N. 514 SENTENZA 15 ottobre - 2 novembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - I.N.A.D.E.L. - Indennita' premio di fine
 servizio - Corresponsione in forma indiretta - Requisito della
 nullatenenza da parte dell'ascendente superstite - Censura di norma
 non applicabile nel giudizio  a quo Inammissibilita'.
 
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, primo e secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni Conso;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, primo e
 secondo comma, della legge 8 marzo  1968,  n.  152  (Nuove  norme  in
 materia  previdenziale  per il personale degli enti locali), promosso
 con ordinanza emessa il 6 giugno  1989  dal  Pretore  di  Milano  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Biraghi  Iole  e l'I.N.A.D.E.L.,
 iscritta al n. 367 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -   Biraghi   Iole,   madre   di   Biraghi  Chiara,  iscritta
 all'I.N.A.D.E.L., deceduta in attivita' di servizio il  14  settembre
 1985,  adiva  il Pretore di Milano chiedendo che le fosse corrisposta
 la indennita' premio di servizio, in forma indiretta,  ai  sensi  del
 primo  e  secondo  comma dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968, che
 l'Istituto  le  aveva  negato  perche'  priva  del  requisito   della
 nullatenenza.
    Il  Pretore, con ordinanza del 6 giugno 1989, pervenuta alla Corte
 il 23 maggio 1990 (R.O. n. 367 del 1990), ha sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale della predetta disposizione in relazione
 all'art. 3 della Costituzione. Richiamate alcune sentenze della Corte
 costituzionale  (n.  115  del  1979  e  n. 110 del 1981), che avevano
 esteso il diritto alla detta indennita' anche ai  collaterali  ed  ai
 genitori  dell'iscritto  ed,  in  particolare, la sentenza n. 821 del
 1988,  che  ha  escluso  per  i  collaterali  la   necessita'   della
 sussistenza  di  condizioni  limitative,  tra cui la nullatenenza, ha
 rilevato che esisterebbe disparita' di trattamento tra due  categorie
 di  superstiti  e  cioe'  tra  i  collaterali, che hanno diritto alla
 indennita' premio di servizio  nella  forma  indiretta  senza  alcuna
 condizione,  e  i  genitori  per  i  quali, invece, sono richieste le
 condizioni di ultrasessantenni o della inabilita' a  proficuo  lavoro
 oltre  alla  nullatenenza  e  alla  vivenza  a  carico  dell'iscritto
 deceduto.
    2.  -  L'ordinanza  e' stata regolarmente comunicata, notificata e
 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
    Nessuna delle parti si e' costituita nel giudizio.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Milano dubita della legittimita' costituzionale
 dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152,
 modificato  per  effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
 821 del 1988, nella parte in cui subordina il  diritto  dei  genitori
 superstiti  di  iscritto  all'I.N.A.D.E.L.  deceduto  in attivita' di
 servizio, a percepire la indennita' premio di  servizio  nella  forma
 indiretta  alle  condizioni  che  gli stessi siano ultrasessantenni o
 inabili al proficuo lavoro,  ed  inoltre  nullatenenti  e  viventi  a
 carico  dell'iscritto,  in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della
 Costituzione per la disparita' di trattamento che  si  verificherebbe
 nei  confronti  dei  collaterali  dell'iscritto  aventi  diritto alla
 predetta indennita' senza alcuna condizione.
    2. - La questione e' inammissibile.
    Nella   fattispecie,   essendo   oggetto   della  controversia  la
 ricorrenza o meno di condizioni per la sussistenza del diritto  della
 madre  superstite  di  una  iscritta  all'I.N.A.D.E.L.,  deceduta  in
 attivita' di servizio, a percepire la indennita' premio  di  servizio
 nella forma indiretta, non trova applicazione la norma censurata.
    Invero,  l'art.  22  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n. 359
 (Provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale),  convertito   con
 modificazioni  in  legge  29  ottobre 1987, n. 440, i cui effetti, in
 base all'art. 6 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.  69  (Norme  in
 materia  previdenziale per il miglioramento delle gestioni degli enti
 portuali ed altre disposizioni urgenti), decorrono dal 3 maggio 1982,
 ha  equiparato  la  disciplina  dell'indennita'  premio di servizio a
 quella della buonuscita degli impiegati  statali,  erogata  anche  ai
 superstiti  senza  alcuna  condizione.  La  detta  disposizione trova
 applicazione nella fattispecie, essendo il diritto  della  ricorrente
 sorto   in   epoca  posteriore  all'entrata  in  vigore  della  nuova
 disciplina, poiche' la morte dell'iscritta all'istituto  e'  avvenuta
 il 14 settembre 1985.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la  inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, primo e  secondo  comma,  della  legge  8
 marzo  1968,  n.  152  (Nuove  norme  in materia previdenziale per il
 personale  degli  enti  locali),  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  sollevata  dal  Pretore  di  Milano con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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