Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.281 del 1-12-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16; Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia nazionale di cui alla nota ministeriale n. 767 del 27 marzo 1987; Sentito il parere positivo del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto rettorale n. 2985 del 7 giugno 1990, con il quale e' stata riordinata la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia; Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale, ed in particolare l'art. 4; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico L'art. 257, relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 257. - 1. E' istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Universita' degli studi di Bari. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico. La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia. 2. La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi. Tale numero e' ritenuto giusto in base a considerazioni riguardanti le richieste di specialisti nel territorio operativo. 3. Per l'attuazione delle attivita' didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facolta' di medicina e chirurgia. 4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. 5. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) propedeutica e diagnostica; b) dermatologia clinica; c) allergologia e immunologia dermatologica; d) dermatologia oncologica; e) malattie sessualmente trasmesse. 6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Propedeutica e diagnostica: istologia ed embriologia; oncologia generale; immunologia ed immunopatologia; patologia clinica; isto-citopatologia dermatologica; microbiologia; genetica medica; psicologia medica e psicosomatica. b) Dermatologia clinica: dermatologia clinica; dermatologia nell'eta' pediatrica; terapia speciale medica dermatologica; terapia chirurgica dermatologica; fisioterapia dermatologica. c) Allergologia e immunologia dermatologica: allergologia ed immunologia dermatologica; dermatologia allergologica e professionale. d) Dermatologia oncologica: dermatologia oncologica. e) Malattie sessualmente trasmesse: venereologia e malattie sessualmente trasmesse; andrologia. 7. L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Propedeutica e diagnostica (ore 210): istologia ed embriologia . . . . . . . . . . . . . . . .ore 25 oncologia generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 immunologia ed immunopatologia . . . . . . . . . . . . . " 30 patologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 isto-citopatologia dermatologica . . . . . . . . . . . . " 30 microbiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 genetica medica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 psicologia medica e psicosomatica . . . . . . . . . . . . " 20 Dermatologia clinica (ore 140): dermatologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 140 Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20): allergologia ed immunologia dermatologica . . . . . . . . " 20 Malattie sessualmente trasmesse (ore 30): venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Propedeutica e diagnostica (ore 50): isto-citopatologia dermatologica . . . . . . . . . . . .ore 50 Dermatologia clinica (ore 250): dermatologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 250 Allergologia e immunologia dermatologica (ore 30): allergologia e immunologia dermatologica . . . . . . . .ore 30 Malattie sessualmente trasmesse (ore 70): venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 70 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Propedeutica e diagnostica (ore 30): isto-citopatologia dermatologica . . . . . . . . . . . .ore 30 Dermatologia clinica (ore 200): dermatologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 140 terapia speciale medica dermatologica . . . . . . . . . . " 20 terapia chirurgica dermatologica . . . . . . . . . . . . " 20 fisioterapia dermatologica . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30): allergologia ed immunologia dermatologica . . . . . . . . " 30 Dermatologia oncologica (ore 40): dermatologia oncologica . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 Malattie sessualmente trasmesse (ore 100): venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60 andrologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno: Dermatologia clinica (ore 300): dermatologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 190 dermatologia nell'eta' pediatrica . . . . . . . . . . . . " 50 terapia speciale medica dermatologica . . . . . . . . . . " 20 terapia chirurgica dermatologica . . . . . . . . . . . . " 20 fisioterapia dermatologica . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30): allergologia ed immunologia dermatologica . . . . . . . . " 30 Dermatologia oncologica (ore 30): dermatologia oncologica . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 Malattie sessualmente trasmesse (ore 40): venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 Monte ore elettivo: ore 400. 8. Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti: Reparti: uomini; donne e bambini. Ambulatori: dermatologia allergologica; dermatologia correttiva; dermatologia generale; dermatologia micologica; dermatologia oncologica; dermatologia pediatrica; dermatologia vascolare; centro malattie sessualmente trasmesse; centro psoriasi. Laboratori: laboratorio di immunosieroterapia; laboratorio di immunoistopatologia. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocentoore annue, compreso il monteore elettivo di quattrocentoore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monteore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 28 settembre 1990 Il rettore