N. 701 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 1990
N. 701 Ordinanza emessa l'8 ottobre 1990 dalla corte d'assise di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Avolio Antonio Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma Disparita' di trattamento rispetto agli istituti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e della conversione del giudizio direttissimo in abbreviato - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Compressione del potere giurisdizionale del giudice. (C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, 440 e 458, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112).(GU n.46 del 21-11-1990 )
LA CORTE D'ASSISE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Avolio Antonio nato a Cotronei il 25 gennaio 1964 imputato di omicidio ed altro; PREMESSO che il p.m. presso il tribunale di Crotone in data 8 giugno 1990 ha chiesto al g.i.p. del luogo il giudizio immediato nei confronti dell'Avolio; che detto imputato, ricevuto il relativo decreto, a sua volta richiedeva, con istanza 30 giugno 1990, il giudizio abbreviato a norma dell'art. 458 del c.p.p.; che il p.m. negava il proprio consenso in data 12 luglio 1990 sul presupposto che era necessario procedere all'audizione di persone non sentite nel corso delle indagini preliminari e la cui deposizione appariva rilevante ai fini della precisa cognizione del grado di responsabilita' ascrivibile all'imputato; che il g.i.p., pur dando atto dell'ammissibilita' della richiesta, sussistendo le condizioni di cui al primo comma dell'art. 440 del c.p.p., rigettava la richiesta stessa "per la carenza dell'indefettibileconsenso dal p.m. e l'insindacabilita'.... del motivato dissenso"; RITENUTO che, in apertura del dibattimento il difensore dell'imputato ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 440 del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui il primo riconosce efficacia vincolante per il giudice al dissenso del p.m. sulla scelta del rito e, quindi, sulla riduzione della pena, ed il secondo non prevede la posibilita' di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento ed il potere di questo ultimo giudice di accogliere la richiesta ove la ritenga fondata; che, stante la particolarita' del caso in esame - richiesta di giudizio abbreviato a seguito di decreto che aveva disposto il giudizio immediato - alle norme indicate come viziate di illegittimita' costituzionale dalla difesa va aggiunta anche quella di cui all'art. 458, secondo comma, del c.p.p. Ed invero, alla stregua dell'attuale sistema: 1) il giudice delle indagini preliminari non puo' sindacare, ai sensi degli artt. 438, primo comma, 440 e 458, secondo comma, del c.p.p., il dissenso del p.m. - contrariamente a quanto avviene per l'analoga ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti - in violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione; 2) non e' previsto che l'interessato possa riproporre la richiesta di giudizio abbreviato al giudice del dibattimento, consentendogli eventualmente all'esito del dibattimento, di valutare le ragioni del dissenso del p.m. ed applicare, ove ritenga sussistenti i presupposti del giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta di detto rito contrariamente a quanto avviene per gli istituti della applicazione della pena su richiesta delle parti e della conversione del giudizio direttissimo in quello abbreviato. Sicche' detta mancata previsione importa violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
P. Q. M. Ritenutole rilevanti e non manifestamente infondate; Solleva le questioni di illegittimita' costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, primo e secondo comma, 111 e 112, della Costituzione cosi' come prospettate dalla difesa dell'imputato; nonche', d'ufficio quella dell'art. 458, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione entrambe per le ragioni esposte nella parte motiva; Sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presidente: NASO 90C1347