N. 689 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 1987- 26 ottobre 1990

                                 N. 689
        Ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 (pervenuta alla Corte
   costituzionale il 26 ottobre 1990) dalla Corte dei conti, sezione
       terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Ros Herbert
 Pensioni - Trattamenti pensionistici riscossi all'estero - Esclusione
 dal computo della pensione dell'indennita' integrativa  speciale  per
 il  periodo  anteriore  all'entrata in vigore della legge n.  82/1985
 che ha abrogato senza efficacia retroattiva, la norma  che  prevedeva
 detta  esclusione  -  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento tra
 pensionati statali in base al luogo di riscossione della  pensione  -
 Incidenza  sul  diritto  del  cittadino  di  recarsi all'estero e sul
 principio  della  retribuzione  (anche  differita,  proporzionata  ed
 adeguata alle esigenze di vita).
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3, 16 e 36).
(GU n.45 del 14-11-1990 )
                           LA CORTE DEI CONTI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig.
 Ros Herbert nato il 25  maggio  1909,  elettivamente  domiciliato  in
 Roma,  via  Marcora,  18/20,  presso l'avv. Darwin A. avverso la nota
 136352 in data 15  dicembre  1981  della  direzione  provinciale  del
 tesoro di Roma.
               RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
      che  con  provvedimento  impugnato e' stata negata al ricorrente
 l'indennita' integrativa speciale sul  trattamento  pensionistico  a'
 sensi  dell'art.  99,  ultimo  comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
 1092, in quanto il trattamento stesso e' riscosso all'estero;
      che  con  il gravame l'interessato non contesta tale circostanza
 ma eccepisce unicamente l'incostituzionalita' della norma restrittiva
 in  quanto  essa  crea  discriminazioni  tra  pensionati residenti in
 Italia e pensionati che intendono risiedere all'estero;
      che  con  le proprie conclusioni scritte, confermate all'odierna
 udienza, il procuratore generale ha chiesto la reiezione del  gravame
 in  quanto  il  trattamento diverso operato dal legislatore attiene a
 situazioni diverse; diversita'  comunque  di  recente  eliminata  dal
 legislatore;
      che, al contrario il difensore del ricorrente, avv. Darwin A. ha
 patrocinato in linea principale una interpretazione  estensiva  della
 norma insistendo per l'accoglimento del gravame;
      che    il   provvedimento   adottato   dall'amministrazione   e'
 giustificato in quanto all'epoca l'ultimo comma del  citato  art.  99
 del  d.P.R.  n.  1092/1973  disponeva testualmente: "l'indennita' non
 compete nel caso  che  il  trattamento  di  quiescenza  sia  riscosso
 all'estero";
      che,  peraltro,  tale  norma e' stata abrogata dall'art. 2 della
 legge 7 marzo 1985, n. 1092;
      che  in  mancanza  di qualsiasi cenno sull'efficacia retroattiva
 della disposizione abrogativa, in virtu' dei  principi  di  cui  agli
 artt.  10  e 11 delle disposizioni sulla legge in generale il gravame
 dovrebbe essere respinto in quanto dal rapporto dedotto in  giudizio,
 secondo  la  legge  vigente  all'epoca, non era possibile riconoscere
 tutela alla pretesa del ricorrente;
      che, pero', almeno per tutto il periodo anteriore all'entrata in
 vigore  della  legge  n.  82/1985,  risulta  rilevante  la  questione
 proposta   in   ordine   alla   costituzionalita'   del   divieto  di
 corrispondere l'indennita' integrativa ai pensionati che  intendevano
 riscuotere all'estero;
      che tale questione non e' manifestamente infondata;
      che  a  tal  proposito pur considerando che l'abrogazione di una
 norma dipendente da  una  apprezzabile  scelta  del  legislatore  non
 implica  necessariamente  alcun  riconoscimento  della illegittimita'
 costituzionale  delle  scelte  precedenti,  per  quanto   discutibili
 fossero   (v.  sentenza  Corte  costituzionale  n.  179/1985)  devesi
 precisare che  nella  fattispecie  l'abrogazione  e'  stata  proposta
 proprio  per  superare  dubbi  di  costituzionalita' della precedente
 norma restrittiva;
      che  a  tal  proposito  giova  segnalare  quanto contenuto nella
 relazione al disegno di legge n. 860, XI legislatura del Senato della
 Repubblica   ove   si   sostiene   l'opportunita'  abrogazione  della
 precedente restrizione per un possibile. . . "Contrasto:
       1)   con   l'art.   3   della   Costituzione.   .   .  giacche'
 discriminerebbe i pensionati  statali  residenti  all'estero  sia  da
 quelli  non  statali  (ai quali l'indennita' di contingenza e' invece
 pagata) sia dai pensionati che vivono in Italia;
       2) con l'art. 36 della Costituzione (in quanto). . . il mancato
 adeguamento delle  pensioni  pagate  all'estero.  .  .  ne  ha  fatto
 scendere l'ammontare a livelli totalmente inadeguati;
       3)  con  l'art.  16, ultimo comma, che sancisce la liberta' del
 cittadino di recarsi  all'estero.  Qualora,  infatti,  tale  liberta'
 comporti,  come  nel  caso  in esame la perdita di diritto,. . . essa
 verrebbe a soffrire una ingiustificata limitazione".
      che  questa  sezione  giudicante non puo' non condividere simili
 perplessita' ne' puo' superarle  con  le  considerazioni  piu'  volte
 affermate  dalla  Corte costituzionale riguardo alla discrezionalita'
 delle  scelte  del  legislatore  in  quanto,  comunque,   le   scelte
 dovrebbero corrispondere a criteri di ragionevolezza che non sembrano
 riscontrabili nella fattispecie;
      che,  infatti,  a  tal  proposito  non  convince  la ratio della
 restrizione, che sarebbe, secondo quanto e' dato desumere dai  lavori
 parlamentari relativi alla legge 3 marzo 1960, n. 185, il cui art. 1,
 secondo comma (che ha sostituito il precedente art. 2 della legge  27
 maggio  1959, n. 224) sotto la lett. c) ha originariamente introdotto
 la limitazione in parola, o la non giustificabilita'  dell'emolumento
 perche'  il personale all'estero non risentirebbe delle variazioni al
 costo della vita in Italia (v. Camera dei deputati, III  legislatura,
 dis.  n. 1835, seduta 16 dicembre 1959) oppure addirittura l'esigenza
 di evitare la duplicazione  della  stessa  indennita'  in  quanto  il
 personale  stesso  "e'  gia'  fornito  di  assegno di sede", cosa non
 riferibile  ai  pensionati,  (v.  relazione  dell'on.  Napolitano  al
 predetto disegno n. 1835, seduta 12 febbraio 1960);
      che, a parte tale ratio, contraddetta dal fatto che l'inflazione
 interna non potrebbe non riflettersi sul valore di cambio e,  quindi,
 produrre   in   definitiva  una  riduzione  del  potere  di  acquisto
 all'estero, non si vede quali giustificazioni razionali, al di  fuori
 di  esigenze  unicamente  di  bilancio, potrebbero accogliersi per la
 discriminazione operata dal legislatore;
      che, pertanto, e' necessario rimettere alla Corte costituzionale
 la soluzione del prospettato dubbio di costituzionalita';
                                P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,   1  della  legge
 costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1957,
 n. 87;
    Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi
 alla Corte costituzionale affinche' in relazione agli artt. 3,  16  e
 36  della  Costituzione  sia  risolta  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 99, ultimo comma,  del  d.P.R.  29  dicembre
 1973,  n. 1092, che nega l'indennita' integrativa speciale qualora il
 trattamento pensionistico sia ricorso all'estero;
    Dispone  che  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata al ricorrente, al procuratore  generale  della  Corte  dei
 conti  e  al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia inoltre,
 comunicata ai Presidente dei due rami del Parlamento.
    Cosi'  disposto  in  Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre
 1987.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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