N. 643 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990

                                 N. 643
     Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nel
       procedimento civile vertente tra S.p.a. Societa' generale
                     supermercati e Desiderio Anna
 Lavoro  (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio -
 Esclusione,   senza   limiti    temporali,    della    computabilita'
 dell'indennita'  di  contingenza  sulla  quattordicesima mensilita' -
 Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei  lavoratori  del  settore
 commercio  rispetto  ai  lavoratori del settore industria per i quali
 non  e'  stata  prevista  tale  esclusione  (con   riferimento   alla
 tredicesima  mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione
 proporzionata e sufficiente.
 (D.L.   1   febbraio   1977,   n.   12,  art.  2,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.41 del 17-10-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con  ricorso  ex art. 414 del c.p.c. depositato il 22 maggio 1987,
 Desiderio Anna conveniva avanti il pretore di Milano la societa' G.S.
 - Generale supermercati S.p.a. esponendo che lavorava alle dipendenze
 di detta societa' a far tempo dall'8 aprile 1971 e che la medesima le
 aveva  riconosciuto  il  primo  scatto  di anzianita', secondo quanto
 disposto  dalla  contrattazione  collettiva  (settore  commercio)  al
 compimento  del  ventunesimo  anno  di  eta'. Aggiungeva che il primo
 scatto avrebbe dovuto invece essere riconosciuto decorso il  triennio
 dall'inizio   del  suo  rapporto  di  lavoro  trovando  tale  diversa
 decorrenza   fondamento   nella   illegittimita'    della    clausola
 contrattuale   per   contrasto  con  l'art.  37  della  Costituzione.
 Precisato l'importo cui  aveva  diritto  per  "differenza  scatti  di
 anzianita'"  secondo  il  conteggio oggetto di produzione, concludeva
 per la condanna della  convenuta  al  pagamento  della  somma  di  L.
 613.342  con gli interessi legali e la rivalutazione come per legge e
 con riserva ad altra sede della  richiesta,  per  lo  stesso  titolo,
 relativamente al periodo successivo al 28 febbraio 1987; il tutto con
 vittoria di spese e con sentenza provvisoriamente esecutiva.
   Ritualmente   costituitasi   in   giudizio,  la  Societa'  generale
 supermercati S.p.a. si opponeva alla domanda  attrice  rilevando  che
 era  nella  logica  dell'istituto  prevedere  il  diritto agli scatti
 triennali solo per l'anzianita' di servizio maturata a decorrere  dal
 ventunesimo  anno  di  eta'  e  che  l'art. 37 della Costituzione non
 poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle  parti.
 Aggiungeva  che  non  appariva configurabile una illegittimita' delle
 disposizioni  contrattuali   per   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con
 l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di ventuno anni era,
 per   il  legislatore  ordinario,  maggiorenne.  In  via  subordinata
 eccepiva la prescrizione estintiva relativamente ai  pretesi  crediti
 maturati  anteriormente  al  quinquennio  dalla notifica del ricorso.
 Osservava poi che l'esame del  trattamento  retributivo  riservato  a
 controparte  denotava  la mancata applicazione dei limiti retributivi
 sanciti dal d.-l.  1º  febbraio  1977,  n.  12,  avendo  la  medesima
 percepito  una indennita' di contingenza maggiorata sia ai fini delle
 mensilita' aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini  del  calcolo
 degli  stessi  scatti di anzianita'. Sosteneva pertanto la fondatezza
 del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle
 somme  corrisposte  in  violazione  della  legge n. 91/1977. Prodotti
 documenti, concludeva in via principale per  il  rigetto  nel  merito
 delle  domande  formulate  ex  adverso,  in  via  subordinata  per la
 riduzione della condanna al credito maturato dopo il 12 giugno  1982;
 in  via  riconvenzionale  per  la  condanna  di  parte  ricorrente al
 pagamento delle quote di contingenza maturate dopo il 4  luglio  1982
 in via riconvenzionale per la condanna della controparte al pagamento
 delle quote di contingenza maturate dopo il 1º febbraio 1977  erogate
 nell'ultimo  quinquennio  in  quattordicesima  mensilita' e scatti di
 anzianita' e precisamente L. 1.924.873  per  il  primo  titolo  e  L.
 1.293.114  per il secondo - ovvero quei maggiori o minori importi che
 sarebbero  risultati  dovuti  -  oltre  interessi   e   rivalutazione
 monetaria, sempre con il favore delle spese. Produceva documenti.
    All'udienza  del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il
 pretore pronunciava sentenza con lettura  del  seguente  dispositivo:
 "...  rigettata  la domanda riconvenzionale della convenuta, condanna
 parte convenuta come in  epigrafe  a  pagare  L.  3.224.088  a  parte
 ricorrente  come  in  epigrafe oltre il danno da svalutazione secondo
 gli indici Istat e gli interessi  legali  oltre  le  spese  di  causa
 liquidate in L. 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L. 500.000
 per  onorari;  dichiara   la   presente   sentenza   provvisoriamente
 esecutiva".
    Avverso   tale   pronuncia,   con  ricorso  depositato  presso  la
 cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1979, proponeva  appello
 la  Societa'  generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del
 gravame,  le  tesi  difensive  di   primo   grado   e   sviluppandole
 ulteriormente.  Concludeva  nei  termini  di  cui  in epigrafe per la
 riforma della impugnata sentenza.
    Parte   appellata,   regolarmente   costituitasi,   contestava  il
 fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e  chiedeva  al
 tribunale  di  confermare  la decisione del pretore riconoscendole le
 spese di lite.
    Dopo  un  rinvio  finalizzato  all'approfondimento delle questioni
 poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la  causa  veniva  discussa
 nell'odierna udienza.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 638/1990).
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