N. 701 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 1990

                                 N. 701
  Ordinanza emessa l'8 ottobre 1990 dalla corte d'assise di Catanzaro
           nel procedimento penale a carico di Avolio Antonio
 Processo  penale  -  Nuovo  codice - Procedimenti speciali - Giudizio
 immediato - Richiesta di  rito  abbreviato  -  Dissenso  del  p.m.  -
 Insindacabilita'  da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita'
 della diminuente ex art. 442, secondo comma Disparita' di trattamento
 rispetto  agli  istituti  dell'applicazione  della  pena su richiesta
 delle  parti  e  della  conversione  del  giudizio  direttissimo   in
 abbreviato  -  Irragionevole  limitazione  del  diritto  di  difesa -
 Compressione del potere giurisdizionale del giudice.
 (C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, 440 e 458, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112).
(GU n.46 del 21-11-1990 )
                           LA CORTE D'ASSISE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Avolio Antonio nato a Cotronei il 25 gennaio 1964  imputato
 di omicidio ed altro;
                                PREMESSO
      che il p.m. presso il tribunale di Crotone in data 8 giugno 1990
 ha chiesto al g.i.p. del luogo il giudizio  immediato  nei  confronti
 dell'Avolio;
      che  detto  imputato,  ricevuto il relativo decreto, a sua volta
 richiedeva, con istanza 30 giugno  1990,  il  giudizio  abbreviato  a
 norma dell'art. 458 del c.p.p.;
      che  il  p.m.  negava il proprio consenso in data 12 luglio 1990
 sul presupposto che era necessario procedere all'audizione di persone
 non sentite nel corso delle indagini preliminari e la cui deposizione
 appariva rilevante ai fini della  precisa  cognizione  del  grado  di
 responsabilita' ascrivibile all'imputato;
      che   il   g.i.p.,  pur  dando  atto  dell'ammissibilita'  della
 richiesta, sussistendo le condizioni di cui al primo comma  dell'art.
 440  del  c.p.p.,  rigettava  la  richiesta  stessa  "per  la carenza
 dell'indefettibileconsenso  dal  p.m.  e  l'insindacabilita'....  del
 motivato dissenso";
                                RITENUTO
      che,  in apertura del dibattimento il difensore dell'imputato ha
 sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438
 e  440  del  c.p.p.,  in  relazione  agli artt. 3, 24, 101, 102, 107,
 ultimo  comma,  108,  primo  e  secondo  comma,  111  e   112   della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  il  primo  riconosce  efficacia
 vincolante per il giudice al dissenso del p.m. sulla scelta del  rito
 e,  quindi,  sulla riduzione della pena, ed il secondo non prevede la
 posibilita' di riproporre la richiesta di  giudizio  abbreviato  sino
 alla  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento  ed il potere di
 questo ultimo giudice di  accogliere  la  richiesta  ove  la  ritenga
 fondata;
      che,  stante  la particolarita' del caso in esame - richiesta di
 giudizio abbreviato a  seguito  di  decreto  che  aveva  disposto  il
 giudizio   immediato   -   alle   norme   indicate  come  viziate  di
 illegittimita' costituzionale dalla difesa va aggiunta  anche  quella
 di cui all'art. 458, secondo comma, del c.p.p.
    Ed invero, alla stregua dell'attuale sistema:
      1)  il giudice delle indagini preliminari non puo' sindacare, ai
 sensi degli artt. 438, primo comma, 440 e  458,  secondo  comma,  del
 c.p.p.,  il  dissenso  del p.m. - contrariamente a quanto avviene per
 l'analoga ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti
 -  in  violazione  degli  artt.  3, 24, secondo comma, e 101, secondo
 comma, della Costituzione;
      2)  non  e'  previsto  che  l'interessato  possa  riproporre  la
 richiesta  di  giudizio  abbreviato  al  giudice  del   dibattimento,
 consentendogli  eventualmente all'esito del dibattimento, di valutare
 le  ragioni  del  dissenso  del  p.m.  ed  applicare,   ove   ritenga
 sussistenti  i  presupposti  del giudizio abbreviato, la riduzione di
 pena conseguente alla scelta di detto rito  contrariamente  a  quanto
 avviene  per  gli istituti della applicazione della pena su richiesta
 delle parti e della conversione del giudizio direttissimo  in  quello
 abbreviato. Sicche' detta mancata previsione importa violazione degli
 artt. 3 e 24 della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Ritenutole rilevanti e non manifestamente infondate;
    Solleva  le questioni di illegittimita' costituzionale degli artt.
 438, primo comma, e 440, del c.p.p. in relazione agli  artt.  3,  24,
 101,  102,  107, ultimo comma, 108, primo e secondo comma, 111 e 112,
 della Costituzione cosi' come prospettate dalla difesa dell'imputato;
 nonche', d'ufficio quella dell'art. 458, secondo comma, del c.p.p. in
 relazione agli artt. 3, 24, secondo  comma,  e  101,  secondo  comma,
 della  Costituzione  entrambe  per  le  ragioni  esposte  nella parte
 motiva;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                          Il presidente: NASO

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