N. 476 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Possibilita' di valutazione da parte del giudice - Applicazione della diminuzione di pena - Esclusione norme non direttamente applicabili nei giudizi a quibus Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., artt. 438, 439, 440 e 442). (Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111).(GU n.43 del 31-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Del Bergiolo Aldo, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Patti, con ordinanza del 16 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, "nelle parti in cui non prevedono che il P.M. in caso di dissenso deve enunciare le ragioni e nelle parti in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso e possa, quindi, applicare la diminuzione di pena prevista per l'ipotesi di consenso del P.M."; e che un'analoga questione ha sollevato il Tribunale di Massa con ordinanza del 27 aprile 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, "nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del P.M. e non prevede alcun controllo del giudice su tale potere vincolante"; che nel giudizio promosso dal Tribunale di Patti e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi "integralmente" all'atto di intervento depositato con riguardo "ad identica questione" sollevata dal Pretore di Rieti con ordinanza del 4 gennaio 1990 (R.O. 145 del 1990); Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti; che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del codice di procedura penale, rito in ordine al quale "il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma" dello stesso codice, donde l'impossibilita' per gli artt. 438, 439, 440 e 442 di esso di ricevere diretta applicazione nei giudizi a quibus (v. sentenza n. 183 del 1990; ordinanze nn. 252, 300 e 386 del 1990); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Patti con ordinanza del 16 febbraio 1990 e dal Tribunale di Massa con ordinanza del 27 aprile 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1243