N. 35 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 ottobre 1990

                                 N. 35
  Ricorso pr conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29
                  ottobre 1990 (della regione Toscana)
 Parchi   nazionali   e   riserve  naturali  -  Decreto  del  Ministro
 dell'ambiente in data 26 luglio 1990 - Direttive e  criteri  generali
 per  la  redazione  del  piano  del  Parco  nazionale dell'Arcipelago
 Toscano - Asserita  indebita  invasione  della  sfera  di  competenza
 regionale,  rientrando  nella  competenza statale solo la potesta' di
 individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali  e
 parchi  di  carattere  interregionale e nazionale ed internazionale -
 Richiamo alle sentenze della  Corte  costituzionale  nn.  346/1990  e
 344/1987 - Istanza di sospensione.
 (Decreto del Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990).
 (Cost., artt. 3, 97, 117, 118 e 119).
(GU n.45 del 14-11-1990 )
   Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione per la regione Toscana in
 persona del presidente pro-tempore  della  giunta  regionale  Toscana
 rappresentata  e  difesa  come da mandato a margine del presente atto
 dall'avv. Alberto Predieri ed elettivamente domiciliata presso il suo
 studio  in  Roma,  via G. Carducci n. 4, giusta delibera g.r. n. 8817
 dell'8 ottobre 1990 contro il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
 per l'annullamento del d.m. 26 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente
 "Direttive e criteri generali per la redazione del  piano  del  Parco
 nazionale dell'Arcipelago toscano".
   1. - Il d.m. 26 luglio 1990 ha adottato (art. 1) "le direttive ed i
 criteri generali per la  redazione  del  piano  del  Parco  nazionale
 dell'Arcipelago  toscano  previsti  dal punto 4, sezione terza, della
 delibera CIPE del 5 agosto 1988" determinando altresi' che  (art.  2)
 "dalla  pubblicazione del decreto decorre il termine di trenta giorni
 per la presentazione al Ministero dell'ambiente, commissione  tecnico
 scientifica,  via  Stoppani,  7/I,  00197 Roma, delle offerte tecnico
 economiche di cui alla lettera A2 della sezione terza  dell'appendice
 a della delibera CIPE del 5 agosto 1988".
    Contro  tale  decreto  la  regione Toscana deve presentare ricorso
 alla Corte, non gia' perche' essa sia contraria  alla  piu'  rigorosa
 tutela  dell'Arcipelago  toscano  e  alla  istituzione  del parco, ma
 perche' vuole  che  esso  venga  istituito  nel  rispetto  delle  sue
 competenze  istituzionali, violate da un decreto che, a sua insaputa,
 e' apparso per disciplinare le modalita' di formazione del Piano  del
 Parco,  bandire  la  concessione  della redazione del piano del Parco
 medesimo.
    2.   -  Il  decreto  invade  la  sfera  di  competenza  regionale,
 illegittimamente  decidendo  in  materia  in  cui  il  Ministero  per
 l'ambiente non ha poteri.
    Non  e'  la prima volta che il Ministero per l'ambiente procede in
 maniera surrettizia ad una vera e propria  istituzione  di  un  piano
 arrogandosi  poteri  di  cui  e' privo; il riferimento nella scarna e
 inadeguata o meglio  inesistente  motivazione  (il  che  di  per  se'
 costituisce violazione degli artt. 97 e 113 della Costituzione), alla
 legge 8 luglio 1986, n. 349, testimonia  la  mancanza  di  potere  e,
 insieme,   la  mancata  osservanza  dei  criteri  posti  dalla  Corte
 costituzionale.
    Questa,  nella  sentenza  n.  346/1990  ha statuito che "l'art. 5,
 secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - che e'  richiamato
 dalla  premessa  del  decreto  ministeriale  impugnato  - trasferisce
 genericamente al Ministro dell'ambiente le competenze  per  l'innanzi
 imputate  al  Ministro dell'agricoltura e foreste in ordine ai parchi
 nazionali e all'individuazione delle zone d'importanza  naturalistica
 nazionale e internazionale, competenze tra le quali non e' ricompresa
 la potesta' di deliberazione dell'individuazione delle  aree  su  cui
 istituire le riserve e i parchi naturali.
    "Quest'ultimo  potere,  infatti,  e'  regolato dall'art. 83 quarto
 comma, del d.P.R., 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce al Governo
 "nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, la potesta'
 di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali
 e parchi di carattere interregionale" e, a fortiori, riserve e parchi
 di carattere nazionale o internazionale (v.  sentenze  nn.  123/1980,
 1029 e 1031 del 1988).
    "Quest'ultima   norma   non   e'   stata   abrogata  dall'art.  5,
 precedentemente ricordato, ma e' stata integralmente richiamata dallo
 stesso  articolo  al  suo  primo  comma, che, anzi, precisa essere di
 spettanza del Ministro dell'ambiente soltanto il potere  di  proposta
 in relazione all'individuazione delle aree da destinare a riserve o a
 parchi naturali (v. cosi' sentenza  n.  830/1988).  Sicche'  si  deve
 ritenere che il Ministro dell'ambiente sia del tutto privo del potere
 di deliberare l'individuazione delle aree su cui istituire riserve  o
 parchi naturali d'importanza nazionale o internazionale".
    3.  -  Ne' le altre leggi indicate nella pseudomotivazione possono
 fornire una base al potere malamente esercitato; non l'art. 18  della
 legge  11  marzo  1988, n. 67 (legge finanziaria per l'anno 1967) che
 prevede una spesa per un programma annuale contenente (lett.  c)  "in
 attesa  dell'approvazione della legge-qadro sui parchi nazionali e le
 riserve naturali, istituzione, con le procedure  di  cui  all'art.  5
 della  legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino,
 delle Dolomiti bellunesi, dei Monti sibillini,  e,  d'intesa  con  la
 regione  Sardegna,  del  parco  marino  del Golfo di Orosei, nonche',
 d'intesa con le regioni interessate,  di  altri  parchi  nazionali  o
 interregionali; si applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti,
 in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco  nazionale
 d'Abruzzo,  in particolare per la redazione ed approvazione dei piani
 regolatori, per la redazione ed  approvazione  dello  statuto  e  per
 l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di
 spesa viene fissata in lire 50 miliardi".
    La norma prevede nell'attesa della legge-quadro sui parchi tuttora
 latitante, nonostante il  monito  della  Corte  costituzionale  nella
 sentenza   n.   344/1987  l'istituzione  dei  parchi  nominativamente
 previsti con le procedure di cui all'art. 5 della legge  n.  349/1986
 (per  la  quale  c'e'  da  rinviare  a quanto ha detto la Corte nella
 sentenza n. 346/1990), nonche' degli altri, d'intesa con  le  regioni
 interessate,  senza  porre nessuna norma particolare di procedura per
 l'istituzione dei parchi.
    Nel  caso  in  quesione,  non  e'  stata raggiunta l'intesa con la
 regione, come, del resto, risulta dal testo del decreto che non ne fa
 alcuna  menzione,  ed  e'  stata  seguita  la  procedura prevista nel
 programma approvato con la delibera CIPE 5 agosto 1988,  sez.  terza,
 lett. c), art. 18. Queste norme non riguardano i parchi non elencati,
 perche' esplicitamente la delibera dice "con la procedura di cui alla
 presente  sezione  il  Ministro  dell'ambiente  istituisce  i  parchi
 nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti sibillini,
 e,  d'intesa  con  la regione Sardegna, del Parco marino del Golfo di
 Orosei". Non diversamente in punto 5.2. del  programma  distingue  le
 due  fattispecie e dice "il Ministro dell'ambiente ai sensi del primo
 comma, lett. c), dell'art.  18 della legge 11 marzo  1988,  n.  67  e
 dell'art.  5  della legge 8 luglio 1986, n. 349, e tenuto conto delle
 indicazioni previste dalla legge-quadro sui parchi in esame presso la
 Camera  dei  deputati,  promuove  inoltre  l'intesa  con  le  regioni
 interessate  per  l'istituzione   di   nuovi   parchi   nazionali   o
 interregionali".  Va  anche  aggiunto  che,  stando  alla formula ora
 riportata, si puo' dubitare che il Ministro  dell'ambiente  abbia  un
 potere  di  proporre  l'intesa,  prima  che  sia  stata  approvata la
 legge-quadro.
    La  procedura  prevista  dalla sezione terza A della deliberazione
 CIPE 5 agosto 1988, Programma annuale 1988 di interventi urgenti  per
 la  salvaguardia  ambientale,  prevede una perimetrazione provvisoria
 dell'area del Parco, poi le direttive e i criteri  per  la  redazione
 del  Piano  del Parco che sono quelli disciplinati dal d.m. 26 luglio
 1990, ma senza che  vi  sia  ne'  il  presupposto  della  indicazione
 legislativa   (alla   quale  invece  esplicitamente  e  correttamente
 richiama la  deliberazione  CIPE  ponendola  come  presupposto  della
 procedura che essa disciplina), ne' quella della intesa, che comunque
 da sola non  basterebbe  a  far  applicare  la  sezione  terza  della
 deliberazione  dal  momento  che  essa  dice  testualmente:  "Con  la
 procedura di cui  alla  presente  sezione  i  Ministro  dell'ambiente
 istituisce  i parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi,
 dei Monti sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna,  del  parco
 marino  del Golfo di Orosei" e non estende ad altri casi la procedura
 stessa. Non e' necessario sottolineare che la  deliberazione  CIPE  o
 qualsivoglia  altro  atto non puo' attribuire poteri extra legem alle
 commissioni paritetiche previste  dalla  deliberazione  medesima  con
 conseguente  illegittimita'  delle  prescrizioni della sezione terza,
 sez. A, della deliberazione CIPE 5 agosto 1988, n. 87, come e'  stato
 deciso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 337/1989. Ma, nel
 nostro  caso,  la  deliberazione  CIPE  non  ha   attribuito   poteri
 sostitutivi  dell'intesa:  essi sono stati assunti dal Ministro senza
 alcuna base, che ha agito come se avesse poteri diversi da quelli  di
 proposta  alle regioni ai sensi dell'art. 83 del d.P.R. n. 616/1977 o
 al Governo in sede di Consiglio dei Ministri per deliberare norme  di
 indirizzo e coordinamento.
    4.  -  Il  decreto  ministeriale  non si limita ad una proposta in
 relazione all'individuazione delle aree  da  destinare  a  parchi  di
 importanza  nazionale  o  internazionale, ne e' emanato sulla base di
 un'intesa,  ne  e'  manifestazione  del   potere   di   indirizzo   e
 coordinamento  previsto  dall'art.  83  del  d.P.R.  n.  616/1977 che
 dev'essere esercitato nei modi stabiliti dalla legge, nell'ambito del
 sistema  ricostruito dalla Corte con le sentenze 15 novembre 1988, n.
 1029  e  15  novembre  1988,  n.  1031,  non  certo  con  un  decreto
 ministeriale,  ma impone direttive e criteri dettagliati e penetranti
 per la  redazione  del  piano  che  sono  tutti  illegittimi  perche'
 invadono  uno spazio regionale sottraendolo alla competenza regionale
 che puo' essere esercitata nelle varie forme previste dalla legge nel
 procedimento di formazione del piano, che e' di competenza regionale,
 sino a quando non vi sia una diversa statuizione della  legge-quadro.
    5.  -  In  conseguenza,  e'  illegittimo l'intero decreto, sia per
 quanto  riguarda  l'art.  1,  sia  per  quanto  riguarda  l'art.   2,
 illegittimo tanto per l'illegittimita' derivata da quella dell'art. 1
 quanto perche' prevede un modo di redazione  del  piano,  affidato  a
 soggetti   interessati   diversi   dalle   rgioni,  imprecisamente  e
 contraddittoriamente indicati nella  lettera  A,  dell'allegato  alla
 deliberazione  del  CIPE.  Tale  deliberazione prevede la concessione
 della redazione del piano e  il  finanziamento  cosi'  esplicitamente
 qualificato  dall'ultimo  periodo lettere A e B, sezione terza, della
 delibereazione CIPE pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  87/1988
 suppl. 13 settembre 1988.
    Questo termine finanziamento" porta a ritenere che sia applicabile
 il punto 11 del programma con la deliberazione CIPE; se cosi' e',  si
 deve  applicare il punto 11.1 che dice: "le disposizioni generali del
 presente punto si applicano alle  procedure  di  finanziamento  degli
 interventi   di   competenza   di   soggetti   diversi  dal  Ministro
 dell'ambiente.
    Le  indicazioni  procedurali particolari relative a ciascuno degli
 interventi individuati dai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  e  10  sono
 riportate in appendice A.
    Le  modalita'  di  presentazione  delle istanze di finanziamento e
 della relativa documentazione tecnica sono riportate in appendice  B.
 e  il  punto 11.12 che dice: "Ai sensi della normativa e delle scelte
 di programma di cui al presente allegato, possono presentare  istanze
 di  finanziamento  le  amministrazioni  statali, le regioni, gli enti
 pubblici non economici e, per il tramite della regione competente per
 territorio,  gli  enti  locali o loro consorzi, nonche' i consorzi di
 bonifica, secondo le modalita' indicate di seguito".
    In  altre  parole si potrebbe avere il dubbio che il finanziamento
 riguardi la realizzazione delle opere previste nei progetti (vedi  ad
 es.  11.3  lett. e) e lett. f) e non una attivita' di preparazione di
 un  piano;  ma  il  programma  parla  sempre  di   finanziamento   di
 "interventi"  (n. 1, n. 11.1) e parla di finanziamento anche nel caso
 specifico.
    Anche  la  parte  iniziale  del  programma,  punto  1.1., parla di
 tipologia di interventi di competenza dei soggetti di cui  al  quarto
 comma  dell'art.  18 della legge n. 67/1988 e dell'art. 8 della legge
 n. 349/1986; si tratta sempre dei soggetti gia' ricordati e di  altri
 enti  pubblici,  con esclusione di privati; viceversa le disposizioni
 dell'appendice (pag. 281) della  Gazzetta  Ufficiale  pero'  sembrano
 riferirsi a societa', quando richiedono: "2.1. Informazioni generali;
 nome......................; Ragione sociale....................; Sede
 legale.............;     Capitale     versato.......................;
 Indirizzo..............; Amministratore e/o legale  rappresentante...
 2.2.  Informazioni relative alla struttura patrimoniale e di bilancio
 degli ultimi tre anni. 2.3.  Descrizione  sintetica  delle  attivita'
 svolte o in corso nelle materie oggetto dell'intervento".
   Si  prevede, in sostanza, in questa forma un intervento di soggetti
 di  diritto  privato;  fissando  un   termine   brevissimo   per   la
 presentazione  delle  offerte  tecnico-economiche  e  l'inizio  della
 formazione del piano, con completa violazione alle norme  del  d.P.R.
 n.  616/1977 che riservano alle regioni la funzione di formazione del
 piano. Mentre il  decreto  istituisce  una  forma  di  concessione  a
 trattativa  privata, che taglia fuori la regione da una sua attivita'
 istituzionale; il che e' ancora piu' grave quando si tenga conto  che
 il  piano  investe  l'intero  territorio  delle isole di Montecristo,
 Capraia,  Gorgona,  Giannutri  per  cui  il  piano   illegittimamente
 previsto   da   decreto   ministeriale  investe  l'intera  disciplina
 dell'area,  allo  scopo  di  "promuovere  in   genere   lo   sviluppo
 socio-economico  delle popolazioni compatibilmente con le esigenze di
 tutela  attiva  dell'ambiente"  (lett.   g)   "sviluppare,   mediante
 incentivi,  le  attivita'  tradizionali  esercitate dalle popolazioni
 locali,    con    particolare    riferimento    all'artigianato    ed
 all'agriturismo"  (lett.  d) "promuovere iniziative atte a consentire
 la fruizione dell'area a  fini  culturali,  didattici  e  ricreativi,
 favorendo   la   conoscenza,  da  parte  della  collettivita'  ed  in
 particolare dei giovani, dei valori  ambientali  esistenti  nell'area
 realizzando,  altresi',  idonee  strutture  ricettive  e  ricreative"
 (lett.  f),  definendo:  "  a)  della  organizzazione  generale   del
 territorio  e  sua  articolazione  in  aree o parti caratterizzate da
 forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) degli indirizzi  e
 criteri  per gli interventi sulla flora e sulla fauna e sull'ambiente
 naturale in generale; c)  dei  vincoli  e  delle  destinazioni  d'uso
 pubblico  o  privato, dei criteri di accessibilita' per le varie aree
 del parco e delle varie  norme  di  attuazione;  d)  dei  sistemi  di
 attrezzature  e  servizi  per  la gestione e la fruizione sociale del
 parco quali ad esempio: musei, centri di visite, uffici  informativi,
 aree   di  campeggio,  attivita'  argo-turistiche,  sentieri  natura,
 sentieri e giardini botanici, aree per l'osservazione  faunistica  ed
 il birdwatching".
    Correlativamente  a  questi criteri viene previsto un documento di
 programmazione  (punto  3.3)  "che  indichi  obiettivi  e  linee   di
 intervento  sia  di  carattere generale sia con riferimento specifico
 alle attivita'  di  tutela  ambientale  ed  a  quelle  di  promozione
 socio-economica    con    particolare    riferimento:    (...)   alla
 programmazione  di  nuove  attivita'  turistiche  con  studio   degli
 itinerari escursionistici e dei relativi servizi ed infrastrutture di
 supporto,  volta  alla  fruizione  integrata  e  complementare  degli
 elementi   naturali   e   storico-culturali   del   territorio;"  "al
 riequilibrio degli eventuali flussi turistici e delle relative utenze
 all'interno del territorio del parco, tenuto conto della zonizzazione
 dello stesso, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o  di
 una  loro  incontrollata  diffusione,  incompatibile  con  la  difesa
 dell'ambiente;"  "allo  sviluppo  del   terziario   con   particolare
 attenzione all'artigianato di alta tradizione, al potenziamento della
 piccola ricettivita', essenzialmente esercitata dai  residenti  o  da
 residenti   di  ritorno,  alla  costituzione  di  centri  di  servizi
 finalizzati e centri di addestramento per le diverse professionalita'
 di  cui  il  parco  abbisogna  ai  fini della piu' ampia fruibilita'"
 assicurando un programma di iniziative volte " a)  alla  agevolazione
 ed  alla  promozione  di  attivita'  artigianali  compatibili  con le
 finalita' di tutela delle aree del parco;  b)  al  recupero  di  beni
 storico-culturali;  c)  alla  promozione  di  attivita' culturali, di
 servizi  e  di  infrastrutture  volti  alla  fruizione   dei   valori
 ambientali   e   storico   culturali   presenti   nel  parco;  d)  la
 riqualificazione di attivita' produttive finalizzata al miglioramento
 della  qualita'  dell'ambiente;  e)  la  soluzione mediante opportuni
 interventi compatibili con l'ambiente e le altre normative del Parco,
 dei  problemi di approvvigionamento idrico, depurazione delle acque e
 smaltimento  dei   rifiuti,   particolarmente   gravi   nelle   isole
 interessate  da nuclei abitativi permanenti e comunque frequentate da
 turisti o visitatori del Parco".
    Un  tale piano di assetto del territorio e socio-economico, che di
 per se' difficilmente puo' rientrare nelle finalita' di un parco come
 le  ha  definite  la  Corte nella sentenza n. 1029/1988, punto 4.2 in
 diritto,  invade  tutta  una  serie  di  competenze   regionali.   La
 formazione del tutto illegittima del piano con l'inaccettabile metodo
 di offerte tecnico-economiche su cui delibera al  di  fuori  di  ogni
 norma  di  legge  una  autorita' priva di potere, impone alla regione
 Toscana di chiedere l'immediata sospensione del decreto  illegittimo,
 ad  evitare  la  formazione  di un piano illegittimo, con sperpero di
 tempo e di denaro pubblico.
                                P. Q. M.
    Si   conclude   chiedendo   che  la  Corte  costituzionale  previa
 sospensione dell'operativita' del decreto ministeriale 26 luglio 1990
 dichiari  che  non  spetta allo Stato il potere di istituire il parco
 dell'Arcipelago  toscano,  di  bandire  offerte  economiche  per   la
 formazione  del piano predetto, di approvarle, di dare in concessione
 la redazione del  piano  e  di  approvarlo,  annullando  il  predetto
 decreto per violazione degli artt. 3, primo comma, 97, 117, 118 e 119
 della Costituzione.
      Roma, addi' 15 ottobre 1990
                         Avv. Alberto PREDIERI

 90C1321