N. 481 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta
 delle parti - Trasferimento di potere giurisdizionale alle parti -
 Valutazione della congruita' della pena da parte del giudice -
 Condanna dell'imputato alle spese processuali in favore della parte
 civile - Mancata previsione - Questioni gia' decise con declaratorie
 di illegittimita' costituzionale e di infondatezza (sentenze nn. 313
 e 443 del 1990) - Manifesta inammissibilita' e manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 444).
 
 (Cost., artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  21  febbraio
 1990  dal  Pretore  di  Vasto, nel procedimento penale a carico di Di
 Martino Filomena, iscritta al n. 351 del registro  ordinanze  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 24, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Vasto,  con ordinanza emessa il 21
 febbraio 1990, ha promosso questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  444 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 13, 24, 25,
 101, 102 e 111 della Costituzione;
      che  il  Pretore  lamenta  che  la norma denunziata consente una
 comminatoria  di  pena  senza  giudizio  di  colpevolezza;  opera  un
 trasferimento del potere giurisdizionale alle parti; priva il giudice
 del potere di irrogare  una  pena  adeguata;  limita  l'esperibilita'
 dell'azione civile nel processo penale;
    Considerato   che   per   quanto  si  riferisce  alla  valutazione
 concernente l'adeguatezza della pena richiesta dalle parti, la  Corte
 ha   gia'   dichiarato,   con   sentenza   26  giugno  1990,  n.  313
 l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 444  cod.
 proc.  pen.,  nella  parte  in  cui  non prevede che il giudice possa
 valutare la congruita' della pena di cui  le  parti  hanno  richiesto
 l'applicazione;
      che  per  quanto riguarda l'esperibilita' dell'azione civile nel
 processo penale questa Corte, con sentenza  443  del  1990,  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444, secondo
 comma, secondo periodo, del codice di procedura penale,  nella  parte
 in  cui  non  prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento
 delle spese processuali in  favore  della  parte  civile,  salvo  che
 ritenga  di  disporne,  per  giusti motivi, la compensazione totale o
 parziale;
      che,  per  quanto  si  riferisce  alle altre questioni sollevate
 dall'ordinanza,   le   stesse   sentenze    ne    hanno    dichiarato
 l'infondatezza,  ne'  l'ordinanza  ha  prospettato  ragioni o profili
 nuovi;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale.
                             PER QUESTI MOTIVI
                          LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  444  c.p.p.,  sollevate  dal
 Pretore  di  Vasto con l'ordinanza in epigrafe, perche' e' gia' stata
 dichiarata, con sentenza 26 giugno  1990,  n.  313,  l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura
 penale 1988, nella parte in cui non  prevede  che  il  giudice  possa
 valutare  la  congruita'  della  pena di cui le parti hanno richiesto
 l'applicazione e perche', con sentenza n. 443 del 1990, e' stata gia'
 dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dello  stesso  articolo
 nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato  al
 pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo
 che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o
 parziale;
    Dichiara  la manifesta infondatezza di tutte le altre questioni di
 legittimita' costituzionale del medesimo  articolo,  sollevate  dalla
 stessa ordinanza in riferimento agli artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111
 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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