N. 449 ORDINANZA 26 settembre - 12 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato di appello -
 Rito camerale - Ordinanza immediatamente esecutiva nonostante ricorso
 per Cassazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di
 cassazione (sezione prima del 9 gennaio 1990) - Erronea
 interpretazione della norma impugnata - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P. 1988, artt. 443, primo comma, 599 e 127, ottavo comma).
 
 (Cost., art. 27, secondo comma).
(GU n.41 del 17-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 443, quarto
 comma, 599 e 127, ottavo  comma,  del  codice  di  procedura  penale,
 promosso  con  l'ordinanza  emessa  il  6  febbraio  1990 dalla Corte
 d'Appello di Napoli nel procedimento  penale  a  carico  di  De  Luca
 Luigi,  iscritta  al  n. 246 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  la  Corte  di  appello  di  Napoli ha sollevato, in
 riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, questione
 di  legittimita'  costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e
 127, ottavo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
 prevedono  che  all'esito  del giudizio abbreviato di appello, con il
 rito della camera di consiglio,  il  provvedimento  decisorio  finale
 rivesta la forma di un'ordinanza immediatamente esecutiva, nonostante
 ricorso per cassazione, salvo contrario decreto del giudice;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  la Corte remittente fonda le proprie censure sul
 convincimento che la decisione in camera di  consiglio  adottata  dal
 giudice  di  appello  a  norma  dell'art. 599 del codice di procedura
 penale, quando il gravame e' stato interposto  avverso  una  sentenza
 pronunciata  a  seguito  di  giudizio  abbreviato  (art.  443, quarto
 comma),  debba  assumere  la  forma   dell'ordinanza   immediatamente
 esecutiva  nonostante  ricorso  per cassazione, a meno che il giudice
 che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato (art. 127,
 ottavo comma);
      che tale convincimento e' palesemente errato in quanto la regola
 generale posta dall'art. 605, primo comma impone che la decisione  in
 camera  di consiglio prevista dall'art. 599 sia assunta con sentenza:
 "fuori dai  casi  previsti  dall'art.  604,  il  giudice  di  appello
 pronuncia sentenza";
      che,  del  resto,  nelle  stesso senso si e' gia' pronunciata la
 Corte di Cassazione (sez. prima, 9 gennaio 1990, Patane');
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
 Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 443,  quarto  comma,  599  e  127,  ottavo
 comma,  del  codice  di  procedura  penale, sollevata, in riferimento
 all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello
 di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1216