N. 520 SENTENZA 13 - 15 novembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Dipendenti Inadel - Diploma di ostetrica -
 Indennita' premio di servizio - Riscatto periodi di studio e corsi
 speciali di perfezionamento - Esclusione Limitazione della censura a
 disposizione di mero rinvio Inammissibilita'.
 
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).
 
 (Cost., art. 3).
 
 Previdenza e assistenza - Dipendenti Inadel - Diploma di infermiere
 professionale - Successiva iscrizione alla scuola di ostetricia -
 Riscatto periodi di studio universitario e corsi speciali di
 perfezionamento - Esclusione - Insussistenza del requisito della
 condizione necessaria per l'accesso ad una diretta qualificazione
 professionale della carriera di appartenenza - Non fondatezza.
 
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.46 del 21-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in  materia  previdenziale  per  il
 personale  degli  Enti  locali)  promosso  con ordinanza emessa il 15
 dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento  civile  vertente
 tra  Lauria  Lucia  e  I.N.A.D.E.L.,  iscritta al n. 346 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.
    Visto l'atto di costituzione di Lauria Lucia;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Udito l'avvocato Franco Agostini per Lauria Lucia.
                           Ritenuto in fatto
    Con  ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 il Pretore di Parma, nel
 procedimento civile vertente tra  Lucia  Lauria  e  I.N.A.D.E.L.,  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della
 legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale  per
 il  personale  degli Enti locali) nella parte in cui non consente che
 siano riscattabili, ai fini dell'indennita'  premio  di  servizio,  i
 periodi  relativi  ai  corsi  per  il  conseguimento  dei  diplomi di
 infermiera professionale e di ostetrica.
    Premette  l'ordinanza  che,  ai  sensi  del  detto art. 12, per la
 riscattabilita' dei periodi di studio, e' necessaria  l'esistenza  di
 un  duplice presupposto: che il corso sia universitario o speciale di
 perfezionamento e che la sua durata legale sia valutabile ai fini del
 trattamento di quiescenza.
    Data  per  scontata  l'esistenza  di  questo secondo requisito, in
 riferimento, da un lato, all'art. 24 della legge 22 novembre 1962  n.
 1646   e,   dall'altro,   in  ragione  della  decisione  della  Corte
 costituzionale n. 163  del  29  marzo  1989,  il  giudice  remittente
 ritiene  che  allo  stato  non  sussista  invece  il primo requisito,
 dovendosi escludere che i due corsi (per il conseguimento del diploma
 di  infermiera  l'uno,  ovvero  di  ostetrica l'altro) possano essere
 considerati quali "speciali di perfezionamento".
    E'   da  dubitare,  pertanto,  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 12 citato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non
 rispondendo  al  principio  di  ragionevolezza poiche' la particolare
 preparazione  specifica  resta  conseguibile   solo   attraverso   la
 frequenza  dei  richiamati  corsi  di  studio,  indispensabili per la
 copertura del posto occupato.
    Si  e'  costituita  Lucia  Lauria  chiedendo che sia dichiarata la
 illegittimita' della norma impugnata.
                         Considerato in diritto
    1.  -  L'art.  12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
 materia  previdenziale  per  il  personale  degli  Enti  locali)  da'
 facolta'  di  riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi
 speciali di perfezionamento purche' valutabili, ai sensi delle  norme
 vigenti  per  gli  Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di
 quiescenza.
    2.  -  Si  renderebbe  cosi'  applicabile  al  caso di specie, nei
 riguardi degli studi per conseguire il diploma di  ostetrica,  l'art.
 69  del  r.d.l.  3  marzo  1938,  n.  680 (Ordinamento della Cassa di
 previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali).
    Va  considerato,  infatti, che la Corte ha reiteratamente posto in
 rilievo come la legislazione specifica in tema di  riscatti  tenda  a
 concedere  alla  preparazione  professionale, acquisita anteriormente
 all'immissione in servizio, ogni migliore  considerazione  quando  il
 titolo  conseguito  risulti necessario - come in fattispecie - per le
 mansioni effettivamente esercitate.
    Il giudice remittente, tuttavia, ha disatteso le richieste attrici
 fondate sulla irrazionalita' (ex art. 3 Cost.) dell'art. 69 r.d.l. n.
 680 del 1938, restringendo la censura all'art. 12 della legge n. 152,
 disposizione  -  s'e'  detto  -  di  mero  rinvio  all'altra,   unica
 conferente  sul  piano  sostanziale. Talche' la dedotta questione sul
 riconoscimento degli  studi  per  il  conseguimento  del  diploma  di
 ostetrica, cosi' posta, e' inammissibile.
    3. - L'ordinanza dubita ulteriormente della legittimita' dell'art.
 12 della legge n. 152: l'art. 24 della legge  22  novembre  1962,  n.
 1646  (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso
 il Ministero del tesoro) contiene, invero, la previsione di  riscatto
 a  fini  di  quiescenza del periodo di studi per il conseguimento del
 diploma di infermiera professionale,  ma  il  beneficio  non  risulta
 senz'altro attribuibile per la liquidazione dell'indennita' premio di
 servizio.
    A  cio'  osta,  riduttivamente, la lettera della norma, limitativa
 della concessione ai soli periodi di durata  dei  corsi  speciali  di
 perfezionamento  (e  non  anche,  dunque, dei normali corsi di studio
 infermieristici).
    La questione non e' fondata.
    La  Corte  ha  riconosciuto ampiamente la facolta' di riscattare i
 periodi di studio contemplati dal richiamato art. 24 della  legge  n.
 1646  del  1962  (sent.  n.  163  del 1989), ma sempre che i relativi
 diplomi conseguiti siano "condizione necessaria per  accedere  a  uno
 dei posti occupati durante la carriera".
    Nell'odierna  ipotesi,  all'incontro, s'intenderebbe far valere il
 corso  di  studi   infermieristici,   non   per   una   diretta   sua
 utilizzazione,  cioe'  con  riferimento al posto occupato in carriera
 come riconosce il remittente medesimo, bensi'  allo  scopo,  mediato,
 della iscrizione successiva alla scuola di ostetricia: fine, adunque,
 soltanto strumentale - peraltro non l'unico per l'accesso alla scuola
 -  che  resta,  percio',  estraneo al sistema normativo dei riscatti,
 volto  ad  apprezzare   gli   studi   immediatamente   rivolti   alla
 qualificazione professionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
 previdenziale  per  il  personale degli Enti locali), per la parte in
 cui non consente il  riscatto  dei  periodi  di  studio  relativi  al
 conseguimento  del  diploma  di  ostetrica,  sollevata dal Pretore di
 Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con  l'ordinanza
 in epigrafe.
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 del medesimo art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per  la  parte
 in  cui  non  consente  il  riscatto  dei  periodi  di  studio per il
 conseguimento del diploma di  infermiera  professionale  ai  fini  di
 successiva  iscrizione  alla  scuola  di  ostetricia,  sollevata  dal
 Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  con
 la medesima ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1352