N. 475 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Ammissione al rito abbreviato
 Consenso o dissenso del p.m. - Criteri - Preclusione al giudice
 della valutazione sulla fondatezza del rifiuto - Censura di norme di
 non diretta applicazione nel giudizio  a quo Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P. artt. 438, 439, 440 e 442).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 102 e 111).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440
 e 442 del codice di procedura penale, promosso con  ordinanza  emessa
 il  29  marzo  1990 dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso
 nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta  al  n.
 353 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Procuratore  della Repubblica presso la Pretura
 circondariale di Patti faceva  notificare  nei  confronti  di  Foraci
 Antonino   decreto  di  citazione  a  giudizio,  contenente  l'avviso
 previsto dall'art.  555,  primo  comma,  lettera  e,  del  codice  di
 procedura penale;
      che,   non   essendosi   avuta   nei  quindici  giorni  da  tale
 notificazione ne' richiesta di giudizio abbreviato ne'  richiesta  di
 "patteggiamento",  gli  atti venivano trasmessi al Pretore di Patti -
 Sezione distaccata  di  Naso,  il  quale  all'udienza  dibattimentale
 disponeva il rinvio del processo e la rinnovazione della citazione;
      e  che,  alla  successiva  udienza,  l'imputato formulava, prima
 dell'apertura del dibattimento, richiesta di giudizio abbreviato, cui
 il pubblico ministero si opponeva;
      che,  con  ordinanza  del  29  marzo 1990, il Pretore di Patti -
 Sezione distaccata di Naso, ha sollevato, in riferimento  agli  artt.
 3,  24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' degli
 artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "in  quanto
 le  norme  censurate  non  dettano i criteri in base ai quali il p.m.
 debba  esprimere  consenso  o  dissenso   all'ammissione   del   rito
 abbreviato  e precludono al giudice ogni valutazione sulla fondatezza
 di tale rifiuto";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, riportandosi "integralmente" all'atto di intervento depositato
 in relazione ad "identica questione" sollevata dal Pretore  di  Rieti
 con ordinanza del 4 gennaio 1990 (R.O.145 del 1990);
    Considerato  che,  non  avendo l'imputato formulato entro quindici
 giorni dalla notificazione del  decreto  di  citazione  richiesta  di
 giudizio  abbreviato, resterebbe comunque preclusa la possibilita' di
 presentare la richiesta durante la fase  degli  atti  preliminari  al
 dibattimento  (v. artt. 555, primo comma, lettera e, 557 e 560, primo
 comma);
      che,  pertanto,  le  norme  denunciate  non  potrebbero ricevere
 applicazione  nel  processo  a   quo,   con   conseguente   manifesta
 inammissibilita' della questione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438,  439,  440  e  442  del
 codice  di  procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
 24, 102 e 111 della Costituzione, dal  Pretore  di  Patti  -  Sezione
 distaccata di Naso, con ordinanza del 29 marzo 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1242