N. 519 ORDINANZA 15 ottobre - 2 novembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso
 immotivato del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice Riduzione
 della pena - Esclusione - Richiamo alla dichiarazione di
 illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n.  183/1990 -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 452, secondo comma, 438, primo comma, e 442, secondo
 comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
 prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 438, primo
 comma, 442, secondo comma,  e  452,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990 dal
 Tribunale di Roma nel procedimento penale a  carico  di  De  Vincenzi
 Claudio,  iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  29,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma, con ordinanza del 3 aprile
 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,  25,  27  e  101
 della  Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 438, primo
 comma,  442,  secondo  comma,  452,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale,  "nella  parte in cui non prevedono la motivazione
 del dissenso del p.m. al rito abbreviato e  la  possibilita'  per  il
 giudice  di  sindacare il dissenso applicando ugualmente la riduzione
 di pena se lo ritiene ingiustificato";
    Considerato  che  l'ordinanza  di rimessione - sebbene pronunciata
 anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso  dal  pubblico
 ministero  con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,
 del codice di procedura penale, rito in ordine  al  quale  "il  ruolo
 esplicato  dal  consenso  del  pubblico  ministero  forma  oggetto di
 autonoma previsione da  parte  dell'art.  452,  secondo  comma",  del
 codice di procedura penale - ha denunciato anche gli artt. 438, primo
 comma,  e  442,  secondo  comma,  dello  stesso  codice,  norme   non
 applicabili  nel  giudizio  a  quo  (v.  sentenza  n.  183  del 1990;
 ordinanza n. 252 del 1990);
      e  che  questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  183  del 1990 ora
 ricordata ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
 452,  secondo  comma,  del  codice di procedura penale, proprio nella
 parte in cui non  prevede  che  il  pubblico  ministero,  quando  non
 consente  alla  richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo
 in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e
 nella  parte  in  cui  non prevede che il giudice, quando, a giudizio
 direttissimo  concluso,  ritiene  ingiustificato  il   dissenso   del
 pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
 contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del  codice
 di  procedura  penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo
 con sentenza n. 183 del 1990 nella parte in cui non  prevede  che  il
 pubblico   ministero,   quando   non   consente   alla  richiesta  di
 trasformazione del  giudizio  direttissimo  in  giudizio  abbreviato,
 debba  enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
 prevede che il giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato  il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata  dall'art.442,  secondo
 comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Roma
 con ordinanza del 3 aprile 1990.
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli 438, primo comma,  e  442,  secondo
 comma,  del  codice  di  procedura  penale,  questione  sollevata, in
 riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101  della  Costituzione,  dal
 Tribunale di Roma con ordinanza 3 aprile 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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