N. 674 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 1990

                                 N. 674
     Ordinanza emessa il 20 luglio 1990 dal pretore di Firenze nel
             procedimento penale a carico di Mazzoni Loris
 Processo penale - Norme transitorie - Negata operativita' delle norme
 relative alla connessione  e  alla  riunione  di  procedimenti  nello
 stesso  stato  e  grado  di giudizio ma da trattarsi con riti diversi
 (vecchio  e  nuovo  codice)  -  Conseguente  inapplicabilita'   della
 disciplina  del  concorso  formale  dei reati e della continuazione -
 Violazione del principio dell'irretroattivita' della legge  penale  -
 Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 259, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                               IL PRETORE
   Vista  l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla
 difesa dell'imputato, sentite le deduzioni del p.m.,  ha  pronunciato
 la  seguente ordinanza. Nei confronti di Mazzoni Loris, tratto oggi a
 giudizio per rispondere del reato 12  e  29  del  d.P.R.  n.  915/82,
 perche'  quale legale rappresentante della S.r.l. Mazzoni Loris e C.,
 svolgendo attivita' di rottamazione  di  e  cernita  di  metalli  non
 ottemperava al punto uno dell'ordinanza emessa dal sindaco di Firenze
 ex art. 12 del d.P.R. n. 915/1982  notificata  il  20  ottobre  1989,
 poiche'   proseguiva   l'attivita'  di  ricevimento  ed  accumulo  di
 materiali ferrosi e non come accertato in  Firenze  dagli  agenti  di
 p.g.  della  polizia  municipale Minardi e Cioppi del 6 novembre 1989
 pendeva altro procedimento penale per i seguenti reati:
       a) art. 25 primo comma del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in
 Firenze fino a tutto gennaio 1988, contravvenzione  di  cui  all'art.
 674 c.p. in Firenze fino al 21 maggio 1989. Quest'ultimo procedimento
 che seguiva le norme del vecchio codice di rito veniva sospeso  nella
 fase  degli  atti preliminari al dibattimento con ordinanza 16 luglio
 1990 avendo il pretore sollevato questione di  costituzionalita'  per
 l'art.  295  secondo  comma delle disposizioni transitorie del c.p.p.
 con riferimento all'art. 3 e  25  secondo  comma  della  Costituzione
 nella   parte   in  cui  detta  norma  esclude  l'operativita'  della
 connessione e la possibilita' di riunione dei processi  pendenti  sia
 pure  nella medesima fase processuale ma con riti diversi. Difatti il
 pretore sulla base dell'art. 259 del c.p.p. disposizioni  transitorie
 aveva  respinto l'istanza di riunione di quel procedimento con quello
 attuale.
    All'odierna  udienza  il  difensore  del  Mazzoni  riproponeva  la
 questione  e  chiedeva  disporsi  previa  sospensione  del   presente
 procedimento la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il
 p.m. si opponeva rilevando che l'esistenza dell'art.  671  del  nuovo
 codice di rito superava la questione prospettata.
    Osserva   il   giudicante   che   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale  appare  rilevante   e   non   appare   manifestamente
 infondata.   E'  rilevante  in  quanto  solo  se  venisse  dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale del citato  art.  259  secondo  comma
 delle  disposizioni  di  attuazione i procedimenti protrebbero essere
 riuniti e sul piano sostanziale  potrebbe  trovare  applicazione  fin
 dalla fase del giudizio di merito la disciplina dell'art. 81 c.p. che
 prevede un trattamento sanzionatorio piu' mite rispetto a quello  che
 deriva   dal  cumulo  materiale  delle  pene.  La  norma  transitoria
 processuale infatti opera una limitazione del  diritto  dell'imputato
 di  piu'  reti  per i quali pendono diversi procedimenti nello stesso
 stato e grado sia pure da trattarsi con riti diversi, a  chiedere  la
 riunione,  laddove cio' e' espressamente previsto dagli artt. 17 e 12
 del nuovo c.p.p. L'obiezione mossa dal p.m. secondo il quale  sarebbe
 pur sempre possibile ai sensi dell'art. 671 c.p.p. (applicabile anche
 al  caso  di  specie  in  virtu'  dell'art.  260  delle  disposizioni
 transitorie)  ottenere  l'applicazione  della  disciplina  del  reato
 continuato non appare superiore le censure che si  possono  appuntare
 sulla norma. Invero della pena e presuppone che tutte le sentenze sia
 ritenute  irrevocabili.  Viceversa  la  possibilita'  di  trattazione
 congiunta dei procedimenti e' comunque piu' favorevole per l'imputato
 non solo sotto il profilo della quantificazione ma altresi' in ordine
 alla  valutazione  dei  presupposti  per  la concessione dei benefici
 quale la  sospensione  condizionale  della  pena  che  viceversa  non
 potrebbe  essere  applicato  laddove  i  diversi procedimenti fossero
 conclusi con successive sentenze. Il successivo riconoscimento  della
 sospensione   da   parte  del  giudice  dell'esecuzione  ex  671  non
 impedirebbe che taluna delle sentenze  venisse  ad  esecuzione  medio
 tempore.  Ne'  si  puo' obiettare che comungue nel caso di specie due
 procedimenti ove non vi fosse diversita' di rito non potrebbe  essere
 riuniti  poiche'  opererebbe  se  mancasse l'impedimento di cui sopra
 l'ar. 12 del nuovo codice di procedura penale. Con  riferimento  alla
 non manifesta infondatezza si osserva:
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 673/1990).
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