N. 646 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1989- 28 settembre 1990
N. 646 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 settembre 1990) dal tribunale amministrativo regionale delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Tontini Pier Paolo contro la u.s.l. n. 3 di Pesaro ed altre. Sanita' pubblica - Dipendenti degli enti ospedalieri trasferiti alle unita' sanitarie locali - Inquadramento dei farmacisti collaboratori provenienti dagli enti ospedalieri nella qualifica funzionale iniziale di collaboratore - Mancata previsione dell'inquadramento nella qualifica funzionale (intermedia) di farmacista coadiutore come previsto per i farmacisti provenienti dagli enti locali o dalle regioni - Ingiustificato deteriore trattamento dei farmacisti provenienti dagli enti ospedalieri rispetto ai farmacisti provenienti dagli enti locali o dalle regioni - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). (Cost., artt. 3, 4 e 97).(GU n.41 del 17-10-1990 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 454/1985 e 851/1987 proposti da Tontini Pier Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Rosella Renzini Rossi, con la stessa elettivamente domiciliato in Ancona, via Marsala, presso l'avv. Fulvio Mezzanotte, contro: l'unita' sanitaria locale n. 3, con sede in Pesaro, in persona del presidente pro-tempore del comitato di gestione, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Consoli, con lo stesso elettivamente domiciliata in Ancona, corso Garibaldi 144, presso l'avv. Amos Benni; la regione Marche, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Simonella Coen, con domicilio eletto in Ancona presso il servizio legale regionale; l'associazione dei comuni dell'unita' territoriale n. 3, con sede in Pesaro, in persona del presidente pro-tempore dell'assemblea, per l'annullamento: a) quanto al ricorso n. 454/1985: dell'inquadramento del ricorrente come effettuato dalla detta u.s.l. nonche' della nota 19 marzo 1985, n. 4355, e di ogni altro esplicito od implicito atto inerente l'inquadramento stesso; b) quanto al ricorso n. 851/1987: della deliberazione 6 aprile 1987, n. 1811, della giunta regionale Marche concernente i ruoli nominativi regionali del personale delle uu.ss.ll., nella parte in cui il ricorrente e' stato inquadrato al 1º gennaio 1983 nel ruolo sanitario - profilo farmacisti - posizione funzionale di farmacista collaboratore anziche' di farmacista coordinatore; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'u.s.l. n. 3 di Pesaro nel primo ricorso, nonche' quella della regione Marche nel secondo ricorso; Viste le memorie difensive presentate dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti delle cause; Vista la sentenza istruttoria n. 394/1986 e visti gli atti prodotti in adempimento; Udito alla pubblica udienza del 19 dicembre 1989, il magistrato relatore cons. Mario Di Giuseppe e uditi, altresi', l'avv. Rosella Renzini Rossi per il ricorrente, l'avv. Maria Antonietta Raimondi, in sostituzione dell'avv. Antonio Consoli, per l'u.s.l. resistente e l'avv. Simonella Coen per la regione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O A) Con atto notificato il 26 aprile 1985 (ricorso n. 454/1985) il ricorrente, dipendente dell'u.s.l. n. 3 di Pesaro proveniente dall'ente ospedaliero di Pesaro ove era inquadrato al decimo livello in qualita' di "farmacista collaboratore", lamentando di essersi visto applicare, senza ricevere comunicazione alcuna, il nono livello retributivo dalla busta paga del mese di febbraio 1985, ha impugnato tutti gli atti espliciti ed impliciti concernenti il proprio inquadramento, nonche' la nota 19 marzo 1985, n. 4355, esplicativa al riguardo. A sostegno del gravame sono stati dedotti: 1) violazione di legge; eccesso di potero per difetto di motivazione; errata interpretazione di legge. Ad esso ricorrente e' stato attribuito il nono livello, in luogo del decimo in godimento, di fatto e senza alcuna deliberazione, prescritta, invece, dall'art. 47 comma secondo della legge n. 833/1978. Ne' gli e' stata data comunicazione di un tale provvedimento, essendogli stato inspiegabilmente ridotto il detto livello con la menzionata busta paga. Ove cio' fosse dipeso dall'interpretazione che della tabella dell'allegato 2 al d.P.R. n. 761/1979 sembra aver fatto l'amministrazione, secondo quanto emerge dalla citata nota 19 marzo 1985, n. 4355, egli solleva questione di illegittimita' costituzionale del detto allegato per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, atteso che, in base al citato allegato, i farmacisti provenienti dagli enti locali e parastatali possono accedere alle posizioni funzionali di "coadiutore" e "direttore", mentre i farmacisti provenienti dagli enti ospedalieri (come e' del proprio caso) potrebbero accedere solo alla qualifica o posizione funzionale (iniziale) di "collaboratore" e quindi di "direttore", senza possibilita' di accedere alla posizione di "coadiutore", con l'ulteriore conseguenza che a questi ultimi farmacisti verrebbe ad essere riconosciuto il deteriore trattamento (riduzione del livello d'inquadramento dal decimo al nono) rispetto a quello attribuito agli altri; 2) violazione dell'art. 47 della legge n. 833/1978. L'allegato 2 del d.P.R. n. 761/1979, contenente le tabelle d'equiparazione da applicare al personale in occasione del trasferimento alle uu.ss.ll., prevedendo un differente inquadramento per lo stesso personale farmacista avente la medesima qualifica di "collaboratore" presso gli enti di provenienza, tradisce anche la ratio della legge istitutiva del servizio sanitario. L'art. 47 della legge n. 833/1978 di delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale include tra i principi direttivi quello di garantire, con criteri uniformi, il diritto all'esercizio dell'attivita' professionale per il personale sanitario, e gli artt. 67, comma sesto, e 68 della stessa legge dispongono che tale personale venga trasferito alle uu.ss.ll. nella posizione giuridica e funzionale rivestita presso gli enti di provenienza. La tabella d'equiparazione di cui al citato allegato, nel consentire il sopraevidenziato differente inquadramento dei farmacisti in possesso della medesima qualifica di provenienza, da una parte, concretizza un eccesso di delega legislativa, costituzionalmente sanzionabile, e, dall'altra, viola i principi sopra richiamati impedendo l'esercizio dell'attivita' professionale secondo la qualifica gia' rivestita, la quale permetteva di svolgere le funzioni proprie della stessa in base all'art. 22 del d.P.R. n. 128/1969. Il ricorrente ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati o, in subordine, per la dichiarazione di non manifesta infondatezza della sollevata questione d'incostituzionalita' e conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale, vinte le spese di giudizio. Resiste l'u.s.l. di Pesaro, la quale, con memoria depositata il 30 aprile 1986, ha eccepito: l'inammissibilita' del ricorso per mancanza di un provvedimento d'inquadramento, derivando il fatto lamentato direttamente dalla tabella d'equiparazione di cui al sopracitato allegato 2) del d.P.R. n. 761/1979; l'irricevibilita' del ricorso per carenza di legittimazione passiva, essendo soltanto la regione competente ad emanare i ruoli nominativi regionali del personale delle uu.ss.ll.; l'inammissibilita' del ricorso per carenza d'interesse ad agire, non derivando dall'impugnato provvedimento nocumento alcuno, in quanto il trattamento economico del ricorrente non ha subito dimunizioni, anzi e' aumentato; l'inammissibilita' del ricorso a causa della provvisorieta' degli attuali ruoli regionali del personale sanitario delle uu.ss.ll. Con sentenza 2 ottobre 1986, n. 394, questo tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico della detta u.s.l., la quale ha adempiuto. B) Con atto notificato in data 10 luglio 1987 (ricorso n. 851/1987) il ricorrente ha impugnato, altresi', la deliberazione 6 aprile 1987, n. 1811, della giunta regionale delle Marche, concernente la pubblicazione dei ruoli nominativi regionali del personale delle uu.ss.ll., nella parte relativa al proprio inquadramento, dal 1º gennaio 1983, nel ruolo sanitario, profilo dei farmacisti e posizione funzionale di farmacista collaboratore anziche' di farmacista coadiutore. A sostegno del gravame sono stati dedotti: violazione ed errata interpretazione dell'art. 47 della legge n. 833/1978 e dell'art. 66 del d.P.R. n. 761/1979; eccesso di potere per difetto e contraddittorieta' di motivazione. Con il nuovo inquadramento esso ricorrente e' stato portato dal decimo livello al nono livello, corrispondente alla posizione funzionale di farmacista collaboratore e con la impugnata deliberazione regionale e' stata disposta la propria iscrizione nei ruoli regionali nella detta posizione funzionale di farmacista collaboratore del ruolo sanitario, profilo farmacisti. Tali inquadramento ed iscrizione sono frutto della applicazione della normativa contenuta nell'allegato 2 del d.P.R. n. 761/1979, recante le tabelle d'equiparazione per il passaggio dei farmacisti dagli enti di originaria appartenenza alle uu.ss.ll. Detta normativa e', pero', da ritenere costituzionalmente illegittima per le stesse ragioni fatte valere col primo ricorso, sia per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, sia per eccesso di delega, sicche' il ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, previa rimessione - se necessario - degli atti di causa alla Corte costituzionale per l'esame delle sollevate questioni di costituzionalita'. Con memoria depositata in data 5 dicembre 1989 la resistente regione ha concluso, a sua volta, per la reiezione del ricorso, trovando l'atto impugnato fondamento nell'allegato 2 piu' volte citato. Con memoria depositata in data 5 dicembre 1989, per entrambi i ricorsi, il ricorrente ha controdedotto in ordine alle eccezioni sollevate dalla resistente u.s.l. ed ha insistito sulle sollevate questioni d'incostituzionalita'. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 1989, esperita congiuntamente la discussione orale, le cause sono state poste in decisione. DIRITTO I ricorsi possono essere riuniti perche' evidentemente connessi. Il primo di essi (n. 454/1985) e' volto all'annullamento degli atti dell'u.s.l. di Pesaro d'inquadramento del ricorrente, farmacista collaboratore proveniente da ente ospedaliero, nel nono livello retributivo-funzionale. Il secondo (n. 851/1987) e' volto all'annullamento della deliberazione della regione Marche, concernente la pubblicazione dei ruoli nominativi regionali del personale delle unita' sanitarie locali nella parte concernente l'iscrizione del ricorrente nel ruolo sanitario, profilo farmacisti e posizione funzionale di farmacista collaboratore. Con entrambi i gravami, in definitiva, il ricorrente sostiene di dover essere inquadrato nel superiore livello ed iscritto nella posizione funzionale di farmacista coadiutore, rivestendo nell'ente di provenienza la posizione funzionale immediatamente inferiore a quella del direttore di farmacia cosi' come ora e' per il farmacista coadiutore nelle uu.ss.ll. Nel primo dei ricorsi in esame la resistente u.s.l. eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilita' del gravame per mancanza di un provvedimento d'inquadramento, essendo derivato il fatto lamentato (della riduzione del livello retributivo) direttamente dalla tabella d'equiparazione contenuta nell'allegato 2 del d.P.R. n. 761/1979. L'eccezione va disattesa. Sta di fatto, ed anzi e' asserito dalla stessa resistente nella relazione depositata in data 11 dicembre 1986 in adempimento alla disposta istruttoria, che al ricorrente e' stato attribuito il nono livello retributivo (corrispondente alla posizione funzionale di farmacista collaboratore), in applicazione del d.P.R. n. 348/1983, a regime dal 1º gennaio 1985. Dunque, si e' comunque verificato un comportamento provvedimentale, determinativo del nuovo trattamento economico in corrispondenza della valutazione della posizione funzionale del ricorrente, cui e' seguita la modifica del suo trattamento economico, tale da dare luogo quanto meno ad una determinazione implicita, la cui conoscenza legittima l'interessato a proporre impugnazione. Eccepisce, in secondo luogo, la medesima u.s.l. l'irricevibilita' del ricorso, per carenza di legittimizione passiva, essendo soltanto la regione competente ad emanare i ruoli nominativi regionali del personale delle uu.ss.ll. Precisato che l'irricevibilita' attiene alla tempestivita' della notifica dell'atto introduttivo del ricorso, nel caso di specie non sussiste inammissibilita' per difetto di legittimazione passiva, sia perche' il provvedimento implicito od il comportamento provvedimentale in questione e' stato posto in essere dalla stessa u.s.l., sia perche' la competenza della regione ad emanare i detti ruoli non esclude che il relativo personale conservi il rapporto di dipendenza con le rispettive unita' sanitarie locali. In terzo luogo, la resistente u.s.l. eccepisce l'inammissibilita' del gravame per carenza d'interesse, in quanto al ricorrente non sarebbe derivato alcun nocumento non avendo il suo trattamento economico subito diminuzioni. Anche tale eccezione va disattesa, poiche' il ricorso non e' volto a censurare una diminuzione del trattamento economico, bensi' all'annullamento di un inquadramento - cui corrisponde il trattamento economico - ritenuto dal ricorrente lesivo della sua posizione funzionale. Infine, va disattesa anche l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso, sollevata dalla medesima u.s.l., per la provvisorieta' dei ruoli regionali del personale sanitario. Indipendentemente o meno dalla provvisorieta' di tali ruoli, infatti, l'attivita' provvedimentale dell'u.s.l. ha inciso la sfera degli interessi del ricorrente in maniera diretta, attuale e concreta, tanto da non poter essere ritenuta ad effetto neutro o semplicemente soprassessorio. Sia il primo ricorso che il secondo possono essere congiuntamente esaminati nel merito, involgendo entrambi la medesima questione concernente l'esatto inquadramento presso le unita' sanitarie locali d'esso ricorrente, proveniente da soppresso ente ospedaliero ove rivestiva la qualifica di "farmacista collaboratore". Come fatto rilevare dalle resistenti u.s.l. di Pesaro e regione Marche, tale inquadramento deve avvenire facendo applicazione delle tabelle d'equiparazione contenute nell'allegato 2 del d.P.R. n. 761/1979 in connessione con le tabelle delle posizioni funzionali contenute nell'allegato 1 dello stesso decreto. Orbene, nel detto allegato 1, la tabella B del ruolo sanitario prevede, per il profilo professionale "farmacisti", tre posizioni funzionali: farmacista dirigente; farmacista coadiutore; farmacista collaboratore. Nel detto allegato 2, poi, la tabella d'equiparazione del personale "farmacisti", proveniente dagli enti i cui servizi sono stati trasferiti alle unita' sanitarie locali, prevede quattro livelli di equiparazione: uno apicale, due intermedi ed uno iniziale. La stessa tabella prevede che il personale proveniente dagli enti ospedalieri con qualifica di farmacista collaboratore (come il ricorrente), sia equiparato al personale proveniente dal parastato con qualifica di farmacista della prima qualifica professionale, e che entrambi siano inclusi nell'iniziale livello d'equiparazione. Ne consegue che il personale appartenente a tali ultime qualifiche va inquadrato, secondo il combinato disposto delle relative tabelle di cui ai citati allegati 1 e 2, nella posizione funzionale di farmacista collaboratore, la quale costituisce la posizione iniziale del profilo professionale farmacisti nella struttura organizzatoria delle unita' sanitarie locali. Stante alla tassativa previsione in parte qua dell'allegato 2 piu' volte citato, dunque, l'inquadramento del ricorrente deve essere ritenuto corretto. Questi, pero', solleva questione di legittimita' costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. n. 761/1979, limitatamente alla parte concernente il personale farmacisti, per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, oltreche' per eccesso di delega rispetto agli artt. 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il collegio ritiene che la questione non sia manifestamente infondata. Ed infatti, l'art. 67 cit. dispone, al sesto comma, che il personale dei soppressi enti mutualistici e gestioni sanitarie e' trasferito alle unita' sanitarie locali in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento, secondo le tabelle d'equiparazione previste dall'art. 47 della legge stessa. Ugualmente l'art. 68 cit. dispone, al quarto comma, che il personale degli enti locali e' assegnato alle unita' sanitarie locali nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le medesime tabelle d'equiparazione. L'allegato 2 cit., contenente le tabelle di equiparazione in questione, determina, invece, per i farmacisti, una disparita' di trattamento, sotto tale profilo, che s'appalesa illogica ed ingiustificata, poiche' tratta in maniera differente personale avente presso i rispettivi enti di provenienza una medesima posizione giuridica ed economica. Invero, ai sensi dell'art. 22 del d.p.r. n. 128/1969, il farmacista collaboratore degli enti ospedalieri rivestiva una posizione funzionale immediatamente inferiore a quella del direttore di farmacia, del quale era coadiuvante, e nei cui confronti aveva il dovere della sostituzione. Tale posizione funzionale s'appalesa, oggi, corrispondente a quella del farmacista coadiutore, la quale, nella struttura organizzatoria delle unita' sanitarie locali, e' immediatamente inferiore a quella del farmacista dirigente (ove lo stesso allegato 2 colloca gli ex direttori di farmacia). Invece la tabella d'equiparazione contenuta nell'allegato 2 cit., nella parte relativa ai farmacisti, prevede che il farmacista collaboratore proveniente dall'ente ospedaliero (alla stessa stregua del farmacista della prima qualifica professionale proveniente dal parastato) vada inquadrato nella posizione funzionale di farmacista collaboratore, la quale costituisce oggi, nella struttura organizzatoria delle unita' sanitarie locali, la posizione funzionale iniziale del profilo professionale farmacisti di cui al gia' menzionato All. 1, inferiore rispetto a quella del farmacista coadiutore. Inoltre, la medesima tabella d'equiparazione prevede che il farmacista dell'ottavo livello con meno di otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni ed il farmacista del settimo livello, i quali provengano da ente locale (ad es.: ospedale neuropsichiatrico) o dalla regione, vadano entrambi inquadrati nella detta posizione funzionale di farmacista coadiutore, pure se la loro posizione presso gli enti di provenienza, specie per il farmacista del settimo livello, s'appalesa corrispondente a quella del farmacista collaboratore presso gli enti ospedalieri. Non solo, ma per il personale del profilo professionale farmacisti, proveniente dagli enti locali o dalle ragioni, e' previsto, dal citato allegato 2, direttamente l'accesso alla posizione funzionale intermedia di farmacista coadiutore od a quella apicale di farmacista dirigente, mentre per lo stesso personale, proveniente dagli enti ospedalieri, e' possibile soltanto l'accesso alla posizione funzionale iniziale di farmacista collaboratore od a quella apicale di farmacista dirigente senza la possibilita' di accesso a quella intermedia di farmacista coadiutore. E', cio', senza che vi sia, nei rispetivi ordinamenti di provenienza, una diversificazione delle relative posizioni funzionali tale da giustificare il diverso trattamento. Conseguentemente si verifica, in pratica, che il farmacista proveniente da ente locale (ad es.: ospedale neuropsichiatrico provinciale), avente una posizione funzionale di provenienza di tipo iniziale (ad es.: settimo livello ex d.P.R. n. 191/1979) viene inquadrato - in virtu' dell'allegato 2 piu' volte citato direttamente ed automaticamente nella nuova posizione funzionale di farmacista coadiutore (con attribuzione del decimo livello retributivo ex d.P.R. n. 348/1983) e, quindi, in una posizione funzionale di tipo intermedio, mentre il farmacista proveniente da ente ospedaliero (ad es.: ospedale generale provinciale), in possesso della qualifica di farmacista collaboratore - come il ricorrente avente una medesima posizione funzionale di provenienza di tipo iniziale viene inquadrato nella nuova posizione funzionale di farmacista collaboratore (con attribuzione del nono livello retributivo ex d.P.R. 348 cit.) e, quindi, nella inferiore posizione funzionale di tipo iniziale. E cio' si verifica anche indipendentemente dalla maggiore o minore anzianita' di servizio degli interessati, essendo presa in considerazione dall'allegato in questione, per la parte in esame, soltanto la qualifica rivestita negli enti di provenienza, con la ulteriore conseguenza che puo' verificarsi che farmacisti provenienti da enti locali con minore anzianita' di servizio siano inquadrati presso le unita' sanitarie locali nella superiore posizione funzionale rispetto a quelli provenienti da enti ospedalieri con maggiore anzianita'. Quanto sopra esposto concretizza, ad avviso del collegio, una irragionevole ed ingiustificabile violazione del principio di eguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione (cfr. in caso analogo: Corte costituzionale 5-21 luglio 1988, n. 827). S'appalesa violato anche l'art. 4 della Costituzione, in quanto la normativa suesposta, comportando per il personale proveniente dagli enti ospedalieri con la posizione funzionale di farmacista collaboratore l'impossibilita' di continuare a svolgere la propria funzione nella stessa pregressa posizione funzionale, lede il diritto costituzionalmente garantito allo svolgimento del lavoro adeguato alla propria possibilita' e alla propria scelta. La descritta situazione, infine, s'appalesa confliggente anche col principio di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione, dettato dall'art. 97 della Costituzione, non potendo non comprendere il buon andamento anche il concreto funzionamento dei pubblici uffici alla stregua di norme che, non creino irrazionali disparita' di trattamento fra dipendenti chiamati a svolgere le stesse funzioni (come ad es.: farmacisti collaboratori ex ente ospedaliero e farmacisti settimo livello ex ente locale) e situazioni di tensioni nell'ambiente di lavoro destinate a riverberarsi anche sul suo ordinato svogimento. Essendo, per quanto sopra argomentato, rilevante, ai fini della decisione dei ricorsi in esame, la sollevata questione di legittimita' costituzionale, il collegio ritiene di dover sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione stessa ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Previa riunione dei ricorsi in epigrafe, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale della tabella, relativa ai farmacisti, ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sull'equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unita' sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle uu.ss.ll. che, alla data del 20 dicembre 1979, era in servizio con la qualifica di farmacista collaboratore nell'ente di provenienza per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 dicembre 1989. Il Presidente: GRASSI Il consigliere estensore: DI GIUSEPPE Il primo referendario: RANELLI 90C1199