N. 661 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 luglio 1990

                                 N. 661
     Ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal giudice per le indagini
  preliminari presso il tribunale di Termini Imerese nel procedimento
                 penale a carico di Albigiani Giuseppe
 Processo  penale - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. -
 Insindacabilita' da parte del giudice  -  Conseguente  impossibilita'
 per  il  giudice  di  ammettere il rito ove ritenga ingiustificato il
 dissenso del p.m.
 (C.P.P. 1988, art. 438).
 (Cost., artt. 3, 24 e 101).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Vista  l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 438 del c.p.p.
 (nella parte in cui non consente al giudice di sindacare il  negativo
 parere,  espresso  dal  p.m., sulla richiesta di giudizio abbreviato,
 formulata    dall'imputato),    sollevata,    nell'odierna    udienza
 preliminare,  dalla  difesa  di  Albigiani  Giuseppe,  nato a Termini
 Imerese il 21 maggio 1953, imputato del reato di cui agli  artt.  56,
 81 e 629 del c.p.;
    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione proposta, posto che alla
 luce della vigente normativa,  al  giudice  non  e'  dato  potere  di
 indagare  sulla  correttezza  del  diniego espresso dal p.m., sicche'
 allo stesso non e' dato alcun potere di  ammettere  ciononostante  il
 rito richiesto;
    Ritenuto   che   nella  specie  la  motivazione  di  insufficienza
 probatoria,  dedotta  dal  p.m.,  a  fondamento  della  ritenuta  non
 decibilita'  allo stato degli atti, non pare condivisibile, posto che
 il  processo  offre  sufficienti  elementi  di  giudizio  (stante  la
 sorpresa   dell'imputato,   in   sospetto  atteggiamento,  nel  luogo
 concordato per il pagamento della somma  oggetto  dell'estorsione)  e
 che  apprezzabile  e conducente, quanto meno a fini indiziari (capaci
 pero' di assurgere al rango di prova ex art. 192, secondo comma,  del
 c.p.p.)  appare  la consulenza di comparazione fonica, effettuata dal
 Centro di investigazioni scientifiche di Roma;
    Ritenuto  che,  pertanto,  il  tenore  attuale  dell'art.  438 del
 c.p.p.,  impone  di  rigettare  la   richiesta   dell'imputato,   pur
 ritenendo,  come  nella specie, che il processo possa essere definito
 allo  stato  degli  atti,   sicche'   la   questione   sollevata   e'
 concretamente rilevante;
    Ritenuto,  inoltre, che la stessa non e' manifestamente infondata,
 in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  101,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  posto che analoga eccezione, sollevata con riferimento
 all'art. 247 delle disp. att., ha trovato accoglimento;
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per contrasto
 con  gli  artt.  3,  24,  101,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 l'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art. 438 del c.p.p., nella
 parte in cui non consente al giudice di sindacare il diniego espresso
 dal  p.m.  in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata
 dall'imputato e nella parte in cui non consente allo  stesso  giudice
 di  ammettere  il  rito  quando  ritenga  ingiustificato  il  diniego
 espresso dal p.m.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che  la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia
 notificata al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  comunicata  ai
 Presidenti dei due Rami del Parlamento.
      Termini Imerese, addi' 19 luglio 1990
             Il giudice per le indagini preliminari: DI LEO

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