N. 449 ORDINANZA 26 settembre - 12 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato di appello - Rito camerale - Ordinanza immediatamente esecutiva nonostante ricorso per Cassazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione (sezione prima del 9 gennaio 1990) - Erronea interpretazione della norma impugnata - Manifesta infondatezza. (C.P.P. 1988, artt. 443, primo comma, 599 e 127, ottavo comma). (Cost., art. 27, secondo comma).(GU n.41 del 17-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo comma, del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dalla Corte d'Appello di Napoli nel procedimento penale a carico di De Luca Luigi, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha sollevato, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che all'esito del giudizio abbreviato di appello, con il rito della camera di consiglio, il provvedimento decisorio finale rivesta la forma di un'ordinanza immediatamente esecutiva, nonostante ricorso per cassazione, salvo contrario decreto del giudice; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che la Corte remittente fonda le proprie censure sul convincimento che la decisione in camera di consiglio adottata dal giudice di appello a norma dell'art. 599 del codice di procedura penale, quando il gravame e' stato interposto avverso una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato (art. 443, quarto comma), debba assumere la forma dell'ordinanza immediatamente esecutiva nonostante ricorso per cassazione, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato (art. 127, ottavo comma); che tale convincimento e' palesemente errato in quanto la regola generale posta dall'art. 605, primo comma impone che la decisione in camera di consiglio prevista dall'art. 599 sia assunta con sentenza: "fuori dai casi previsti dall'art. 604, il giudice di appello pronuncia sentenza"; che, del resto, nelle stesso senso si e' gia' pronunciata la Corte di Cassazione (sez. prima, 9 gennaio 1990, Patane'); che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1216