N. 486 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Espropriazione - Mancanza della determinazione, comunicazione e
 pubblicazione dell'indennita' di stima - Possibilita' di adire la
 corte d'appello - Preclusione - Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 67/1990) - Questione
 analoga gia' dichiarata inammissibile (ordinanza n. 235/1990)
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, come modificato
 dall'art. 14 della legge  28 gennaio 1977, n. 10).
 
 (Cost., art. 24).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19, primo
 comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
 dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme sulla espropriazione per
 pubblica utilita', modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto  1942,
 n.  1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed
 autorizzazione di  spesa  per  interventi  straordinari  nel  settore
 dell'edilizia   residenziale,   agevolata   e   convenzionata),  come
 modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
 la  edificabilita'  dei  suoli),  promosso  con ordinanza emessa il 6
 aprile 1990 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento  civile
 vertente  tra  Giuseppe  Kraner  ed  altri  e  il Comune di Tarvisio,
 iscritta al n. 380 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25, prima serie speciale,
 dell'anno 1990.
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore.
    Ritenuto  che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza in data
 6 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
 modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sotto  il
 profilo  che, precludendo agl'interessati, pur dopo l'espropriazione,
 in  mancanza  della  determinazione,  comunicazione  e  pubblicazione
 dell'indennita' di stima, la possibilita' di adire la Corte d'appello
 per  ottenere  la  giusta   indennita',   viola   l'art.   24   della
 Costituzione;
    Considerato  che  questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha
 dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   della   disposizione
 impugnata,  nella  parte  in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione,
 non consente  agli  aventi  diritto  di  agire  in  giudizio  per  la
 determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di stima;
      che,  successivamente,  questione  analoga  e'  stata dichiarata
 manifestamente inammissibile con ordinanza n. 235 del 1990;
      che,  pertanto,  anche la questione ora sollevata, va dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22
 ottobre   1971,  n.  865  (Programmi  e  coordinamento  dell'edilizia
 residenziale  pubblica;  norme  sulla  espropriazione  per   pubblica
 utilita',  modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150,
 l. 18 aprile  1962,  n.  167,  l.  29  settembre  1964,  n.  847,  ed
 autorizzazione  di  spesa  per  interventi  straordinari  nel settore
 dell'edilizia  residenziale,   agevolata   e   convenzionata),   come
 modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
 la edificabilita' dei suoli), gia'  dichiarato  illegittimo,  con  la
 sentenza  n.  67  del  1990,  nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta
 espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio
 per la determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di
 stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione  sollevata,
 in  riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello
 di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1253