N. 475 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Ammissione al rito abbreviato Consenso o dissenso del p.m. - Criteri - Preclusione al giudice della valutazione sulla fondatezza del rifiuto - Censura di norme di non diretta applicazione nel giudizio a quo Manifesta inammissibilita'. (C.P.P. artt. 438, 439, 440 e 442). (Cost., artt. 3, 24, 102 e 111).(GU n.43 del 31-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Patti faceva notificare nei confronti di Foraci Antonino decreto di citazione a giudizio, contenente l'avviso previsto dall'art. 555, primo comma, lettera e, del codice di procedura penale; che, non essendosi avuta nei quindici giorni da tale notificazione ne' richiesta di giudizio abbreviato ne' richiesta di "patteggiamento", gli atti venivano trasmessi al Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, il quale all'udienza dibattimentale disponeva il rinvio del processo e la rinnovazione della citazione; e che, alla successiva udienza, l'imputato formulava, prima dell'apertura del dibattimento, richiesta di giudizio abbreviato, cui il pubblico ministero si opponeva; che, con ordinanza del 29 marzo 1990, il Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "in quanto le norme censurate non dettano i criteri in base ai quali il p.m. debba esprimere consenso o dissenso all'ammissione del rito abbreviato e precludono al giudice ogni valutazione sulla fondatezza di tale rifiuto"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi "integralmente" all'atto di intervento depositato in relazione ad "identica questione" sollevata dal Pretore di Rieti con ordinanza del 4 gennaio 1990 (R.O.145 del 1990); Considerato che, non avendo l'imputato formulato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di citazione richiesta di giudizio abbreviato, resterebbe comunque preclusa la possibilita' di presentare la richiesta durante la fase degli atti preliminari al dibattimento (v. artt. 555, primo comma, lettera e, 557 e 560, primo comma); che, pertanto, le norme denunciate non potrebbero ricevere applicazione nel processo a quo, con conseguente manifesta inammissibilita' della questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, con ordinanza del 29 marzo 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1242