N. 653 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 1990

                                 N. 653
     Ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal giudice per le indagini
  preliminari presso il tribunale di Perugia nel procedimento penale a
                   carico di Camelia Raniero ed altri
 Processo  penale - Incidente probatorio - Richiesta del p.m. Notifica
 all'indagato - Omessa previsione per  il  difensore  Termine  di  due
 giorni da tale incombente per presentare deduzioni - Compressione del
 diritto di difesa - Eccesso di delega.
 (C.P.P. 1988, art. 395).
 (Cost., artt. 24 e 76).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    (A) scioglimento della riserva;
                                PREMESSO
    Il  p.m.,  nel corso del procedimento a carico di Camelia Raniero,
 Agrestini Adelmo e Bovini Marcello  indagati  per  il  reato  di  cui
 all'art. 589 del c.p. ha formulato richiesta di incidente probatorio,
 ex art. 393 del c.p.c., a questo giudice per le indagini preliminari,
 al   fine   di   accertare  la  dinamica  del  sinistro  oggetto  del
 procedimento medesimo;
    A  seguito di tale richiesta notificato alle persone sottoposte ad
 indagine, il giudice, previa ordinanza di  ammissione  dell'incidente
 probatorio, ha fissato l'udienza del 19 luglio 1990;
    Nel  corso  di  questa  l'avv.  Luca  Maori difensore di uno degli
 indagati  ha  eccepito  la  nullita'  dell'ordinanza  di   ammissione
 dell'incidente  probatorio  "in  quanto  la richiesta del p.m. non e'
 stata notificata anche al difensore";
    In  subordine  ha  chiesto  la  sospensione  del procedimento e la
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale  per  violazione  del
 disposto  dell'art. 24 della Costituzione. "in relazione all'art. 396
 del c.p.p.  stante  l'impossibilita'  della  difesa,  in  assenza  di
 notifica di poter presentare le proprie deduzioni sull'ammissibilita'
 e fondatezza della richiesta di incidente probatorio";
                             O S S E R V A
    L'eccezione    di    nullita'    dell'ordinanza    di   ammissione
 dell'incidente probatorio  sollevata  con  riferimento  alla  mancata
 notifica  della  richiesta di incidente probatorio ai difensori degli
 indagati appare infondata e va quindi respinta.
    L'art.   395   del  c.p.p.  nell'imporre  la  notificazione  della
 richiesta di incidente probatorio, dispone che la stessa deve  essere
 notificata  a  cura di chi l'ha proposta, secondo i casi "al pubblico
 ministero ed alle persone indicate nell'art. 393, primo comma,  lett.
 b).  Trattandosi,  nel  caso  che  ci occupa, di incidente probatorio
 sollecitato dal p.m. la relativa richiesta andava notificata, per  il
 richiamo  all'art.  393,  primo  comma,  lett.  b), alle "persone nei
 confronti delle quali si procede per i fatti  oggetto  della  prova".
 Ne'   potrebbe   sostenersi  che  nell'espressione  teste'  ricordata
 (persone nei confronti delle quali si procede) debbano ricomprendersi
 i difensori delle stesse. Il testo letterale, l'analitica elencazione
 contenuta nell'art. 393 citato, l'espressa  previsione  -  nel  comma
 immediatamente successivo - dei difensori ed il richiamo, espresso ed
 inequivoco,  effettuato  dall'art.  396  al  primo  comma  lett.  b),
 dell'art.  393  del  c.p.p.,  escludono  la  fondatezza  di  una tale
 interpretazione; dimostrano altresi' che  il  legislatore  ha  tenuto
 distinta  la  nozione di persone sottoposta ad indagine da quella del
 suo difensore; indicano che col richiamare talune persone  ci  si  e'
 voluti  riferire  unicamente  a  quelle.  Su  tale  punto deve quindi
 concludersi che la richiesta di incidente  probatorio  formulata  dal
 p.m.  andava notificata solamente alle persone sottoposte ad indagine
 e non anche ai loro difensori. L'eccezione di nullita' fondata  sulla
 mancanza di tale notifica ai difensori va quindi rigettata.
    Si ritiene invece di accogliere l'altra eccezione, proposta in via
 subordinata,  ottenendo  la  stessa  a  questione  rilevante  e   non
 manifestamente infondata.
    Lamenta  dunque il difensore dell'indagato Camelia Raniero che, la
 mancata notifica della richiesta di  incidente  probatorio  anche  ad
 esso  difensore,  avrebbe  impedito un adeguato esercizio del diritto
 della difesa considerando, da  un  lato  il  termine  particolarmente
 esiguo  concesso  dall'art. 396 per presentare deduzioni ("due giorni
 dalla  notificazione  della  richiesta")  e,  dall'altro   lato,   lo
 sbarramento  (e  quindi  la  particolare  importanza  delle deduzioni
 suddette)  posto  dall'art.  401  quarto  comma  alla  trattazione  e
 pronuncia    di    nuovi    provvedimenti   su   questioni   relative
 all'ammissibilita' e alla fondatezza  della  richiesta  di  incidente
 probatorio.
    Ritiene  questo  giudice  che le disposizioni da ultimo menzionate
 (il termine di due giorni previsto dall'art. 396 e lo sbarramento per
 ulteriori  trattazioni e deduzioni posto dall'art. 401 quarto comma),
 unitamente all'art. 431 del  c.p.p.  che  prevede  l'inserimento  nel
 fascicolo  per  il  dibattimento  dei  "verbali  degli  atti  assunti
 nell'incidente probatorio", danno rilevanza alla questione  sollevata
 e   rendono  il  giudizio  non  definibile  "indipendentemente  dalla
 risoluzione della questione di legittimita' costituzionale" (art. 23,
 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
    Detta  questione  appare  inoltre non manifestamente infondata sia
 con riguardo all'art. 24, secondo comma, della Costituzione e sia con
 riguardo all'art. 76 della Costituzione.
    Del primo profilo si e' gia' avuto modo di fare cenno: la notifica
 ai soli indagati e non  anche  ai  loro  difensori  pare  violare  il
 diritto  alla  difesa  "in  ogni  stato  e  grado  del procedimento",
 considerando:
      1) la rilevanza di tale notifica poiche' dalla sua effettuazione
 decorrono i termini per presentare  deduzioni  sull'ammissibilita'  e
 fondatezza  della richiesta, per depositare cose, produrre documenti,
 indicare altri fatti che debbano costituire  oggetto  della  prova  e
 altre  persone  interessate a norma dell'art. 393, primo comma, lett.
 b);
      2)   la   natura,  tecnicita'  e  complessita'  delle  deduzioni
 consentite dall'art. 396 le quali appaiono necessitare dell'ausilio e
 dell'assistenza del difensore;
      3)  il  brevissimo  lasso  di  tempo  previsto  per formulare le
 deduzioni  suddette  (appena  due  giorni)  che  appare   del   tutto
 inadeguato  poiche',  in tale frangente, l'indagato dovrebbe prendere
 immediato  contatto  col  proprio  difensore   e   quindi   elaborare
 un'adeguata linea difensiva;
      4)  l'importanza  delle  deduzioni e del termine di cui all'art.
 396 stante la previsione del  successivo  art.  398,  che  impone  al
 giudice di decidere quasi immediatamente sulla richiesta di incidente
 probatorio e stante lo sbarramento posto dal quarto comma,  dell'art.
 401 gia' ricordato.
    La  questione  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 395 del
 c.p.p. oltre che in relazione all'art. 24 della Costituzione,  appare
 non  manifestamente  infondata  anche  con riguardo all'art. 76 della
 Costituzione.
    Al  riguardo  e  preliminarmente  va ricordato che con sentenza n.
 3/1957 e' stata affermata la competenza della Corte a conoscere della
 conformita' della legge delegata alla legge di delegazione.
    L'art. 76 della Costituzione infatti, fissando i limiti del potere
 normativo delegato, contiene una preclusione di attivita' legislativa
 e  la legge delegata ove incorra in una non conformita' alla legge di
 delega, costituisce il mezzo con cui il precetto dell'art.  76  della
 Costituzione rimane violato.
    Ora,  l'art.  2,  primo  comma,  punto  3,  della  legge delega 16
 febbraio 1987, n. 81, prevede la "partecipazione dell'accusa e  della
 difesa su basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento".
    Tale  principio  non  pare  tuttavia  attuato  nella  norma  posta
 dell'art.  395  del  c.p.p.  la  quale,  nell'eventualita'   in   cui
 l'incidente  probatorio  viene  chiesto  dall'indagato  impone che la
 notifica venga effettuata al p.m. il quale, quindi,  puo'  pienamente
 esercitare  il diritto alle deduzioni di cui all'articolo successivo.
 Viceversa, nel caso di richiesta proveniente dal p.m., la notifica va
 effettuata  al  solo  indagato con la difficolta', gia' menzionata ed
 illustrata, dell'esercizio del diritto alle deduzioni.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  1  della legge 9 febbraio 1942, a n. 1, 23 e 24
 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' Costituzionale dell'art. 395 del c.p.p., nella parte  in
 cui  non  prevede la notifica della richiesta di incidente probatorio
 ai difensori degli indagati, in riferimento agli  artt.  24,  secondo
 comma e 76, della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Perugia, addi' 24 luglio 1990
             Il giudice per le indagini preliminari: MASSEI

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