N. 514 SENTENZA 15 ottobre - 2 novembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - I.N.A.D.E.L. - Indennita' premio di fine servizio - Corresponsione in forma indiretta - Requisito della nullatenenza da parte dell'ascendente superstite - Censura di norma non applicabile nel giudizio a quo Inammissibilita'. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, primo e secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.44 del 7-11-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni Conso; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Biraghi Iole e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto in fatto 1. - Biraghi Iole, madre di Biraghi Chiara, iscritta all'I.N.A.D.E.L., deceduta in attivita' di servizio il 14 settembre 1985, adiva il Pretore di Milano chiedendo che le fosse corrisposta la indennita' premio di servizio, in forma indiretta, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968, che l'Istituto le aveva negato perche' priva del requisito della nullatenenza. Il Pretore, con ordinanza del 6 giugno 1989, pervenuta alla Corte il 23 maggio 1990 (R.O. n. 367 del 1990), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della predetta disposizione in relazione all'art. 3 della Costituzione. Richiamate alcune sentenze della Corte costituzionale (n. 115 del 1979 e n. 110 del 1981), che avevano esteso il diritto alla detta indennita' anche ai collaterali ed ai genitori dell'iscritto ed, in particolare, la sentenza n. 821 del 1988, che ha escluso per i collaterali la necessita' della sussistenza di condizioni limitative, tra cui la nullatenenza, ha rilevato che esisterebbe disparita' di trattamento tra due categorie di superstiti e cioe' tra i collaterali, che hanno diritto alla indennita' premio di servizio nella forma indiretta senza alcuna condizione, e i genitori per i quali, invece, sono richieste le condizioni di ultrasessantenni o della inabilita' a proficuo lavoro oltre alla nullatenenza e alla vivenza a carico dell'iscritto deceduto. 2. - L'ordinanza e' stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Nessuna delle parti si e' costituita nel giudizio. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Milano dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 821 del 1988, nella parte in cui subordina il diritto dei genitori superstiti di iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attivita' di servizio, a percepire la indennita' premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni che gli stessi siano ultrasessantenni o inabili al proficuo lavoro, ed inoltre nullatenenti e viventi a carico dell'iscritto, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento che si verificherebbe nei confronti dei collaterali dell'iscritto aventi diritto alla predetta indennita' senza alcuna condizione. 2. - La questione e' inammissibile. Nella fattispecie, essendo oggetto della controversia la ricorrenza o meno di condizioni per la sussistenza del diritto della madre superstite di una iscritta all'I.N.A.D.E.L., deceduta in attivita' di servizio, a percepire la indennita' premio di servizio nella forma indiretta, non trova applicazione la norma censurata. Invero, l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 440, i cui effetti, in base all'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), decorrono dal 3 maggio 1982, ha equiparato la disciplina dell'indennita' premio di servizio a quella della buonuscita degli impiegati statali, erogata anche ai superstiti senza alcuna condizione. La detta disposizione trova applicazione nella fattispecie, essendo il diritto della ricorrente sorto in epoca posteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, poiche' la morte dell'iscritta all'istituto e' avvenuta il 14 settembre 1985.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1325