N. 646 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1989- 28 settembre 1990

                                 N. 646
       Ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 (pervenuta alla Corte
   costituzionale il 28 settembre 1990) dal tribunale amministrativo
  regionale delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Tontini Pier
            Paolo contro la u.s.l. n. 3 di Pesaro ed altre.
 Sanita'  pubblica - Dipendenti degli enti ospedalieri trasferiti alle
 unita' sanitarie locali - Inquadramento dei farmacisti  collaboratori
 provenienti   dagli   enti  ospedalieri  nella  qualifica  funzionale
 iniziale di collaboratore  -  Mancata  previsione  dell'inquadramento
 nella qualifica funzionale (intermedia) di farmacista coadiutore come
 previsto per i farmacisti  provenienti  dagli  enti  locali  o  dalle
 regioni   -   Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei  farmacisti
 provenienti dagli enti ospedalieri rispetto ai farmacisti provenienti
 dagli enti locali o dalle regioni - Incidenza sul diritto al lavoro e
 sui principi  di  buon  andamento  ed  imparzialita'  della  pubblica
 amministrazione.
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761).
 (Cost., artt. 3, 4 e 97).
(GU n.41 del 17-10-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sui ricorsi nn. 454/1985 e
 851/1987 proposti da  Tontini  Pier  Paolo,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.   Rosella   Renzini  Rossi,  con  la  stessa  elettivamente
 domiciliato in Ancona, via Marsala, presso l'avv. Fulvio  Mezzanotte,
 contro:
      l'unita'  sanitaria  locale n. 3, con sede in Pesaro, in persona
 del presidente pro-tempore del comitato di gestione, rappresentata  e
 difesa   dall'avv.  Antonio  Consoli,  con  lo  stesso  elettivamente
 domiciliata in Ancona, corso Garibaldi 144, presso l'avv. Amos Benni;
      la  regione  Marche, in persona del presidente pro-tempore della
 giunta regionale, rappresentata e difesa  dall'avv.  Simonella  Coen,
 con domicilio eletto in Ancona presso il servizio legale regionale;
      l'associazione  dei  comuni  dell'unita'  territoriale n. 3, con
 sede in Pesaro, in persona del presidente pro-tempore dell'assemblea,
 per l'annullamento:
       a)  quanto  al  ricorso  n.  454/1985:  dell'inquadramento  del
 ricorrente come effettuato dalla detta u.s.l. nonche' della  nota  19
 marzo  1985,  n.  4355,  e  di ogni altro esplicito od implicito atto
 inerente l'inquadramento stesso;
       b)  quanto al ricorso n. 851/1987: della deliberazione 6 aprile
 1987, n. 1811, della giunta  regionale  Marche  concernente  i  ruoli
 nominativi  regionali  del  personale delle uu.ss.ll., nella parte in
 cui il ricorrente e' stato inquadrato al 1º gennaio  1983  nel  ruolo
 sanitario  -  profilo farmacisti - posizione funzionale di farmacista
 collaboratore anziche' di farmacista coordinatore;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'u.s.l. n. 3 di
 Pesaro nel primo ricorso, nonche' quella  della  regione  Marche  nel
 secondo ricorso;
    Viste le memorie difensive presentate dalle parti a sostegno delle
 proprie difese;
    Visti gli atti tutti delle cause;
    Vista  la  sentenza  istruttoria  n.  394/1986  e  visti  gli atti
 prodotti in adempimento;
    Udito  alla  pubblica  udienza del 19 dicembre 1989, il magistrato
 relatore cons. Mario Di Giuseppe e uditi,  altresi',  l'avv.  Rosella
 Renzini Rossi per il ricorrente, l'avv. Maria Antonietta Raimondi, in
 sostituzione dell'avv. Antonio Consoli,  per  l'u.s.l.  resistente  e
 l'avv. Simonella Coen per la regione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
     A) Con atto notificato il 26 aprile 1985 (ricorso n. 454/1985) il
 ricorrente,  dipendente  dell'u.s.l.  n.  3  di  Pesaro   proveniente
 dall'ente  ospedaliero di Pesaro ove era inquadrato al decimo livello
 in qualita' di  "farmacista  collaboratore",  lamentando  di  essersi
 visto applicare, senza ricevere comunicazione alcuna, il nono livello
 retributivo dalla busta paga del mese di febbraio 1985, ha  impugnato
 tutti   gli  atti  espliciti  ed  impliciti  concernenti  il  proprio
 inquadramento, nonche' la nota 19 marzo 1985, n. 4355, esplicativa al
 riguardo.
    A sostegno del gravame sono stati dedotti:
      1)  violazione  di  legge;  eccesso  di  potero  per  difetto di
 motivazione; errata interpretazione di legge. Ad esso  ricorrente  e'
 stato  attribuito  il nono livello, in luogo del decimo in godimento,
 di fatto e senza alcuna deliberazione, prescritta, invece,  dall'art.
 47  comma  secondo  della  legge  n.  833/1978. Ne' gli e' stata data
 comunicazione   di   un   tale   provvedimento,   essendogli    stato
 inspiegabilmente  ridotto  il  detto  livello con la menzionata busta
 paga. Ove cio' fosse dipeso dall'interpretazione  che  della  tabella
 dell'allegato   2   al   d.P.R.   n.   761/1979   sembra  aver  fatto
 l'amministrazione, secondo quanto emerge dalla citata nota  19  marzo
 1985,   n.   4355,   egli   solleva   questione   di   illegittimita'
 costituzionale del detto allegato per contrasto con gli artt. 3  e  4
 della  Costituzione,  atteso  che,  in  base  al  citato  allegato, i
 farmacisti  provenienti  dagli  enti  locali  e  parastatali  possono
 accedere  alle  posizioni  funzionali  di "coadiutore" e "direttore",
 mentre i farmacisti provenienti dagli enti ospedalieri (come  e'  del
 proprio  caso)  potrebbero  accedere  solo alla qualifica o posizione
 funzionale (iniziale) di "collaboratore"  e  quindi  di  "direttore",
 senza  possibilita'  di  accedere alla posizione di "coadiutore", con
 l'ulteriore conseguenza che a questi ultimi  farmacisti  verrebbe  ad
 essere  riconosciuto  il deteriore trattamento (riduzione del livello
 d'inquadramento dal decimo al nono) rispetto a quello attribuito agli
 altri;
      2) violazione dell'art. 47 della legge n. 833/1978.
    L'allegato  2  del  d.P.R.  n.  761/1979,  contenente  le  tabelle
 d'equiparazione  da  applicare  al   personale   in   occasione   del
 trasferimento  alle uu.ss.ll., prevedendo un differente inquadramento
 per lo stesso personale farmacista avente la  medesima  qualifica  di
 "collaboratore"  presso  gli  enti  di provenienza, tradisce anche la
 ratio della legge istitutiva del servizio sanitario.
    L'art.  47  della  legge  n.  833/1978  di  delega  al Governo per
 l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale include tra
 i  principi  direttivi  quello di garantire, con criteri uniformi, il
 diritto all'esercizio dell'attivita' professionale per  il  personale
 sanitario,  e  gli  artt.  67,  comma  sesto, e 68 della stessa legge
 dispongono che tale personale venga trasferito alle  uu.ss.ll.  nella
 posizione  giuridica  e  funzionale  rivestita  presso  gli  enti  di
 provenienza. La tabella d'equiparazione di cui  al  citato  allegato,
 nel  consentire  il  sopraevidenziato  differente  inquadramento  dei
 farmacisti in possesso della medesima qualifica  di  provenienza,  da
 una   parte,   concretizza   un   eccesso   di   delega  legislativa,
 costituzionalmente sanzionabile,  e,  dall'altra,  viola  i  principi
 sopra  richiamati  impedendo l'esercizio dell'attivita' professionale
 secondo la qualifica gia' rivestita, la quale permetteva di  svolgere
 le  funzioni  proprie  della stessa in base all'art. 22 del d.P.R. n.
 128/1969.
    Il  ricorrente ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati
 o, in subordine, per la dichiarazione di non  manifesta  infondatezza
 della   sollevata   questione   d'incostituzionalita'  e  conseguente
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale, vinte  le  spese  di
 giudizio.
    Resiste l'u.s.l. di Pesaro, la quale, con memoria depositata il 30
 aprile 1986, ha eccepito: l'inammissibilita' del ricorso per mancanza
 di  un  provvedimento  d'inquadramento,  derivando il fatto lamentato
 direttamente dalla tabella  d'equiparazione  di  cui  al  sopracitato
 allegato 2) del d.P.R. n. 761/1979; l'irricevibilita' del ricorso per
 carenza  di  legittimazione  passiva,  essendo  soltanto  la  regione
 competente  ad  emanare  i  ruoli  nominativi regionali del personale
 delle  uu.ss.ll.;  l'inammissibilita'   del   ricorso   per   carenza
 d'interesse  ad  agire,  non  derivando  dall'impugnato provvedimento
 nocumento alcuno, in quanto il trattamento economico  del  ricorrente
 non  ha subito dimunizioni, anzi e' aumentato; l'inammissibilita' del
 ricorso a causa della provvisorieta' degli  attuali  ruoli  regionali
 del personale sanitario delle uu.ss.ll.
    Con  sentenza 2 ottobre 1986, n. 394, questo tribunale ha disposto
 incombenti istruttori a  carico  della  detta  u.s.l.,  la  quale  ha
 adempiuto.
     B)  Con  atto  notificato  in  data  10  luglio  1987 (ricorso n.
 851/1987) il ricorrente ha impugnato, altresi',  la  deliberazione  6
 aprile   1987,   n.   1811,  della  giunta  regionale  delle  Marche,
 concernente la  pubblicazione  dei  ruoli  nominativi  regionali  del
 personale   delle   uu.ss.ll.,   nella   parte  relativa  al  proprio
 inquadramento, dal 1º gennaio 1983, nel ruolo sanitario, profilo  dei
 farmacisti   e   posizione  funzionale  di  farmacista  collaboratore
 anziche' di farmacista coadiutore.
    A  sostegno  del  gravame sono stati dedotti: violazione ed errata
 interpretazione dell'art. 47 della legge n. 833/1978 e  dell'art.  66
 del   d.P.R.   n.   761/1979;   eccesso   di  potere  per  difetto  e
 contraddittorieta' di motivazione.
    Con  il  nuovo  inquadramento esso ricorrente e' stato portato dal
 decimo  livello  al  nono  livello,  corrispondente  alla   posizione
 funzionale   di   farmacista   collaboratore   e   con  la  impugnata
 deliberazione regionale e' stata disposta la propria  iscrizione  nei
 ruoli  regionali  nella  detta  posizione  funzionale  di  farmacista
 collaboratore del ruolo sanitario, profilo farmacisti.
    Tali  inquadramento  ed  iscrizione sono frutto della applicazione
 della normativa contenuta nell'allegato 2  del  d.P.R.  n.  761/1979,
 recante  le  tabelle  d'equiparazione per il passaggio dei farmacisti
 dagli enti di originaria appartenenza alle uu.ss.ll.
    Detta   normativa   e',   pero',  da  ritenere  costituzionalmente
 illegittima per le stesse ragioni fatte valere col primo ricorso, sia
 per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, sia per eccesso
 di delega, sicche'  il  ricorrente  ha  concluso  per  l'annullamento
 dell'atto  impugnato,  previa rimessione - se necessario - degli atti
 di causa  alla  Corte  costituzionale  per  l'esame  delle  sollevate
 questioni di costituzionalita'.
    Con  memoria  depositata  in  data  5  dicembre 1989 la resistente
 regione ha concluso, a sua  volta,  per  la  reiezione  del  ricorso,
 trovando  l'atto  impugnato  fondamento  nell'allegato  2  piu' volte
 citato.
    Con  memoria  depositata  in  data 5 dicembre 1989, per entrambi i
 ricorsi, il ricorrente ha  controdedotto  in  ordine  alle  eccezioni
 sollevate  dalla  resistente  u.s.l.  ed ha insistito sulle sollevate
 questioni d'incostituzionalita'.
    Alla   pubblica   udienza   del   19   dicembre   1989,   esperita
 congiuntamente la discussione orale, le cause  sono  state  poste  in
 decisione.
                                DIRITTO
    I ricorsi possono essere riuniti perche' evidentemente connessi.
    Il  primo  di  essi  (n. 454/1985) e' volto all'annullamento degli
 atti dell'u.s.l. di Pesaro d'inquadramento del ricorrente, farmacista
 collaboratore  proveniente  da  ente  ospedaliero,  nel  nono livello
 retributivo-funzionale.
    Il   secondo   (n.   851/1987)  e'  volto  all'annullamento  della
 deliberazione della regione Marche, concernente la pubblicazione  dei
 ruoli  nominativi  regionali  del  personale  delle  unita' sanitarie
 locali nella parte concernente l'iscrizione del ricorrente nel  ruolo
 sanitario,  profilo  farmacisti  e posizione funzionale di farmacista
 collaboratore.
    Con  entrambi  i gravami, in definitiva, il ricorrente sostiene di
 dover essere inquadrato  nel  superiore  livello  ed  iscritto  nella
 posizione  funzionale  di farmacista coadiutore, rivestendo nell'ente
 di provenienza la posizione  funzionale  immediatamente  inferiore  a
 quella  del direttore di farmacia cosi' come ora e' per il farmacista
 coadiutore nelle uu.ss.ll.
    Nel  primo  dei  ricorsi  in esame la resistente u.s.l. eccepisce,
 innanzitutto, l'inammissibilita'  del  gravame  per  mancanza  di  un
 provvedimento  d'inquadramento,  essendo  derivato il fatto lamentato
 (della riduzione del livello retributivo) direttamente dalla  tabella
 d'equiparazione contenuta nell'allegato 2 del d.P.R. n. 761/1979.
    L'eccezione va disattesa.
    Sta  di  fatto,  ed anzi e' asserito dalla stessa resistente nella
 relazione depositata in data 11 dicembre  1986  in  adempimento  alla
 disposta  istruttoria,  che al ricorrente e' stato attribuito il nono
 livello retributivo  (corrispondente  alla  posizione  funzionale  di
 farmacista  collaboratore), in applicazione del d.P.R. n. 348/1983, a
 regime dal 1º gennaio 1985.
    Dunque,    si    e'    comunque    verificato   un   comportamento
 provvedimentale, determinativo del  nuovo  trattamento  economico  in
 corrispondenza  della  valutazione  della  posizione  funzionale  del
 ricorrente, cui e' seguita la modifica del suo trattamento economico,
 tale  da  dare  luogo quanto meno ad una determinazione implicita, la
 cui conoscenza legittima l'interessato a proporre impugnazione.
    Eccepisce,  in secondo luogo, la medesima u.s.l. l'irricevibilita'
 del ricorso, per carenza di legittimizione passiva, essendo  soltanto
 la  regione  competente  ad  emanare i ruoli nominativi regionali del
 personale delle uu.ss.ll.
    Precisato  che  l'irricevibilita' attiene alla tempestivita' della
 notifica dell'atto introduttivo del ricorso, nel caso di  specie  non
 sussiste  inammissibilita' per difetto di legittimazione passiva, sia
 perche'   il   provvedimento   implicito    od    il    comportamento
 provvedimentale  in  questione  e' stato posto in essere dalla stessa
 u.s.l., sia perche' la competenza della regione ad  emanare  i  detti
 ruoli  non  esclude che il relativo personale conservi il rapporto di
 dipendenza con le rispettive unita' sanitarie locali.
    In  terzo luogo, la resistente u.s.l. eccepisce l'inammissibilita'
 del gravame per carenza d'interesse,  in  quanto  al  ricorrente  non
 sarebbe  derivato  alcun  nocumento  non  avendo  il  suo trattamento
 economico subito diminuzioni.
    Anche tale eccezione va disattesa, poiche' il ricorso non e' volto
 a  censurare  una  diminuzione  del  trattamento  economico,   bensi'
 all'annullamento di un inquadramento - cui corrisponde il trattamento
 economico -  ritenuto  dal  ricorrente  lesivo  della  sua  posizione
 funzionale.
    Infine,  va  disattesa  anche  l'eccezione  d'inammissibilita' del
 ricorso, sollevata dalla medesima u.s.l., per la  provvisorieta'  dei
 ruoli regionali del personale sanitario.
    Indipendentemente  o  meno  dalla  provvisorieta'  di  tali ruoli,
 infatti, l'attivita' provvedimentale dell'u.s.l. ha inciso  la  sfera
 degli   interessi  del  ricorrente  in  maniera  diretta,  attuale  e
 concreta, tanto da non poter essere  ritenuta  ad  effetto  neutro  o
 semplicemente soprassessorio.
    Sia  il primo ricorso che il secondo possono essere congiuntamente
 esaminati nel  merito,  involgendo  entrambi  la  medesima  questione
 concernente  l'esatto inquadramento presso le unita' sanitarie locali
 d'esso ricorrente, proveniente  da  soppresso  ente  ospedaliero  ove
 rivestiva la qualifica di "farmacista collaboratore".
    Come  fatto  rilevare  dalle resistenti u.s.l. di Pesaro e regione
 Marche, tale inquadramento deve avvenire facendo  applicazione  delle
 tabelle  d'equiparazione  contenute  nell'allegato  2  del  d.P.R. n.
 761/1979 in connessione con le  tabelle  delle  posizioni  funzionali
 contenute nell'allegato 1 dello stesso decreto.
    Orbene,  nel  detto  allegato  1, la tabella B del ruolo sanitario
 prevede, per il profilo  professionale  "farmacisti",  tre  posizioni
 funzionali:  farmacista  dirigente; farmacista coadiutore; farmacista
 collaboratore.
    Nel   detto  allegato  2,  poi,  la  tabella  d'equiparazione  del
 personale "farmacisti", proveniente dagli enti  i  cui  servizi  sono
 stati  trasferiti  alle  unita'  sanitarie  locali,  prevede  quattro
 livelli di equiparazione: uno apicale, due intermedi ed uno iniziale.
    La  stessa tabella prevede che il personale proveniente dagli enti
 ospedalieri  con  qualifica  di  farmacista  collaboratore  (come  il
 ricorrente),  sia  equiparato  al personale proveniente dal parastato
 con qualifica di farmacista della prima  qualifica  professionale,  e
 che entrambi siano inclusi nell'iniziale livello d'equiparazione.
    Ne consegue che il personale appartenente a tali ultime qualifiche
 va inquadrato, secondo il combinato disposto delle  relative  tabelle
 di  cui  ai  citati  allegati  1  e  2, nella posizione funzionale di
 farmacista collaboratore, la quale costituisce la posizione  iniziale
 del  profilo  professionale farmacisti nella struttura organizzatoria
 delle unita' sanitarie locali.
    Stante alla tassativa previsione in parte qua dell'allegato 2 piu'
 volte citato, dunque,  l'inquadramento  del  ricorrente  deve  essere
 ritenuto corretto.
    Questi,  pero',  solleva  questione di legittimita' costituzionale
 dell'allegato 2 del d.P.R.  n.  761/1979,  limitatamente  alla  parte
 concernente  il personale farmacisti, per contrasto con gli artt. 3 e
 4 della Costituzione, oltreche' per eccesso di delega  rispetto  agli
 artt. 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    Il  collegio  ritiene  che  la  questione  non  sia manifestamente
 infondata.
    Ed  infatti,  l'art.  67  cit.  dispone,  al  sesto  comma, che il
 personale dei soppressi enti mutualistici  e  gestioni  sanitarie  e'
 trasferito  alle unita' sanitarie locali in una posizione giuridica e
 di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta  nell'ente  o
 gestione  di  provenienza  alla  data  del  trasferimento, secondo le
 tabelle d'equiparazione previste dall'art. 47 della legge stessa.
    Ugualmente  l'art.  68  cit.  dispone,  al  quarto  comma,  che il
 personale degli enti locali e' assegnato alle unita' sanitarie locali
 nella  posizione  giuridica  e  funzionale  corrispondente  a  quella
 ricoperta nell'ente  di  provenienza,  secondo  le  medesime  tabelle
 d'equiparazione.
    L'allegato  2  cit.,  contenente  le  tabelle  di equiparazione in
 questione, determina, invece, per i  farmacisti,  una  disparita'  di
 trattamento,   sotto   tale   profilo,  che  s'appalesa  illogica  ed
 ingiustificata, poiche' tratta in maniera differente personale avente
 presso  i  rispettivi  enti  di  provenienza  una  medesima posizione
 giuridica ed economica.
    Invero,   ai  sensi  dell'art.  22  del  d.p.r.  n.  128/1969,  il
 farmacista  collaboratore  degli  enti  ospedalieri   rivestiva   una
 posizione  funzionale immediatamente inferiore a quella del direttore
 di farmacia, del quale era coadiuvante, e nei cui confronti aveva  il
 dovere della sostituzione.
    Tale  posizione  funzionale  s'appalesa,  oggi,  corrispondente  a
 quella  del  farmacista  coadiutore,  la   quale,   nella   struttura
 organizzatoria  delle  unita'  sanitarie  locali,  e'  immediatamente
 inferiore a quella del farmacista dirigente (ove lo stesso allegato 2
 colloca gli ex direttori di farmacia).
    Invece  la tabella d'equiparazione contenuta nell'allegato 2 cit.,
 nella  parte  relativa  ai  farmacisti,  prevede  che  il  farmacista
 collaboratore  proveniente dall'ente ospedaliero (alla stessa stregua
 del farmacista della prima qualifica  professionale  proveniente  dal
 parastato)  vada  inquadrato nella posizione funzionale di farmacista
 collaboratore,   la   quale   costituisce   oggi,   nella   struttura
 organizzatoria delle unita' sanitarie locali, la posizione funzionale
 iniziale  del  profilo  professionale  farmacisti  di  cui  al   gia'
 menzionato  All.  1,  inferiore  rispetto  a  quella  del  farmacista
 coadiutore.
    Inoltre,  la  medesima  tabella  d'equiparazione  prevede  che  il
 farmacista dell'ottavo livello con meno  di  otto  anni  di  servizio
 presso   pubbliche  amministrazioni  ed  il  farmacista  del  settimo
 livello,  i  quali  provengano  da  ente  locale  (ad  es.:  ospedale
 neuropsichiatrico)  o dalla regione, vadano entrambi inquadrati nella
 detta posizione funzionale di farmacista coadiutore, pure se la  loro
 posizione  presso  gli  enti di provenienza, specie per il farmacista
 del  settimo  livello,  s'appalesa  corrispondente   a   quella   del
 farmacista collaboratore presso gli enti ospedalieri.
    Non   solo,   ma   per  il  personale  del  profilo  professionale
 farmacisti,  proveniente  dagli  enti  locali  o  dalle  ragioni,  e'
 previsto,   dal   citato  allegato  2,  direttamente  l'accesso  alla
 posizione funzionale intermedia di farmacista coadiutore od a  quella
 apicale  di  farmacista  dirigente,  mentre  per lo stesso personale,
 proveniente dagli enti ospedalieri, e' possibile  soltanto  l'accesso
 alla  posizione  funzionale iniziale di farmacista collaboratore od a
 quella apicale di  farmacista  dirigente  senza  la  possibilita'  di
 accesso a quella intermedia di farmacista coadiutore.
    E',   cio',  senza  che  vi  sia,  nei  rispetivi  ordinamenti  di
 provenienza, una diversificazione delle relative posizioni funzionali
 tale da giustificare il diverso trattamento.
    Conseguentemente  si  verifica,  in  pratica,  che  il  farmacista
 proveniente  da  ente  locale  (ad  es.:  ospedale  neuropsichiatrico
 provinciale),  avente una posizione funzionale di provenienza di tipo
 iniziale (ad es.:  settimo  livello  ex  d.P.R.  n.  191/1979)  viene
 inquadrato - in virtu' dell'allegato 2 piu' volte citato direttamente
 ed automaticamente nella nuova  posizione  funzionale  di  farmacista
 coadiutore (con attribuzione del decimo livello retributivo ex d.P.R.
 n.  348/1983)  e,  quindi,  in  una  posizione  funzionale  di   tipo
 intermedio,  mentre il farmacista proveniente da ente ospedaliero (ad
 es.: ospedale generale provinciale), in possesso della  qualifica  di
 farmacista  collaboratore  -  come  il ricorrente avente una medesima
 posizione funzionale di provenienza di tipo iniziale viene inquadrato
 nella  nuova  posizione  funzionale  di farmacista collaboratore (con
 attribuzione del nono livello retributivo  ex  d.P.R.  348  cit.)  e,
 quindi, nella inferiore posizione funzionale di tipo iniziale.
    E cio' si verifica anche indipendentemente dalla maggiore o minore
 anzianita'  di  servizio  degli   interessati,   essendo   presa   in
 considerazione  dall'allegato  in  questione,  per la parte in esame,
 soltanto la qualifica rivestita negli enti  di  provenienza,  con  la
 ulteriore conseguenza che puo' verificarsi che farmacisti provenienti
 da enti locali con minore anzianita'  di  servizio  siano  inquadrati
 presso   le   unita'   sanitarie  locali  nella  superiore  posizione
 funzionale rispetto a quelli  provenienti  da  enti  ospedalieri  con
 maggiore anzianita'.
    Quanto  sopra  esposto  concretizza,  ad  avviso del collegio, una
 irragionevole  ed  ingiustificabile  violazione  del   principio   di
 eguaglianza  dettato  dall'art.  3  della  Costituzione (cfr. in caso
 analogo: Corte costituzionale 5-21 luglio 1988, n. 827).
    S'appalesa violato anche l'art. 4 della Costituzione, in quanto la
 normativa suesposta, comportando per il personale  proveniente  dagli
 enti   ospedalieri   con   la   posizione  funzionale  di  farmacista
 collaboratore l'impossibilita' di continuare a  svolgere  la  propria
 funzione nella stessa pregressa posizione funzionale, lede il diritto
 costituzionalmente garantito allo  svolgimento  del  lavoro  adeguato
 alla propria possibilita' e alla propria scelta.
    La descritta situazione, infine, s'appalesa confliggente anche col
 principio  di  buon  andamento  ed   imparzialita'   della   pubblica
 amministrazione, dettato dall'art. 97 della Costituzione, non potendo
 non comprendere il buon andamento anche il concreto funzionamento dei
 pubblici  uffici  alla  stregua  di norme che, non creino irrazionali
 disparita' di trattamento  fra  dipendenti  chiamati  a  svolgere  le
 stesse  funzioni  (come  ad  es.:  farmacisti  collaboratori  ex ente
 ospedaliero e farmacisti settimo livello ex ente locale) e situazioni
 di  tensioni  nell'ambiente  di lavoro destinate a riverberarsi anche
 sul suo ordinato svogimento.
    Essendo,  per  quanto  sopra argomentato, rilevante, ai fini della
 decisione  dei  ricorsi  in  esame,   la   sollevata   questione   di
 legittimita'  costituzionale, il collegio ritiene di dover sospendere
 il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale  affinche'
 si  pronunci sulla questione stessa ai sensi dell'art. 23 della legge
 11 marzo 1953, n. 87.
                                P. Q. M.
    Previa  riunione  dei  ricorsi in epigrafe, sospende il giudizio e
 rimette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  l'esame   della
 questione  di  legittimita' costituzionale della tabella, relativa ai
 farmacisti,  ricompresa  nell'allegato  2  (contenente   disposizioni
 sull'equiparazione  delle  qualifiche  e  dei  livelli funzionali del
 personale delle unita' sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979,
 n.  761 (stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali)
 nella parte  in  cui  non  prevede  l'inquadramento  nella  posizione
 funzionale  di  farmacista coadiutore del personale proveniente dagli
 enti ospedalieri e trasferito alle uu.ss.ll. che, alla  data  del  20
 dicembre  1979,  era  in  servizio  con  la  qualifica  di farmacista
 collaboratore nell'ente di provenienza per contrasto con gli artt. 3,
 4 e 97 della Costituzione.
    Ordina  che  la  presente  decisione  sia  eseguita dall'autorita'
 amministrativa.
    Cosi'  deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 dicembre
 1989.
                         Il Presidente: GRASSI
   Il consigliere estensore: DI GIUSEPPE
   Il primo referendario: RANELLI
 90C1199