N. 482 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena - Ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale del
 condannato anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione
 della pena o per presofferta custodia cautelare Richiamo alla
 giurisprudenza della Corte (sentenza n. 303/1990) - Inammissibile
 sindacato nel merito delle statuizioni della Corte adottate con la
 sentenza n. 569/1989 - Arbitrario esercizio del giudizio incidentale
 di legittimita' costituzionale - Elusione della forza cogente della
 pronunciata declaratoria d'illegittimita' costituzionale - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma, come
 risultante a seguito della sentenza n. 569/1989 della Corte
 costituzionale)
 
 (Cost. art. 27).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 47, terzo e
 quarto comma, della legge 10 ottobre 1986,  n.  663  (Modifiche  alla
 legge  sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
 privative e limitative della liberta'), che ha modificato la legge 26
 luglio  1975,  n.  354  (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
 esecuzione delle misure privative e  limitative  della  liberta'),  a
 seguito  della  sentenza  della Corte Costituzionale n. 569 del 1989,
 promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23 marzo 1990 dal Tribunale  di
 sorveglianza  di  Torino  nei procedimenti di sorveglianza relativi a
 Piromalli Domenica e Bresciani Mariuccia, iscritte ai nn. 403  e  404
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  sorveglianza  di Torino, con due
 ordinanze emesse il 23 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento  agli
 artt.   3   e   27  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto  comma,  della  legge  10
 ottobre  1986,  n.  663,  a  seguito  delle modifiche apportate dalla
 sentenza della Corte Costituzionale n. 569 del 1989, nella  parte  in
 cui   ammette   all'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  il
 condannato anche indipendentemente dalla  detenzione  per  espiazione
 della pena o per presofferta custodia cautelare;
      che  secondo il Tribunale, in base alla normativa denunziata, il
 condannato in stato  di  liberta'  che  non  abbia  nemmeno  sofferto
 custodia  cautelare  puo' formulare (sussistendo le altre condizioni)
 istanza di affidamento in prova senza necessita' di  osservazione  in
 un istituto carcerario, laddove il condannato alla stessa pena che si
 trovi in un istituto carcerario potra'  proporre  la  stessa  istanza
 solo a seguito del periodo di osservazione carceraria, con disparita'
 di trattamento del tutto irragionevole ed in contrasto col  principio
 d'eguaglianza;
      che  per lo stesso Tribunale nell'ordinamento non v'e' norma che
 preveda un'osservazione della personalita' del condannato durante  la
 liberta'  (a parte l'art. 47- bis della legge n. 663 relativo ai soli
 tossicodipendenti o alcooldipendenti per i quali peraltro sia in atto
 un  programma  terapeutico di recupero), di modo che l'affidamento in
 prova si tradurrebbe in una vera e propria  rinunzia  dello  Stato  a
 svolgere un ruolo attivo nella funzione rieducativa della pena;
      che  tanto  la discriminazione quanto la violazione dell'art. 27
 Cost. deriverebbero dalla sentenza n. 569 del 1989, con la  quale  la
 Corte  Costituzionale ha ammesso all'affidamento in prova al servizio
 sociale il condannato, anche indipendentemente dalla  detenzione  per
 espiazione di pena o per presofferta custodia cautelare.
    Considerato  che,  secondo  quanto  questa  Corte  ha ritenuto con
 l'ordinanza n. 303 del 1990, non sussiste la  lamentata  lesione  del
 principio   d'eguaglianza,   in   quanto  la  previsione  di  diversi
 presupposti per la concessione dell'affidamento in prova (valutazione
 del  comportamento  tenuto  in  liberta', da un lato, osservazione in
 istituto, dall'altro) assolve all'esigenza di  disciplinare  in  modo
 differenziato  le  diverse  situazioni  (stato di liberta' o stato di
 detenzione) in cui  puo'  versare  il  condannato  al  momento  della
 presentazione della domanda di affidamento in prova;
      che  non  e'  irrazionale  che  il  comportamento del condannato
 ancora in stato di liberta' sia valutato sulla base dei comportamenti
 tenuti in liberta';
      che non risulta violato neppure l'art. 27 della Costituzione, in
 quanto questa Corte recentemente ha sottolineato:
        a)  "la  finalita'  rieducativa  della pena potrebbe... essere
 ostacolata proprio da una  sottoposizione  a  regime  carcerario  del
 condannato gia' in custodia cautelare" (ordinanza n. 411 del 1989);
        b)  "in  una  misura  di  trattamento  extra carcerario la pur
 imprescindibile  valutazione  della  personalita'  puo'  essere  piu'
 opportunamente  condotta  in  liberta',  sia  per  i  condizionamenti
 indotti dalla detenzione, che spesso  generano  psicosi  erroneamente
 interpretabili  come  segno  di  ravvedimento,  sia  per  evitare  al
 condannato, che abbia possibilita' di recupero, di subire la  nefasta
 influenza  criminogena dell'ambiente carcerario" (sentenza n. 569 del
 1989);
      che  comunque le censure formulate nelle ordinanze di rimessione
 sono, all'evidenza, rivolte a sindacare le statuizioni adottate dalla
 Corte con la menzionata sentenza n. 569 del 1989;
      che,   pertanto,  il  meccanismo  del  giudizio  incidentale  di
 legittimita' costituzionale risulta,  nella  specie,  arbitrariamente
 attivato  per  esercitare,  in  forma  surrettizia,  un sindacato del
 merito di una decisione costituzionale di accoglimento;
      che  siffatto  sindacato  e'  assolutamente precluso dal sistema
 risultante dagli artt. 136, primo comma e  137,  terzo  comma,  della
 Costituzione  e  30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i
 quali  pongono  il   principio   della   non   impugnabilita'   delle
 declaratorie di illegittimita' della Corte Costituzionale;
      che,  invero,  il  fine  cui  mira  la  proposta  impugnativa e'
 soltanto quello di una sostanziale elusione della forza cogente (  ex
 art.  136  Cost.)  della  pronunciata  declaratoria  d'illegittimita'
 costituzionale;
      che, di conseguenza, la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata dal Tribunale  di  sorveglianza  di  Torino  va  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale;
                             PER QUESTI MOTIVI
                          LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della
 legge  10  ottobre  1986,  n.  663,  come  risultante a seguito della
 sentenza n. 569 del 1989 della  Corte  Costituzionale,  promossa  dal
 Tribunale di sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe, in
 riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1249