REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 26 

  Contributi  alla  provincia  di  Perugia  per  gli  impianti  fissi
funzionali al servizio di navigazione interna del lago Trasimeno.
(GU n.47 del 1-12-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  I  fondi  spettanti  alla  regione  dell'Umbria per il biennio
1991-1992, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, punto 2) della  legge
10  aprile 1981, n. 151, da iscrivere al capitolo 7406 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  regionale,  possono   essere
utilizzati  dalla  provincia di Perugia, delegata all'esercizio delle
funzioni amministrative in materia, ai sensi della legge regionale 14
gennaio  1985,  n.  1,  anche  per  l'acquisizione,  la costruzione e
l'ammodernamento  delle  infrastrutture  funzionali  alle  linee   di
navigazione  interna del lago Trasimeno, nella misura massima di lire
500 milioni nel 1991 e per un pari importo nel 1992.
   2.  L'eventuale  utilizzazione dei fondi da parte della Provincia,
per  le  finalita'  di   cui   al   primo   comma,   e'   subordinata
all'approvazione   da  parte  della  Giunta  regionale  del  relativo
programma.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 27 aprile 1990
 
                              MANDARINI