopo il 4 luglio 1982 in via riconvenzionale per la condanna della controparte al pagamento delle quote di contingenza maturate dopo il 1º febbraio 1977 erogate nell'ultimo quinquennio in quattordicesima mensilita' e scatti di anzianita' e precisamente L. 1.924.873 per il primo titolo e L. 1.293.114 per il secondo - ovvero quei maggiori o minori importi che sarebbero risultati dovuti - oltre interessi e rivalutazione monetaria, sempre con il favore delle spese. Produceva documenti. All'udienza del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il pretore pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: "... rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta, condanna parte convenuta come in epigrafe a pagare L. 3.224.088 a parte ricorrente come in epigrafe oltre il danno da svalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali oltre le spese di causa liquidate in L. 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L. 500.000 per onorari; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva". Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1979, proponeva appello la Societa' generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del gravame, le tesi difensive di primo grado e sviluppandole ulteriormente. Concludeva nei termini di cui in epigrafe per la riforma della impugnata sentenza. Parte appellata, regolarmente costituitasi, contestava il fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e chiedeva al tribunale di confermare la decisione del pretore riconoscendole le spese di lite. Dopo un rinvio finalizzato all'approfondimento delle questioni poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la causa veniva discussa nell'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 638/1990). 90C1196