REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 62 

  Personale a tempo parziale.
(GU n.46 del 24-11-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  La  Giunta  Regionale  e l'Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale possono trasformare posti  dei  rispettivi  organici  delle
qualifiche  funzionali  dalla  seconda  all'ottava  in  posti a tempo
parziale  sino  ad  una  percentuale  massima  del  venti  per  cento
dell'organico complessivo delle medesime qualifiche funzionali. Salvo
quanto disposto dal successivo quarto comma ad  ogni  posto  a  tempo
pieno  corrispondono  due  unita'  a  tempo parziale come specificato
nell'allegato A). Il rapporto di impiego a tempo parziale non  e'  in
ogni  caso  applicabile  ai  dipendenti  che  ricoprono  funzioni che
comportano direzione e coordinamento di strutture operative.
   2.  Ferma  restando  la  percentuale  massima di cui al precedente
primo comma, la  Giunta  Regionale  e  l'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio Regionale stabiliscono, secondo le rispettive competenze ed
in   accordo   con   le   organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative,  il  contingente  di  dipendenti  a  tempo  parziale
necessario annualmente e le relative figure professionali.
   3.  Per  effetto  di  quanto  previsto  dai  commi che precedono i
contingenti della quarta qualifica funzionale a tempo  parziale  e  i
totali parziali degli organici della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale di cui alle lettere a) e b) del  primo  comma  dell'art.  4
della  legge  regionale  14  febraio  1987,  n. 10: "Modificazioni ed
integrazioni  all'ordinamento   del   personale   e   all'ordinamento
organizzativo  della  Regione",  sono  abrogati. Il contingente della
quarta qualifica funzionale della Giunta Regionale  e'  rappresentato
da  n.  401 posti; quello del Consiglio Regionale e' costituito da n.
55 posti.
   4.  In  casi  eccezionali  e per motivate esigenze di servizio, la
Giunta Regionale e l'ufficio di presidenza del  Consiglio  Regionale,
sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, possono derogare al limite stabilito  dal  secondo
comma  dell'art.  22  della  legge regionale 29 novembre 1984, n. 60:
"Norme  sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento  economico   del
personale regionale", prevedendo che i rapporti individuali di lavoro
a tempo parziale possano essere pari anche al trenta per cento  o  al
settanta  per  cento  della  prestazione  di  lavoro  prevista per il
personale a tempo pieno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di
posto  costituite  dai rapporti a tempo parziale non puo' superare il
limite dato  dal  numero  dei  posti  a  tempo  pieno  dell'organico.
L'articolazione  dell'orario  di  lavoro  e' definita con il medesimo
provvedimento di deroga.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 16 novembre 1989
 
                              GIOVENZANA
 
  (Approvata  dal  Consiglio  regionale nella seduta del 28 settembre
1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota dell'11  novembre
1989 prot. n. 20202/2697).
   (Omissis).