N. 662 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1989- 10 ottobre 1990

                                 N. 662
       Ordinanza emessa il 9 novembre 1989 (pervenuta alla Corte
    costituzionale il 10 ottobre 1990) dal tribunale amministrativo
    regionale della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Floridia
          Maria Teresa contro il Ministero del tesoro ed altro
 Impiego  pubblico  - Personale della carriera di concetto ordinaria -
 Previsione della  decorrenza  dei  benefici  di  cui  alla  legge  n.
 319/1972  dal  1º  luglio  1952 - Mancata previsione sotto il profilo
 economico della decorrenza da  detta  data  anche  sotto  il  profilo
 giuridico  -  Ingiustificata  disparita' di trattamento rispetto agli
 impiegati della carriera di concetto speciale per  i  quali  i  detti
 benefici  hanno  decorrenza dal 1º luglio 1952 sia dal punto di vista
 economico che  da  quello  giuridico  -  Incidenza  sui  principi  di
 imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui ricorsi nn. 907/1987e
 1707/1988 r.g.r. proposti da  Floridia  Maria  Teresa,  elettivamente
 domiciliata  in  Genova,  via  XX  Settembre,  20/69,  presso  l'avv.
 Bernardo Baglietto, che  la  rappresenta  e  difende  per  mandato  a
 margine  del  ricorso,  ricorrente,  contro il Ministero del tesoro -
 Direzione generale dei servizi periferici del Ministero  del  tesoro,
 in   persona,   rispettivamente,   del   Ministro   e  del  direttore
 pro-tempore, domiciliati in  Genova,  viale  Brigate  Partigiane,  2,
 presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria, che li rappresenta e
 difende per legge, resistente, per l'annullamento:
      1)  quanto  al  ricorso  n.  907/1987 del r.g.r.: della nota del
 direttore generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro in
 data  14  maggio  1987, prot. n. 216449, notificata in data 23 maggio
 1987, nella parte in cui riconosce, ex art. 3 della legge 17 dicembre
 1986,  n.  890, i benefici normativi ed economici di cui al d.P.R. 1º
 giugno 1972, n. 319, a favore del personale della soppressa  carriera
 ordinaria  di  concetto  delle  direzioni  provinciali del tesoro che
 abbia superato concorsi di ammissione alla carriera stessa articolati
 su  tre prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali
 a quelle degli impiegati dell' ex carriera speciale, con operativita'
 retroattivamente  limitata  all'8  gennaio  1987,  data di entrata in
 vigore della citata legge n. 890/1986;
      2)  quanto al ricorso n. 1707/1988 del r.g.r.: del d.m. 23 marzo
 1988, n. 300737, registrato alla Corte dei conti il 13  giugno  1988,
 reg.  n.  32T,  foglio  n.  148/T,  comunicato con nota del direttore
 generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro  in  data  3
 ottobre  1988, prot. n. 300737, nella parte in cui dispone, ex art. 3
 della  legge  17  dicembre  1986,  n.  890,   l'inquadramento   della
 ricorrente   nella  qualifica  di  vice  direttore  -  VII  qualifica
 funzionale, del ruolo della ex  carriera  direttiva  delle  direzioni
 provinciali  del tesoro, con operativita' retroattivamente limitata a
 decorrere  dall'8  gennaio  1987,  riconoscendo  contestualmente   il
 diritto  della  stessa  a  conservare  il  trattamento  economico  in
 pagamento a tale data;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione del
 Tesoro;
    Vista  la memoria prodotta dalla ricorrente per il secondo ricorso
 a sostegno delle proprie difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica udienza del 9 novembre 1989 la relazione del
 referendario Salvatore  Stara  e  uditi,  altresi',  l'avv.  Bernardo
 Baglietto  per  la  ricorrente  e l'avvocato dello Stato A. Olivo per
 l'amministrazione resistente;
 Ritenuto e considerato quanto segue;
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con ricorsi notificati rispettivamente in data 25 giugno 1987 e 19
 novembre 1988 la sig.ra Maria Teresa Floridia impugnava,  chiedendone
 l'annullamento,  i  provvedimenti  indicati  in  epigrafe con i quali
 l'amministrazione del Tesoro,  nell'inquadrarla  nella  posizione  di
 vice  direttore  - 8a qualifica funzionale, a sensi dell'art. 3 della
 legge n. 890/1986, comprendente i benefici della legge  n.  319/1972,
 le  riconosceva  l'operativita'  della  nomina,  ai fini giuridici ed
 economici, solo dall'8 gennaio 1987, data di entrata in vigore  della
 legge  n.   890/1986 e non dal 1º luglio 1972, data di decorrenza dei
 benefici della legge n. 319/1972.
    La  ricorrente  premetteva  in  fatto,  nei due ricorsi, di essere
 impiegata presso la direzione provinciale del Tesoro di Genova dal 19
 novembre  1965,  data  in cui venne immessa nei ruoli della soppressa
 carriera ordinaria di concetto con  la  qualifica  iniziale  di  vice
 segretario.
    Tale  carriera  era  stata istituita pochi anni prima con legge 12
 agosto 1962,  n.  1290,  che  l'aveva  affiancata  alla  preesistente
 carriera   speciale   degli   impiegati   degli   uffici   periferici
 dell'amministrazione del Tesoro, gia' istituita in seguito agli artt.
 195, e segg. del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3.
    A   norma   del   t.u.  citato  e  delle  successive  disposizioni
 integrative (v. in particolare le leggi 22 dicembre 1957, n. 1234 e 7
 luglio  1959, n. 469), la carriera speciale era suddivisa in carriera
 di concetto,  in  cui  erano  ricomprese  le  qualifiche  (in  ordine
 crescente)  di  vice segretario, segretario aggiunto e segretario, ed
 in carriera direttiva, la cui qualifica iniziale era quella  di  vice
 direttore  ed  alla quale gli impiegati di concetto muniti dei titoli
 prescritti potevano accedere,  oltre  che  per  concorso,  anche  per
 semplice scrutinio per merito comparativo.
    Anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  legge n. 1290/1962,
 l'accesso alla qualifica iniziale della carriera speciale di concetto
 era  subordinato al superamento di un concorso articolato, a norma di
 disposizioni particolari dell'amministrazine del Tesoro, in tre prove
 scritte ed un colloquio.
    Con  l'entrata  in  vigore  della  citata  legge  n. 1290/1962, la
 disciplina dei concorsi di reclutamento  subiva  profonde  modifiche:
 cosi',  mentre  il  numero  delle prove scritte nel concorso per vice
 segretario della carriera speciale veniva ridotto da tre a due  (art.
 23,   secondo   comma,  della  legge  citata),  nessuna  disposizione
 particolare veniva dettata  con  riferimento  ai  concorsi  per  vice
 segretario della neo istituita carriera ordinaria di concetto.
    In   attesa  di  una  specifica  regolamentazione  della  materia,
 l'amministrazione del Tesoro ritenne percio' di dover  applicare  per
 relationem  a tali concorsi la disciplina fino a quel momento vigente
 per la carriera speciale: cio' con la conseguenza che, almeno per  un
 certo periodo di tempo, mentre le prove scritte nel concorso per vice
 segretario speciale erano due sole, in  quello  per  vice  segretario
 ordinario, rimasero tre.
    Tale  sistema  continuo'  ad  essere  seguito  fino all'entrata in
 vigore del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, il quale, al suo art. 3,
 lett.  b),  riduceva  definitivamente  a  due  il  numero delle prove
 scritte del concorso alla qualifica iniziale delle carriere ordinarie
 di concetto, mentre, al successivo art. 147 disponeva la soppressione
 delle carriere speciali, ponendo le basi  del  successivo  d.P.R.  1º
 giugno 1972, n. 319.
    Con    quest'ultimo,   la   carriera   speciale   veniva   infatti
 definitivamente  abolita:  gli  impiegati  gia'   appartenenti   alla
 carriera  di  concetto  in  particolare ottenevano il reinquadramento
 nella qualifica di consigliere,  iniziale  nella  carriera  direttiva
 ordinaria,  salva  loro domanda di restare nella carriera speciale di
 concetto, portata ad esaurimento.
    L'opzione  alla  permanenza  nella  carriera di concetto doveva in
 ogni  caso  esercitarsi  entro  un  breve  termine  di  decadenza,  e
 l'inquadramento  nella  carriera  direttiva doveva essere operato con
 riferimento alla data del 1º luglio 1972, o, se posteriore, da quella
 della  maturazione  della  prescritta  anzianita'  nella qualifica di
 provenienza.
    Anche  la  carriera  ordinaria  di  concetto veniva, come e' noto,
 successivamente abolita per opera della legge 11 luglio 1980, n. 312,
 che, al suo titolo I, disponeva il reinquadramento, a far data dal 1º
 luglio  1978,  del  personale  dei  Ministeri  in   otto   qualifiche
 funzionali,  cui  venne  ricondotto  un crescente livello retributivo
 iniziale.
    Al  suo  art. 4, la citata legge n. 312/1980 disponeva altresi' la
 formale equiparazione del personale gia' appartenente alle  soppresse
 carriere  di  concetto  ordinaria  e  speciale,  in  quanto  venivano
 inquadrati nella  qualifica  VII  sia  il  personale  delle  carriere
 direttive  con  qualifica  di  consigliere  e  direttore di sezione o
 equiparata (in cui erano trasmigrati gli impiegati della carriere  di
 concetto  speciali),  sia quello delle carriere di concetto ordinarie
 con qualifica di segretario capo o equiparata, nonche' di  segretario
 principale che avesse maturato o in corso di maturazione l'anzianita'
 che  avrebbe  dato  titolo  all'ammissione  allo  scrutinio  per   la
 promozione a segretario capo (nel secondo caso, l'inquadramento nella
 VII  qualifica  e'  stato  disposto  al   raggiungimento   di   detta
 anzianita').
    Sul   piano  concreto,  l'equiparazione  era  peraltro  ben  lungi
 dall'essere completa e soddisfacente.
    Cio'  in  quanto,  in  primo  luogo,  la  determinazione dei nuovi
 stipendi era stata operata, ex art. 35 della legge citata, sulla base
 del  trattamento  economico  complessivo  annuo  lordo  spettante  ai
 singoli impiegati alla data del 1º luglio 1978.
   E'  percio'  intuitivo  che la classe di stipendio in cui era stato
 collocato il personale gia' appartenente all' ex carriera speciale di
 concetto  poi  transitato nella carriera direttiva ordinaria ex legge
 n. 319/1972 non poteva in ogni caso coincidere con quella  attribuita
 agli impiegati della carriera di concetto ordinaria, i quali godevano
 (e godono) di un trattamento economido sensibilmente inferiore.
    Secondariamente,  anche  sul  piano dell'inquadramento nelle nuove
 qualifiche funzionali, la discriminazione in  danno  degli  impiegati
 della  carriera  di  concetto  ordinaria  e' stata notevole: si tenga
 infatti presente che il personale  gia'  appartenente  alla  carriera
 speciale  era  stato  inquadrato nella carriera direttiva ordinaria a
 far data dal 1º luglio 1972 (o dalla data successiva di cui  all'art.
 5 della legge n. 319/1972).
    Ora,  a  norma del combinato disposto degli artt. 6 della legge n.
 319/1972 e 41 del d.P.R. n. 1077/1970, per gli impiegati  provenienti
 dalla carriera speciale di concetto ed inquadrati in quella direttiva
 ordinaria con qualifica di consigliere,  l'ammissione  agli  scrutini
 per  la  promozione a direttore di sezione aveva potuto aver luogo al
 compimento di un massimo di soli due anni di permanenza  nella  nuova
 qualifica,   e   dopo  altri  due  anni  i  promossi  avevano  potuto
 partecipare agli scrutini per la promozione a direttore di divisione.
    Gli  impiegati  che  avevano  cosi'  raggiunto  tale ultima carica
 avevano  quindi  potuto  essere  inquadrati  nella   VIII   qualifica
 funzionale,  e  cio'  mentre  quelli  provenienti  dalla  carriera di
 concetto  ordinaria  avevano   avuto   diritto   -   al   massimo   -
 all'inquadramento nella qualifica VII.
    A  rimettere  un  po'  d'ordine  in  tale  situazione  interveniva
 successivamente l'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n.  890,  che,
 evidentemente   ispirato   ai  principi  "costituzionalizzati"  della
 legge-quadro sul pubblico impiego, estendeva i benefici normativi  ed
 economici  previsti  dal  d.P.R.  n.  319/1972  al personale dell' ex
 carriera ordinaria di concetto che, come  quello  dell'  ex  carriera
 speciale  assunto  anteriormente all'entrata in vigore della legge n.
 1260/1962,  aveva  superato  un  concorso  di  ammissione  in   ruolo
 articolato  in  tre  prove  scritte  ed un colloquio, ed aveva svolto
 mansioni uguali a quelle a questi affidate.
    La  formulazione  di  detta  disposizione non e' pero' tra le piu'
 felici, tanto che se ne rendono possibili  interpretazioni  di  segno
 quasi  opposto.  Come  accennato che la ricorrente proveniva dall' ex
 carriera di concetto ordinaria,  nella  quale  era  stata  immessa  a
 seguito di concorso espletato nel 1965.
    In  quel  periodo,  come  pure  si e' detto, l'amministrazione del
 Tesoro articolava i concorsi per vice  segretario  ordinario  in  tre
 prove  scritte  ed un colloquio e tale fu anche quello superato dalla
 ricorrente.
    Quanto  alle  mansioni  affidatele,  precisava  che  nonostante la
 compresenza, nei  ruoli  del  Tesoro,  di  due  diverse  carriere  di
 concetto,  frutto di mera viscosita' storico-normativa (semplicemente
 in quanto l'istituzione della carriera di concetto ordinaria non  era
 stata   accompagnata  dalla  soppressione  di  quella  speciale),  le
 funzioni affidate  al  personale  inquadrato  nell'una  e  nell'altra
 carriera, e ricoprente la stessa qualifica, erano e sono sempre state
 del tutto identiche.
    Entrata  in  vigore  la  legge  n. 890/1986, la ricorrente, che da
 tempo aveva conseguito la qualifica di segretario principale, al pari
 di  altri  suoi colleghi nell'identica o analoga posizione giuridica,
 richiedeva all'amminsitrazione del  Tesoro  l'estensione,  a  proprio
 favore,  dei  benefici di cui alla legge n. 319/1972 con operativita'
 retroattiva alla data del 1º luglio 1972, come previsto  dalla  legge
 stessa,  ma  con  i  provvedimenti  oggetto  dei  due  gravami, detta
 amministrazione riconosceva tali benefici con  operativita'  limitata
 all'8  gennaio  1987,  data  di  entrata  in  vigore  della  legge n.
 890/1986.
    Avverso  i  provvedimenti  e  la interpretazione ivi seguita della
 legge n. 890/1986 la ricorrente proponeva i seguenti motivi:
    1)  Violazione  e/o  falsa applicazione dell'art. 3 della legge 17
 dicembre 1986, n. 890, anche in relazione all'art. 4 della  legge  11
 luglio  1980,  n.  312 - Eccesso di potere. Illogicita', perplessita'
 e/o contraddittorieta' intrinseca. Disparita' di trattamento.
    In   parte  narrativa  si  e'  gia'  illustrato  come,  a  seguito
 dell'entrata in vigore della legge n. 312/1980, che ha  soppresso  la
 carriera  di  concetto  ordinaria, si sia raggiunta, almeno sul piano
 formale, l'equiparazione fra le posizioni giuridiche degli  impiegati
 inquadrati in tale carriera e di quelli provenienti dalla carriera di
 concetto  speciale,   confluiti   tutti   nella   settima   qualifica
 funzionale.
    Si  e'  poi  evidenziato  come  detta equiparazione sia stata tale
 soltanto sul piano formale, in quanto la legge citata non  ha  tenuto
 conto  della  progressione  di carriera e dell'incremento retributivo
 frattanto maturato dai secondi per  effetto  dell'entrata  in  vigore
 della legge n. 319/1972.
   Sembra  percio'  evidente che - come anche questo gia' accennato in
 narravita - la ratio dell'art. 3 della legge n.  890/1986  sia  stata
 proprio   quella   di   riequilibrare,  parificandole,  le  posizioni
 giuridiche degli impiegati provenienti dalle due carriere di concetto
 che,  pur  assunti con identiche modalita' ed incaricati delle stesse
 funzioni,   avevano   ricevuto   dal   legislatore   un   trattamento
 completamente diverso.
    Ora, la tesi seguita dalla resistente amministrazione, secondo cui
 l'operativita' dei benefici di cui alla legge  n.  319/1972  dovrebbe
 ritenersi  limitata alla data di entrata in vigore della stessa legge
 n. 890/1986 e' manifestamente riduttiva, e come tale contraddittoria,
 illogica, discriminatoria e comunque sicuramente illegittima.
    Se  infatti  la  ratio  legis e' quella di riequilibrare lo status
 giuridico-economico  di  due   categorie   di   pubblici   dipendenti
 sostanzialmente  omogenee,  l'operazione  di riequilibrio, per essere
 totale, deve necessariamente abbracciare l'intero  periodo  pregresso
 in  cui  si  era  creato  lo  squilibrio:  in  caso contrario essa e'
 parziale.
    Da  quanto sopra discende che la fissazione di un termine iniziale
 di operativita' dell'estensione dei benefici sarebbe stata necessaria
 solo  nel caso in cui il legislatore avesse voluto far decorrere tale
 operativita' da una data diversa dal 1º  luglio  1972,  e  cio'  allo
 specifico  fine  di  non  permettere l'equiparazione totale delle due
 carriere.
    La  retroattivita'  delle  disposizioni  in  materia  di  pubblico
 impiego costituisce del resto frutto di una prassi legislativa  ormai
 da  tempo  consolidata e tutt'altro che eccezionale; tant'e' vero che
 la stessa migliore dottrina ha piu' volte avuto modo di chiarire  che
 la  retroattivita'  delle "leggi" sul pubblico impiego non e' affatto
 subordinata alla sua enunciazione espressa.
    2)  Violazione  e/o  falsa applicazione dell'art. 3 della legge 17
 dicembre 1986, n. 890, in relazione al combinato disposto degli artt.
 4  e  1 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed agli artt. 97 e 36 della
 Costituzione.
    Il  presente  motivo e' strettamente connesso al precedente, tanto
 da costituirne il logico corollario sul piano costituzionale.
    E'  al riguardo superfluo evidenziare che, secondo il principio di
 omogeneizzazione sancito dall'art. 4 della legge-quadro sul  pubblico
 impiego (e "costituzionalizzato" dal precedente art. 1) ogni norma in
 subiecta materia deve  essere  ispirata  (anche  nella  sua  concreta
 applicazione)   alla   parita'   di  trattamento  giuridico  ed  alla
 perequazione  economica  delle   posizioni   sostanzialmente   uguali
 (rectius: "omogenee").
    L'art.  4  citato  non  ha del resto introdotto alcuna novita', in
 quanto gli stessi principi erano  gia'  sanciti  espressamente  nella
 nostra   Costituzione,   che,   all'art.   97   impone  alla  "legge"
 riservataria di assicurare  l'imparzialita'  dell'amministrazione  ed
 all'art.  36  riconosce ad ogni lavoratore, privato come pubblico, il
 diritto ed una  retribuzione  proporzionata  alla  qualita'  ed  alla
 quantita' del suo lavoro.
    La   ricorrente   concludeva,  pertanto,  per  l'accoglimento  dei
 ricorsi.
    Si  costituiva  nei  due  giudizi  l'amministrazione  del  Tesoro,
 contestando il fondamento dei ricorsi e rappresentando, a  tal  fine,
 che  la  legge n. 890/1986 nell'estendere al personale della carriera
 di concetto ordinaria i benefici del d.P.R. n.  319/1972,  non  fissa
 alcuna decorrenza.
    L'amministrazione  non  ha  percio'  ritenuto che la norma potesse
 avere effetto retroattivo a cio' indotta dal parere  n.  795  del  27
 maggio  1986  della  terza  sezione  del  Consiglio di Stato, reso su
 quesito   della   ragioneria   generale   dello   Stato   circa    la
 interpretazione  dell'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985,
 n. 427, di contenuto uguale all'art. 3 della legge n. 890/1986.
    Con   successiva  memoria  (nel  provvedimento  n.  1707/1988)  la
 ricorrente, nel ribadire le svolte  censure,  rappresentava  che  una
 disposizione  analoga  a  quella  di  cui  all'art.  3 della legge n.
 890/1986    era    contenuta,    con    riguardo    ai     dipendenti
 dell'amministrazione  delle  finanze,  nell'art. 4, comma 14- bis del
 d.-l. n. 853/1984, convertito nella legge n. 17/1985,  in  forza  del
 quale  "i  benefici  normativi  ed  economici  previsti dal d.P.R. 1º
 giugno 1972, n. 319, sono (stati) estesi  al  personale  di  concetto
 delle  soppresse  carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che
 abbia sostenuto concorsi di accesso  alla  carriera  con  almeno  tre
 prove  scritte  sulle  materie  professionali  e di istituto ed abbia
 svolto mansioni analoghe a  quelle  degli  impiegati  delle  carriere
 speciali".
    Precisava,  quindi,  che  l'art.  1  della recente legge 24 maggio
 1989, n. 193,  ha  disposto  che  "i  benefici  di  cui  all'art.  4,
 quattordicesimo comma, del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853............
 ..... avranno le seguenti decorrenze:
       a)  ai  fini  giuridici dal 1º luglio 1972, cosi' come previsto
 nel d.P.R. 1º giugno 1972, n. 319 e, comunque dal decreto di  nomina,
 se successiva;
       b)  ai  fini  economici  dalla  data di entrata in vigore della
 legge 17 febbraio 1985, n. 17".
    Cio'   posto,   la   ricorrente  rilevava  che  la  posizione  dei
 destinatari della legge n. 193/1989 e' del tutto parallela  alla  sua
 presso  il  Ministero  del tesoro, cosi' che, ove non si accedesse ad
 una interpretazione che  riconosca  la  efficacia  retroattiva  della
 legge  n.  890/1986,  tale  norma  si rivelerebbe incompatibile con i
 precetti di cui agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
    Ricordava,  infine,  che  dell'esigenza di un intervento normativo
 analogo alla legge n. 193/1989, si ha prova nel disegno di  legge  n.
 134/1988,  presso  il  Senato,  intitolato "interpretazione autentica
 dell'art. 3, della legge 17 dicembre 1986,  n.  890................",
 che ancora non ha compiuto il suo iter.
    La  causa  veniva,  quindi,  chiamata e ritenuta in decisione alla
 odierna pubblica udienza.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    Come si evince dalla narrativa in fatto la ricorrente si duole, in
 principalita'  (1º  motivo  di  ricorso)  che  l'amministrazione  del
 Tesoro,  nell'applicare  la  disciplina  dell'art.  3  della legge n.
 890/1986 non abbia ritenuto di riconoscere ai  relativi  benefici  di
 cui alla legge n. 319/1972 la decorrenza del 1º luglio 1972.
    Con  sentenza  in  pari  data n. 472/1990 questo tribunale, previa
 riunione dei due ricorsi, ha respnto detto assunto  della  ricorrente
 non  potendosi  riconoscere  alla  norma  de  qua  la pretesa portata
 retroattiva  non   risultando   la   stessa,   necessariamente,   ivi
 esplicitata.
    Il  collegio,  tuttavia,  ritiene  rilevante  e non manifestamente
 infondata,  nella  parte   di   cui   appresso,   la   questione   di
 costituzionalita'   del  citato  art.  3  della  legge  n.  890/1986,
 sollevata col secondo motivo di ricorso  e  ulteriormente  illustrata
 nella  memoria  difensiva  5  ottobre  1989,  nella misura in cui non
 prevede che i  benefici  della  legge  n.  319/1972,  ivi  accordati,
 abbiano  decorrenza dal 1º luglio 1972 sotto il profilo degli effetti
 giuridici (e non anche, come  pure  si  richiede,  sotto  il  profilo
 economico,  cosi'  che  va  escluso  il riferimento all'art. 36 della
 Costituzione, giustamente ancorato alla data  di  entrata  in  vigore
 della  norma,  in  quanto  correlato  alla  effettiva prestazione del
 servizio nella nuova posizione funzionale riconosciuta) in  relazione
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    La  questione  appare rilevante ai fini della decisione, posto che
 una  pronuncia  in  adesione  alla  tesi  qui  esposta  comporterebbe
 l'accoglimento  della  domanda  della  ricorrente,  nei limiti dianzi
 indicati, ed appare non manifestamente infondata sostanzialmente  per
 le  seguenti  ragioni  prospettate dalla ricorrente e che il collegio
 ritiene di poter condividere.
    1)  Data  la sostanziale omogeneita' di situazione (per funzioni e
 carriera) fra il personale della ex carriera  di  concetto  speciale,
 che ha goduto dal 1º luglio 1972 dei benefici della legge n. 319/1972
 e il personale della carriera di concetto ordinaria,  cui  appartiene
 la  ricorrente,  non appare ragionevole e si appalesa discriminatorio
 che i ricordati benefici della legge n. 319/1972 pur riconosciuti  in
 ritardo  con  la  legge  n. 890/1986, non vengano ricondotti, per gli
 effetti giuridici, della stessa decorrenza del 1º luglio 1972.
    2)  Tale  disparita',  in ogni caso, e' ancor piu' rimarchevole in
 riferimento all'omologo personale  del  Ministero  delle  finanze  al
 quale,  in  situazione  del  tutto parallela a quella qui inesame, la
 legge 24 maggio 1989, n. 193, ha  riconosciuto  la  decorrenza  degli
 effetti  giuridici  dei benefici della ripetuta legge n. 319/1972 dal
 1º luglio 1972.
    3)  La  illustrata diversita' di disciplina normativa in relazione
 ad analoghe posizioni di lavoro nell'ambito di analoghi comparti  del
 pubblico  impiego  rende  evidente il contrasto sia con i principi di
 uguaglianza che ispirano l'art. 3 della Costituzione sia  con  quelli
 dell'art. 97 volti ad assicurare il buon andamento e la imparzialita'
 della amministrazione.
    Puo'   dunque,  conclusivamente,  riconoscersi  la  non  manifesta
 infondatezza della dedotta questione di costituzionalita' dell'art. 3
 della  legge  n.  890/1986,  in  riferimento  agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, nella parte in cui non ancora gli effetti giuridici dei
 benefici ivi previsti al 1º luglio 1972.
    Va  disposta,  pertanto, la sospensione del presente giudizio e la
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci
 in proposito.
                                P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  3  della  legge  n.  890/1986,
 nella  parte precisata in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e
 97 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  in corso e ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di  questo  tribunale di provvedere alla
 notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  alla  comunicazione della stessa ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in Genova, nella camera di consiglio del 9 novembre
 1989.
                        Il presidente: VIVENZIO
   Il consigliere: BALBA
                                      Il referendario estensore: STARA
 90C1278