Aggiornamento del rapporto di cui all'art. 27, lettera c), della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.(GU n.258 del 5-11-1990)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610; Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 23, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera c) dell'art. 27 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1 ottobre 1964 e' stata stabilita nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale; Considerato che in base all'art. 13 della legge n. 610 del 13 luglio 1966, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica; Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2 semestre) in 101, per il 1966 in 103 e per il 1967 in 107; Visto il decreto ministeriale n. 751 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale e' stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968; Visto il decreto ministeriale n. 610 del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 165, con il quale e' stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969; Visto il decreto ministeriale n. 596 del 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale e' stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970; Visto il decreto ministeriale n. 551 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale e' stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971; Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale e' stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972; Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale e' stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973; Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale e' stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974; Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale e' stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975; Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale e' stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976; Visto il decreto ministeriale n. 2452 del 5 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 87, con il quale e' stato stabilito in 404 il coefficiente di rivalutazione per il 1977; Visto il decreto ministeriale n. 1005 del 30 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 10, foglio n. 25, con il quale e' stato stabilito in 459 il coefficiente di rivalutazione per il 1978; Visto il decreto ministeriale n. 1269 del 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1970, registro n. 12, foglio n. 128, con il quale e' stato stabilito in 548 il coefficiente di rivalutazione per il 1979; Visto il decreto ministeriale n. 466 del 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 365, con il quale e' stato stabilito in 685 il coefficiente di rivalutazione per il 1980; Visto il decreto ministeriale n. 483 del 2 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1982, registro n. 11, foglio n. 109, con il quale e' stato stabilito in 842 il coefficiente di rivalutazione per il 1981; Visto il decreto ministeriale n. 577 del 27 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1983, registro n. 9, foglio n. 344, con il quale e' stato stabilito in 989 il coefficiente di rivalutazione per il 1982; Visto il decreto ministeriale n. 267 del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1984, registro n. 7, foglio n. 252, con il quale e' stato stabilito in 1.075 il coefficiente di rivalutazione per il 1983; Visto il decreto ministeriale n. 294 del 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1985, registro n. 6, foglio n. 49, con il quale e' stato stabilito in 1.172 il coefficiente di rivalutazione per il 1984; Visto il decreto ministeriale n. 196 del 1 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1987, registro n. 7, foglio n. 206, con il quale e' stato stabilito in 1.272 il coefficiente di rivalutazione per il 1985; Visto il decreto ministeriale n. 486 del 12 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1987, registro n. 7, foglio n. 166, con il quale e' stato stabilito in 1.320 il coefficiente di rivalutazione per il 1986; Visto il decreto ministeriale n. 209 del 10 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1988, registro n. 5, foglio n. 387, con il quale e' stato stabilito in 1.378 il coefficiente di rivalutazione per il 1987; Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica n. 8675 del 22 maggio 1990, con la quale si determinano in 1,0491 e in 1,0572 i coefficienti di trasformazione del valore della lira rispettivamente per il 1988 e per il 1989, per cui il coefficiente di rivalutazione viene a risultare in 1.446 (1.378 - 1,0491) per l'anno 1988 e in 1.529 (1.446 - 1,0572) per l'anno 1989; Decreta: Il rapporto di cui alla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, e' stabilito, per tutto il territorio nazionale in 1.446 per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1988, e in 1.529 per il periodo 1 gennaio 1989-31 dicembre 1989. Roma, 24 luglio 1990 Il Ministro: PRANDINI Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1990 Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 336 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.