N. 674 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 1990
N. 674 Ordinanza emessa il 20 luglio 1990 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Mazzoni Loris Processo penale - Norme transitorie - Negata operativita' delle norme relative alla connessione e alla riunione di procedimenti nello stesso stato e grado di giudizio ma da trattarsi con riti diversi (vecchio e nuovo codice) - Conseguente inapplicabilita' della disciplina del concorso formale dei reati e della continuazione - Violazione del principio dell'irretroattivita' della legge penale - Ingiustificata disparita' di trattamento. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 259, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.44 del 7-11-1990 )
IL PRETORE Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato, sentite le deduzioni del p.m., ha pronunciato la seguente ordinanza. Nei confronti di Mazzoni Loris, tratto oggi a giudizio per rispondere del reato 12 e 29 del d.P.R. n. 915/82, perche' quale legale rappresentante della S.r.l. Mazzoni Loris e C., svolgendo attivita' di rottamazione di e cernita di metalli non ottemperava al punto uno dell'ordinanza emessa dal sindaco di Firenze ex art. 12 del d.P.R. n. 915/1982 notificata il 20 ottobre 1989, poiche' proseguiva l'attivita' di ricevimento ed accumulo di materiali ferrosi e non come accertato in Firenze dagli agenti di p.g. della polizia municipale Minardi e Cioppi del 6 novembre 1989 pendeva altro procedimento penale per i seguenti reati: a) art. 25 primo comma del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in Firenze fino a tutto gennaio 1988, contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. in Firenze fino al 21 maggio 1989. Quest'ultimo procedimento che seguiva le norme del vecchio codice di rito veniva sospeso nella fase degli atti preliminari al dibattimento con ordinanza 16 luglio 1990 avendo il pretore sollevato questione di costituzionalita' per l'art. 295 secondo comma delle disposizioni transitorie del c.p.p. con riferimento all'art. 3 e 25 secondo comma della Costituzione nella parte in cui detta norma esclude l'operativita' della connessione e la possibilita' di riunione dei processi pendenti sia pure nella medesima fase processuale ma con riti diversi. Difatti il pretore sulla base dell'art. 259 del c.p.p. disposizioni transitorie aveva respinto l'istanza di riunione di quel procedimento con quello attuale. All'odierna udienza il difensore del Mazzoni riproponeva la questione e chiedeva disporsi previa sospensione del presente procedimento la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il p.m. si opponeva rilevando che l'esistenza dell'art. 671 del nuovo codice di rito superava la questione prospettata. Osserva il giudicante che la questione di legittimita' costituzionale appare rilevante e non appare manifestamente infondata. E' rilevante in quanto solo se venisse dichiarata l'illegittimita' costituzionale del citato art. 259 secondo comma delle disposizioni di attuazione i procedimenti protrebbero essere riuniti e sul piano sostanziale potrebbe trovare applicazione fin dalla fase del giudizio di merito la disciplina dell'art. 81 c.p. che prevede un trattamento sanzionatorio piu' mite rispetto a quello che deriva dal cumulo materiale delle pene. La norma transitoria processuale infatti opera una limitazione del diritto dell'imputato di piu' reti per i quali pendono diversi procedimenti nello stesso stato e grado sia pure da trattarsi con riti diversi, a chiedere la riunione, laddove cio' e' espressamente previsto dagli artt. 17 e 12 del nuovo c.p.p. L'obiezione mossa dal p.m. secondo il quale sarebbe pur sempre possibile ai sensi dell'art. 671 c.p.p. (applicabile anche al caso di specie in virtu' dell'art. 260 delle disposizioni transitorie) ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato non appare superiore le censure che si possono appuntare sulla norma. Invero della pena e presuppone che tutte le sentenze sia ritenute irrevocabili. Viceversa la possibilita' di trattazione congiunta dei procedimenti e' comunque piu' favorevole per l'imputato non solo sotto il profilo della quantificazione ma altresi' in ordine alla valutazione dei presupposti per la concessione dei benefici quale la sospensione condizionale della pena che viceversa non potrebbe essere applicato laddove i diversi procedimenti fossero conclusi con successive sentenze. Il successivo riconoscimento della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione ex 671 non impedirebbe che taluna delle sentenze venisse ad esecuzione medio tempore. Ne' si puo' obiettare che comungue nel caso di specie due procedimenti ove non vi fosse diversita' di rito non potrebbe essere riuniti poiche' opererebbe se mancasse l'impedimento di cui sopra l'ar. 12 del nuovo codice di procedura penale. Con riferimento alla non manifesta infondatezza si osserva:
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 673/1990). 90C1308