N. 653 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 1990
N. 653 Ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Camelia Raniero ed altri Processo penale - Incidente probatorio - Richiesta del p.m. Notifica all'indagato - Omessa previsione per il difensore Termine di due giorni da tale incombente per presentare deduzioni - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega. (C.P.P. 1988, art. 395). (Cost., artt. 24 e 76).(GU n.43 del 31-10-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI (A) scioglimento della riserva; PREMESSO Il p.m., nel corso del procedimento a carico di Camelia Raniero, Agrestini Adelmo e Bovini Marcello indagati per il reato di cui all'art. 589 del c.p. ha formulato richiesta di incidente probatorio, ex art. 393 del c.p.c., a questo giudice per le indagini preliminari, al fine di accertare la dinamica del sinistro oggetto del procedimento medesimo; A seguito di tale richiesta notificato alle persone sottoposte ad indagine, il giudice, previa ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio, ha fissato l'udienza del 19 luglio 1990; Nel corso di questa l'avv. Luca Maori difensore di uno degli indagati ha eccepito la nullita' dell'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio "in quanto la richiesta del p.m. non e' stata notificata anche al difensore"; In subordine ha chiesto la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione del disposto dell'art. 24 della Costituzione. "in relazione all'art. 396 del c.p.p. stante l'impossibilita' della difesa, in assenza di notifica di poter presentare le proprie deduzioni sull'ammissibilita' e fondatezza della richiesta di incidente probatorio"; O S S E R V A L'eccezione di nullita' dell'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio sollevata con riferimento alla mancata notifica della richiesta di incidente probatorio ai difensori degli indagati appare infondata e va quindi respinta. L'art. 395 del c.p.p. nell'imporre la notificazione della richiesta di incidente probatorio, dispone che la stessa deve essere notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi "al pubblico ministero ed alle persone indicate nell'art. 393, primo comma, lett. b). Trattandosi, nel caso che ci occupa, di incidente probatorio sollecitato dal p.m. la relativa richiesta andava notificata, per il richiamo all'art. 393, primo comma, lett. b), alle "persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova". Ne' potrebbe sostenersi che nell'espressione teste' ricordata (persone nei confronti delle quali si procede) debbano ricomprendersi i difensori delle stesse. Il testo letterale, l'analitica elencazione contenuta nell'art. 393 citato, l'espressa previsione - nel comma immediatamente successivo - dei difensori ed il richiamo, espresso ed inequivoco, effettuato dall'art. 396 al primo comma lett. b), dell'art. 393 del c.p.p., escludono la fondatezza di una tale interpretazione; dimostrano altresi' che il legislatore ha tenuto distinta la nozione di persone sottoposta ad indagine da quella del suo difensore; indicano che col richiamare talune persone ci si e' voluti riferire unicamente a quelle. Su tale punto deve quindi concludersi che la richiesta di incidente probatorio formulata dal p.m. andava notificata solamente alle persone sottoposte ad indagine e non anche ai loro difensori. L'eccezione di nullita' fondata sulla mancanza di tale notifica ai difensori va quindi rigettata. Si ritiene invece di accogliere l'altra eccezione, proposta in via subordinata, ottenendo la stessa a questione rilevante e non manifestamente infondata. Lamenta dunque il difensore dell'indagato Camelia Raniero che, la mancata notifica della richiesta di incidente probatorio anche ad esso difensore, avrebbe impedito un adeguato esercizio del diritto della difesa considerando, da un lato il termine particolarmente esiguo concesso dall'art. 396 per presentare deduzioni ("due giorni dalla notificazione della richiesta") e, dall'altro lato, lo sbarramento (e quindi la particolare importanza delle deduzioni suddette) posto dall'art. 401 quarto comma alla trattazione e pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilita' e alla fondatezza della richiesta di incidente probatorio. Ritiene questo giudice che le disposizioni da ultimo menzionate (il termine di due giorni previsto dall'art. 396 e lo sbarramento per ulteriori trattazioni e deduzioni posto dall'art. 401 quarto comma), unitamente all'art. 431 del c.p.p. che prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei "verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio", danno rilevanza alla questione sollevata e rendono il giudizio non definibile "indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale" (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87). Detta questione appare inoltre non manifestamente infondata sia con riguardo all'art. 24, secondo comma, della Costituzione e sia con riguardo all'art. 76 della Costituzione. Del primo profilo si e' gia' avuto modo di fare cenno: la notifica ai soli indagati e non anche ai loro difensori pare violare il diritto alla difesa "in ogni stato e grado del procedimento", considerando: 1) la rilevanza di tale notifica poiche' dalla sua effettuazione decorrono i termini per presentare deduzioni sull'ammissibilita' e fondatezza della richiesta, per depositare cose, produrre documenti, indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'art. 393, primo comma, lett. b); 2) la natura, tecnicita' e complessita' delle deduzioni consentite dall'art. 396 le quali appaiono necessitare dell'ausilio e dell'assistenza del difensore; 3) il brevissimo lasso di tempo previsto per formulare le deduzioni suddette (appena due giorni) che appare del tutto inadeguato poiche', in tale frangente, l'indagato dovrebbe prendere immediato contatto col proprio difensore e quindi elaborare un'adeguata linea difensiva; 4) l'importanza delle deduzioni e del termine di cui all'art. 396 stante la previsione del successivo art. 398, che impone al giudice di decidere quasi immediatamente sulla richiesta di incidente probatorio e stante lo sbarramento posto dal quarto comma, dell'art. 401 gia' ricordato. La questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 395 del c.p.p. oltre che in relazione all'art. 24 della Costituzione, appare non manifestamente infondata anche con riguardo all'art. 76 della Costituzione. Al riguardo e preliminarmente va ricordato che con sentenza n. 3/1957 e' stata affermata la competenza della Corte a conoscere della conformita' della legge delegata alla legge di delegazione. L'art. 76 della Costituzione infatti, fissando i limiti del potere normativo delegato, contiene una preclusione di attivita' legislativa e la legge delegata ove incorra in una non conformita' alla legge di delega, costituisce il mezzo con cui il precetto dell'art. 76 della Costituzione rimane violato. Ora, l'art. 2, primo comma, punto 3, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, prevede la "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento". Tale principio non pare tuttavia attuato nella norma posta dell'art. 395 del c.p.p. la quale, nell'eventualita' in cui l'incidente probatorio viene chiesto dall'indagato impone che la notifica venga effettuata al p.m. il quale, quindi, puo' pienamente esercitare il diritto alle deduzioni di cui all'articolo successivo. Viceversa, nel caso di richiesta proveniente dal p.m., la notifica va effettuata al solo indagato con la difficolta', gia' menzionata ed illustrata, dell'esercizio del diritto alle deduzioni.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1942, a n. 1, 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 395 del c.p.p., nella parte in cui non prevede la notifica della richiesta di incidente probatorio ai difensori degli indagati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 76, della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Perugia, addi' 24 luglio 1990 Il giudice per le indagini preliminari: MASSEI 90C1269