N. 656 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 1990

                                 N. 656
     Ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal giudice per le indagini
    preliminari di Pistoia nel procedimento penale a carico di Tesi
                                Brunero
 Processo  penale - Nuovo codice - Indagini preliminari - Costituzione
 di parte civile - Richiesta di provvisionale - Omessa  previsione  di
 udienza  ad  hoc avanti al g.i.p. - Impossibilita', per l'obbligo del
 segreto vigente in tale fase, di trasmissione del fascicolo del  p.m.
 al   g.i.p.  -  Limitazione  del  diritto  di  agire  in  giudizio  -
 Preclusione dell'esercizio di funzione giurisdizionale Disparita'  di
 disciplina rispetto ad analoghe situazioni.
 (C.P.P.  1988,  art.  79; legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, in
 relazione al c.p.p. 1988, artt. 329 e 335).
 (Cost., artt. 3, 24 e 102).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                               IL PRETORE
    In  funzione di giudice per le indagini preliminari sciogliendo la
 riserva di cui al verbale di udienza 4 maggio 1990;
                                OSSERVA
     A)  In  data  18  aprile  1990 il procuratore di Benedetti Donato
 depositava nella cancelleria di questo giudice atto  di  costituzione
 di  parte  civile nei confronti di Tesi Brunero al fine di conseguire
 il risarcimento di tutti  i  danni  patiti  a  seguito  di  incidente
 stradale;  precisava,  tra  l'altro,  di  aver tempestivamente sporto
 querela nei confronti del predetto;
     B)   contestualmente   il   procuratore   depositava  istanza  di
 assegnazione di una somma di danaro da  imputarsi  alla  liquidazione
 definitiva  del  danno  ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre
 1969, n. 990, ed il giudice -  competendo  al  pretore  dirigente  la
 fissazione   dell'udienza  soltanto  per  il  dibattimento  e  per  i
 procedimenti speciali e non anche per la  deliberazione  di  atti  da
 emanarsi  nel  corso delle indagini preliminari (v. ad. es. art. 263,
 quarto comma, del c.p.p.) - fissava per il 4 maggio 1990 l'udienza in
 camera  di  consiglio  disponendo  la  notifica  del  decreto  a cura
 dell'istante e richiedeva al p.m. il fascicolo in visione,  richiesta
 cui l'organo dell'accusa aderiva;
     C)    all'udienza    il    difensore    dell'imputato    eccepiva
 l'inammissibilita'della costituzione di parte civile nella fase delle
 indagini   preliminari  e  l'incompetenza  funzionale  del  g.i.p.  a
 decidere sulla proposta istanza, la parte civile insisteva nelle  sue
 richieste,  il  p.m. sosteneva l'ammissibilita' della costituzione di
 parte civile e la competenza  a  decidere  del  giudice  adito  senza
 concludere nel merito;
                              R I L E V A
    1)  L'art.  79  del  c.p.p. non pone una preclusione iniziale, nel
 senso che non sia ammissibile la costituzione di parte  civile  prima
 dell'udienza  preliminare  (o dell'udienza in camera di consiglio per
 la trattazione del giudizio abbreviato - come indica  chiaramente  il
 tenore  letterale  della  norma e come e' chiarito dalla relazione al
 codice - ma indica soltanto il momento a partire dal quale  la  parte
 civile  puo'  esercitare  i  suoi  diritti all'interno degli istituti
 processuali disciplinati  dal  codice  di  rito,  il  che  trova  una
 conferma nell'esame delle norme del libro V, le quali, nel dettare la
 disciplina   delle   indagini   preliminari,   non    prevedono    la
 partecipazione   della   parte  civile  a  nessun  atto,  limitandola
 eventualmente alla parte offesa ed al  suo  difensore  (v.  incidente
 probatorio).
    2)  La descritta limitazione di poteri non puo' peraltro escludere
 l'esercizio di diritti previsti da altre norme;  tra  queste  rientra
 l'art.  24  legge  n.  990/1969 che attribuisce all'avente diritto al
 risarcimento  del  danno  da  incidente  stradale  la   facolta'   di
 richiedere  in via d'urgenza l'attribuzione di una somma di danaro da
 imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, facolta' che  puo'
 essere esercitata tanto nel processo civile che in quello penale.
    3)  Poiche'  la  citata  norma  attribuisce la competenza, tra gli
 altri, al pretore "sia nella fase dell'istruzione che in  quella  del
 giudizio",  deve  ritenersi  che  la  medesima  sia oggi radicata nel
 giudice per le indagini preliminari durante il perdurare di queste  e
 nel  giudice  del  dibattimento dopo la trasmissione del fascicolo ai
 sensi dell'art. 558 del c.p.p., stante il disposto dell'art. 209  del
 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nonche' dell'art. 328 del c.p.p.
    4)  Se,  dunque,  la  parte  offesa  puo' costituirsi parte civile
 durante le indagini preliminari ed in tale  veste  puo'  tutelare  il
 proprio  diritto  al  risarcimento del danno mediante il procedimento
 sommario - anticipatorio del  contenuto  della  futura  ed  eventuale
 sentenza  a cognizione piena - di cui all'art. 24 legge n.  990/1969,
 il  concreto  esercizio  di  tale  facolta'  incontra  seri  ostacoli
 nell'omesso  coordinamento  tra la normativa codicistica e l'istituto
 da ultimo menzionato e nella conseguente  omessa  previsione  di  una
 udienza ad hoc in previsione della quale il p.m. debba trasmettere al
 giudice gli atti e documenti del  suo  fascicolo  rilevanti  ai  fini
 della  decisione;  infatti,  come  ha  giustamente rilevato la difesa
 dell'imputato, il regime del segreto di ufficio, quale risulta vigere
 per  la fase processuale che interessa ai sensi degli artt. 329 e 335
 del c.p.p., non consente che possa  farsi  luogo  a  trasmissione  al
 g.i.p.  del  fascicolo  del  p.m.  o di parte del suo contenuto al di
 fuori dei casi consentiti dalla legge  (ad  es.  per  decidere  sulla
 richiesta di misura cautelare, art. 291 del c.p.p. e, implicitamente,
 per decidere sull'istanza di sequestro e di restituzione  della  cosa
 sequestrata,  artt.  368  e  263);  ne consegue per il giudice la non
 conoscibilita' delle risultanze  istruttorie  e  l'impossibilita'  di
 formulare  un giudizio per quanto sommario sulla sussistenza di gravi
 elementi di responsabilita' a  carico  del  conducente,  non  potendo
 basarsi  sulle  deduzioni  della  parte offesa, che ben difficilmente
 avra' sul punto prove documentali da offrire, e non potendo  assumere
 informazioni di propria iniziativa.
    5)  Cosi'  ricostruita la fattispecie, deve ritenersi che la norma
 di cui all'art. 79 del c.p.p., nel suo combinato disposto con  l'art.
 24  della  legge  n.  990/1969  ed  in  relazione alla disciplina del
 segreto d'ufficio, si ponga in contrasto con l'art. 24, primo  comma,
 della  Costituzione  per il limite che viene posto al pieno esercizio
 del diritto d'azione, con l'art. 102, prima comma della Costituzione,
 per   la   sostanziale   preclusione   all'esercizio  della  funzione
 giurisdizionale che consegue alla impossibilita' per  il  giudice  di
 decidere  su  un'istanza  legittimamente  propostagli per mancanza di
 elementi e dello stesso potere di  acquisirli;  con  l'art.  3  della
 Costituzione   dando   luogo   ad  una  irragionevole  disparita'  di
 disciplina la conoscibilita' per  il  giudice  degli  atti  del  p.m.
 quando  debba  decidersi, ad es., su una istanza di dissequestro o di
 sequestro  penale  e  la  loro  non   acquisibilita'   quando   debba
 deliberarsi su un'istanza di concessione di provvisionale.
    Sulla  base delle riassunte osservazioni deve sollevarsi d'ufficio
 questione di legittimita'  costituzionale  come  sopra  circoscritta;
 nonostante  che nel caso di specie il p.m. abbia trasmesso in visione
 il proprio fascicolo, dovendo ritenersi tale  trasmissione  irrituale
 ed i relativi atti non utilizzabili ai fini della decisione sollevata
 dalla parte civile, la questione e' rilevante non potendo deliberarsi
 sull'istanza depositata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 990/1969
 senza la sua previa risoluzione.
                                 P.Q.M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 79 del c.p.p. e 24 della legge 24 della legge 24 dicembre 1969,
 n.  990,  in  relazione  agli  artt.  329  e  335  del  c.p.p.  ed in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione;
    Sospende   il   procedimento   davanti   a   se'   instaurato  per
 l'assegnazione di somma a titolo di provvisionale;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alla parte civile, all'imputato, al  p.m.,  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Pistoia, addi' 14 maggio 1990
                          Il pretore: CIVININI

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