N. 691 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 1990
N. 691 Ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano usufruito o titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione solo ai titolari di pensioni con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 - Ingiustificata disparita' di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione. (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6). (Cost., art. 3).(GU n.45 del 14-11-1990 )
IL PRETORE A scioglimento della precedente riserva; RILEVA IN FATTO Con ricorso depositato il 30 dicembre 1988 Gabriele Pietro Bergami ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. per chiedere la ricostituzione della pensione in considerazione del periodo di servizio militare prestato dal 14 marzo 1940 al 1º luglio 1952, nonche' la declaratoria di unicita' del periodo assicurativo rispetto al successivo periodo di attivita' lavorativa subordinata prestata dal 1º dicembre 1954 al 18 aprile 1977, oltre alla maggiorazione prevista per gli ex combattenti dall'art. 6 della legge n. 140/1985, chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per sospetta illegittimita' della norma stessa unicamente riferita agli ex combattenti aventi trattamento pensionistico con decorrenza successiva al marzo 1968. Ritualmente costituitosi, l'I.N.P.S. ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie deducendo di aver gia' ricostituito la pensione come richiesto e sottolineando di nulla dovere ulteriormente anche in relazione all'invocato art. 6 non applicabile alla posizione dell'attore. All'udienza del 4 ottobre 1989 a seguito di verifiche e di controlli parte attrice ha dato atto della avvenuta ricostituzione della pensione come richiesto, insistendo unicamente per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 6 citato, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nulla contestando l'I.N.P.S. a riguardo. All'udienza del 25 maggio 1990 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la questione relativa alla costituzionalita' della indicata norma, dandosi atto del deposito da parte attrice di note illustrative. RILEVA IN DIRITTO Ritiene il giudicante che la prospettata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 140/1985 non sia manifestamente infondata e meriti il vaglio della Corte costituzionale. In effetti l'unica domanda del ricorso introduttivo sulla quale ha insistito parte ricorrente (avendo dato atto della avvenuta ricostituzione del trattamento pensionistico richiesto) riguarda l'estensione del beneficio previsto dal citato art. 6 per gli ex combattenti anche in capo al ricorrente che, titolare di pensione IO (n. 1.336.830) a far tempo dell'ottobre 1985 ha usufruito di assegno rinnovabile per invalidita' di guerra dal 1º luglio 1952. E' indubbio che la suddetta norma preveda al punto n. 1 l'attribuzione di una maggiorazione nella misura di L. 30.000 mensili per i soggetti alle categorie di cui alla legge n. 336/1970; tuttavia l'applicazione di detta maggiorazione ai trattamenti pensionistici in atto e' al punto n. 2 condizionata al fatto che la decorrenza della pensione sia succesiva al 7 marzo 1968. Sulla base di tale normativa dunque, essenziale ai fini della decisione e non suscettibile di diversa interpretazione attesa la inequivocita' del testo legislativo, la domanda attrice non potrebbe trovare accoglimento. Ritiene tuttavia il giudicante che il sospetto di incostituzionalita' della norma sollevato dal ricorrente sia condivisibile ponendo la norma medesima una ingiustificata discriminazione tra coloro che, in qualita' di ex combattenti, godono di pensione avente decorrenza successiva al 7 marzo 1968 (che possono usufruire di tale beneficio) e coloro che godono di una pensione avente decorrenza precedente (che ne restano esclusi). Si appalesa quindi un netto contrasto del disposto legislativo con l'art. 3 della Costituzione non essendo la suddetta diversita' di trattamento giustificata da una reale diversita' di situazioni giuridiche e rimanendo penalizzati inspiegabilmente proprio coloro che per un periodo piu' lungo sono stati colpiti nella propria integrita' psico-fisica. D'altra parte la piu' recente legge n. 544/1988 (art. 6) ha posto solo un rimedio relativo a tale disparita' attribuendo anche agli ex combattenti titolari di pensione antecedente il marzo 1968 un beneficio economico con decorrenza 1º gennaio 1989 nulla stabilendo per l'epoca pregressa, ovvero per il periodo 1º gennaio 1985-31 dicembre 1988 per il quale resta dunque valida la suddetta esclusione. Non potendosi definire dunque il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di illegittimita' costituzionale, e non ritenendosi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 140/1985 nella parte in cui tale norma prevede che il beneficio della maggiorazione mensile del trattamento pensionistico spetti, per il periodo 1º gennaio 1985-31 dicembre 1988, ai soli ex combattenti titolari di pensione avente decorrenza successiva al 7 marzo 1968.
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ( ex art. 23 della legge n. 87/1953). Il pretore: SALA Il funzionario di cancelleria: RESTELLI 90C1337