N. 691 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 1990

                                 N. 691
      Ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal pretore di Milano nel
      procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione
 del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 336/1970,  esclusi
 coloro  che abbiano usufruito o titolo a fruire dei benefici previsti
 dalla legge stessa  -  Riconoscimento  della  maggiorazione  solo  ai
 titolari  di  pensioni  con  decorrenza  successiva al 7 marzo 1968 -
 Ingiustificata disparita' di trattamento dei pensionati  in  base  al
 mero elemento temporale della decorrenza della pensione.
 (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6).
 (Cost., art. 3).
(GU n.45 del 14-11-1990 )
                               IL PRETORE
    A scioglimento della precedente riserva;
                            RILEVA IN FATTO
    Con ricorso depositato il 30 dicembre 1988 Gabriele Pietro Bergami
 ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. per  chiedere  la  ricostituzione
 della  pensione  in  considerazione  del periodo di servizio militare
 prestato dal 14 marzo 1940 al 1º luglio 1952, nonche' la declaratoria
 di  unicita'  del periodo assicurativo rispetto al successivo periodo
 di attivita' lavorativa subordinata prestata dal 1º dicembre 1954  al
 18  aprile  1977,  oltre  alla  maggiorazione  prevista  per  gli  ex
 combattenti  dall'art.  6  della  legge  n.  140/1985,  chiedendo  la
 rimessione   degli   atti  alla  Corte  costituzionale  per  sospetta
 illegittimita'  della  norma  stessa  unicamente  riferita  agli   ex
 combattenti   aventi   trattamento   pensionistico   con   decorrenza
 successiva al marzo 1968.
    Ritualmente  costituitosi,  l'I.N.P.S. ha contestato la fondatezza
 delle pretese avversarie  deducendo  di  aver  gia'  ricostituito  la
 pensione come richiesto e sottolineando di nulla dovere ulteriormente
 anche in relazione all'invocato art. 6 non applicabile alla posizione
 dell'attore.
    All'udienza  del  4  ottobre  1989  a  seguito  di  verifiche e di
 controlli parte attrice ha dato atto  della  avvenuta  ricostituzione
 della    pensione   come   richiesto,   insistendo   unicamente   per
 l'ottenimento  del  beneficio  di  cui  all'art.  6  citato,   previa
 rimessione  degli  atti  alla Corte costituzionale, nulla contestando
 l'I.N.P.S. a riguardo.
    All'udienza  del  25  maggio  1990 i procuratori delle parti hanno
 discusso oralmente la questione relativa alla costituzionalita' della
 indicata  norma,  dandosi  atto del deposito da parte attrice di note
 illustrative.
                           RILEVA IN DIRITTO
    Ritiene   il   giudicante   che   la   prospettata   questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 140/1985 non
 sia   manifestamente   infondata  e  meriti  il  vaglio  della  Corte
 costituzionale.
    In effetti l'unica domanda del ricorso introduttivo sulla quale ha
 insistito  parte  ricorrente  (avendo  dato   atto   della   avvenuta
 ricostituzione  del  trattamento  pensionistico  richiesto)  riguarda
 l'estensione del beneficio previsto dal citato  art.  6  per  gli  ex
 combattenti  anche in capo al ricorrente che, titolare di pensione IO
 (n. 1.336.830) a far tempo dell'ottobre 1985 ha usufruito di  assegno
 rinnovabile per invalidita' di guerra dal 1º luglio 1952.
    E'   indubbio  che  la  suddetta  norma  preveda  al  punto  n.  1
 l'attribuzione di una maggiorazione nella misura di L. 30.000 mensili
 per i soggetti alle categorie di cui alla legge n. 336/1970; tuttavia
 l'applicazione di detta maggiorazione ai trattamenti pensionistici in
 atto  e'  al punto n. 2 condizionata al fatto che la decorrenza della
 pensione sia succesiva al 7 marzo 1968.
    Sulla  base  di  tale  normativa  dunque, essenziale ai fini della
 decisione e non suscettibile di  diversa  interpretazione  attesa  la
 inequivocita'  del testo legislativo, la domanda attrice non potrebbe
 trovare accoglimento.
    Ritiene    tuttavia    il    giudicante   che   il   sospetto   di
 incostituzionalita'  della  norma  sollevato   dal   ricorrente   sia
 condivisibile   ponendo   la   norma   medesima   una  ingiustificata
 discriminazione tra coloro che, in qualita' di ex combattenti, godono
 di pensione avente decorrenza successiva al 7 marzo 1968 (che possono
 usufruire di tale beneficio) e coloro  che  godono  di  una  pensione
 avente decorrenza precedente (che ne restano esclusi).
    Si appalesa quindi un netto contrasto del disposto legislativo con
 l'art. 3 della Costituzione non essendo  la  suddetta  diversita'  di
 trattamento  giustificata  da  una  reale  diversita'  di  situazioni
 giuridiche e rimanendo penalizzati  inspiegabilmente  proprio  coloro
 che  per  un  periodo  piu'  lungo  sono  stati colpiti nella propria
 integrita' psico-fisica.
    D'altra  parte la piu' recente legge n. 544/1988 (art. 6) ha posto
 solo un rimedio relativo a tale disparita' attribuendo anche agli  ex
 combattenti  titolari  di  pensione  antecedente  il  marzo  1968  un
 beneficio economico con decorrenza 1º gennaio 1989  nulla  stabilendo
 per  l'epoca  pregressa,  ovvero  per  il  periodo 1º gennaio 1985-31
 dicembre  1988  per  il  quale  resta  dunque  valida   la   suddetta
 esclusione.
    Non  potendosi definire dunque il giudizio indipendentemente dalla
 risoluzione   della   prospettata   questione    di    illegittimita'
 costituzionale,   e   non  ritenendosi  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della  legge  n.
 140/1985 nella parte in cui tale norma prevede che il beneficio della
 maggiorazione mensile del trattamento pensionistico  spetti,  per  il
 periodo  1º  gennaio  1985-31  dicembre  1988, ai soli ex combattenti
 titolari di pensione avente decorrenza successiva al 7 marzo 1968.
                                P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il presente giudizio;
    Manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza alle parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  per  la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento ( ex art. 23 della legge n. 87/1953).
                            Il pretore: SALA
                               Il funzionario di cancelleria: RESTELLI
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