N. 734 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 agosto 1990

                                 N. 734
      Ordinanza emessa il 4 agosto 1990 dal pretore di Bologna nel
     procedimento civile vertente tra Druidi Manuela e E.N.P.A.I.A.
 Previdenza e assistenza sociale - Dipendente C.E.R.P.L. - Trattamento
 di fine rapporto - Richiesta  di  anticipazione  per  acquisto  della
 prima  casa di abitazione - Requisiti: acquisto definitivo del bene e
 formale documentazione notarile - Non ammissibilita' al beneficio  in
 caso di assegnazione di quota di cooperativa a proprieta' c.d. divisa
 con  patto  di  futura  vendita  Ingiustificata  discriminazione  tra
 cittadini - Mancata tutela dell'impresa cooperativa.
 (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 1, ottavo comma, lettera b).
 (Cost., artt. 3 e 45).
(GU n.50 del 19-12-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                           PREMESSO IN FATTO
    La  signora  Manuela Druidi, dipendente C.E.R.P.L., ha chiamato in
 giudizio l'Ente nazionale di  previdenza  e  di  assistenza  per  gli
 impiegati  dell'agricoltura  (E.N.P.A.I.A.)  e,  ricordato  che,  con
 lettera del 20 gennaio 1986, che aveva  chiesto  l'anticipazione  del
 trattamento  di  fine  rapporto  (t.f.r.)  in  virtu' del sesto comma
 dell'art. 2120 del c.c., nel testo introdotto dalla legge  29  maggio
 1982,  n.  297,  in quanto detto ente, per statuto, si sostituisce al
 datore di lavoro nel pagamento del t.f.r., ricevendo un  rifiuto,  ha
 chiesto   che   fosse   accertato   il   suo   diritto   a  percepire
 dall'E.N.P.A.I.A. l'anticipazione del t.f.r. nella misura del 70%  di
 quello  maturato,  a  decorrere  dal  20  gennaio 1986, e la condanna
 dell'ente convenuto  al  risarcimento  del  maggior  danno  ai  sensi
 dell'art. 1224 del c.c.
    L'anticipazione  era  stata  richiesta  per l'acquisto della prima
 casa di abitazione, avvenuta con la  partecipazione  della  Druidi  a
 cooperativa a proprieta' divisa, con patto di futura vendita.
    Il  beneficio  era  stato negato dall'E.N.P.A.I.A., il quale aveva
 chiesto, per l'erogazione, all'atto di assegnazione in proprieta' non
 ottenibile,   in  quanto  la  casa  era  stata  ed  e'  costruita  in
 cooperativa a proprieta' divisa, come  si  e'  detto,  con  patto  di
 futura vendita.
    L'E.N.P.A.I.A.   si   e'  costituito  regolarmente,  resistendo  e
 richiamata la disposizione contenuta nel regolamento del fondo per il
 trattamento   di   fine   rapporto,   approvato   dal   consiglio  di
 amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983 (art. 5), ha chiesto
 il rigetto della domanda.
                       CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
    L'E.N.P.A.I.A.   ha  prodotto  un  certificato,  rilasciato  dalla
 Cooperativa edificatrice Ansaloni in data 9  marzo  1989,  dal  quale
 risulta   che  la  signora  Manuela  Druidi  e'  "socia  assegnataria
 dell'alloggio n. 2, scala C, dell'intervento denominato B0 34 sito in
 Bologna,  localita'  San  Donato,  come  da  verbale del consiglio di
 amministrazione  del  27  dicembre  1988,  che  si  allega  in  copia
 autenticata,  verbale  che  si  intende  di  prenotazione  in  quanto
 l'edificio e' in corso di realizzazione e la consegna e' prevista per
 luglio 1990, un ulteriore varbale sara' stilato al momento del rogito
 notarile e sara' il verbale di assegnazione in proprieta'".
    In   forza   del   contenuto   del  predetto  documento,  e  delle
 disposizioni, previste, oltre che dal regolamento del  fondo  per  il
 trattamento  di  fine  rapporto  (in  precedenza richiamato), anche e
 soprattutto dall'ottavo comma, lett. b), dell'art. 1 della  legge  29
 maggio   1982,   n.  297  (modificativa  dell'art.  2120  del  c.c.),
 l'E.N.P.A.I.A.  ha  giustificato  il  suo  comportamento  di  diniego
 dell'anticipazione  del  t.f.r.,  alla  Druidi, sostenendo che, tra i
 beneficiari  dell'anticipazione,  possono  rientrare  anche  i   meri
 assegnatari  di  una  casa  in  cooperativa,  come  e'  il caso della
 ricorrente.
    A  questo  punto,  in considerazione del fatto che l'ottavo comma,
 lett. b), dell'art. 1 della legge n. 297/1982, nel  disporre  che  la
 richiesta  di anticipazione deve essere giustificata dalla necessita'
 di "acquisto della prima casa di abitazione per se' o  per  i  figli,
 documentata  con  atto notarile", e che la giurisprudenza della Corte
 di cassazione ha  stabilito  il  principio,  per  cui  "con  riguardo
 all'anticipazione  del  trattamento  di fine rapporto, quale prevista
 dall'art. 1 (settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo comma)  della
 legge  29  maggio  1982,  n.  297,  insorge un vero e proprio diritto
 soggettivo del lavoratore sulle somme maturate ed accantonate solo se
 ricorrano  compiutamente  i  presupposti  di  carattere soggettivo ed
 oggettivo previsti dalla norma  citata.  Pertanto,  la  richiesta  di
 anticipazione, che sia giustificata, a norma dell'ottavo comma, lett.
 b), dell'art. 1 cit., dalla necessita' di acquisto della  prima  casa
 di  abitazione  per  il  lavoratore  medesimo  o  per  i  suoi figli,
 documentato con atto notarile, presuppone l'acquisto  definitivo  del
 bene  nonche'  la  suo formale documentazione notarile al tempo della
 richiesta, che costituisce il momento di verifica  della  sussistenza
 delle  condizioni  volute  dalla  legge, salve le clausole di maggior
 favore eventualmente previste dalla contrattazione collettiva" (Cass.
 sez. lav. 21 gennaio 1988, n. 448, riv. it. dir. lav. 1988, II, 575);
 considerato che il c.c.n.l. 1ยบ luglio 1987  (del  settore),  all'art.
 58,  non  prevede  clausole  di  maggior  favore,  se  non che "quale
 condizione  di  miglior  favore...  l'anticipazione   potra'   essere
 accordata   per   l'assegnazione   della   prima  casa  costruita  in
 cooperativa (nota a verbale dell'art.  58),  il  pretore  ritiene  di
 dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, ottavo comma, lett. b), della legge 29 maggio  1982,  n.
 297,  cosi'  come  interpretato  dalla giurisprudenza, per violazione
 degli artt. 3, primo e  secondo  comma,  e  45,  primo  comma,  della
 Costituzione.
    Premesso  che  dal  doc.  n.  5  di  parte  ricorrente (domanda di
 assegnazione con patto di futura  vendita),  risulta  che  la  sig.ra
 Druidi  ha  chiesto alla Cooperativa edificatrice Ansaloni di Bologna
 l'assegnazione  "dell'alloggio  contrassegnato  dal  n.  2/C  cantina
 contrassegnata  dal  n.  2/C  autorimessa contrassegnata dal n. 24 il
 tutto come appare nell'allegata planimetria e si obbliga a sottostare
 a  tutte  le  condizioni  di  cui  infra),  per  cui  la  ricorrente,
 trattandosi di acquisto di casa  a  proprieta'  c.d.  divisa,  ne  ha
 ottenuto  l'assegnazione provvisoria, e ne acquistera' la proprieta',
 in osservanza del patto di futura vendita se e quando completera'  il
 pagamento,  e  le  verra'  assegnata  la  singola  quota  con formale
 passaggio di proprieta', tutto cio' premesso, si nota  che,  ai  fini
 della  definizione  del  giudizio,  e'  necessaria la risoluzione, da
 parte  della  Corte  costituzionale,  della  predetta  questione   di
 legittimita' costituzionale.
    Peraltro,  sussiste  l'interesse  della  ricorrente  (e  questo  a
 proposito del requisito della rilevanza) a sollevare  l'eccezione  di
 incostituzionalita'  in  questo procedimento, posto che, dall'art. 24
 della Costituzione, deriva il suo diritto a  far  valere  le  proprie
 pretese   di   fronte  al  giudice,  anche  proponendo  eccezioni  di
 legittimita' costituzionale nei confronti della legge.
    Premesso questo circa la rilevanza della questione di legittimita'
 costituzionale, il pretore ritiene che essa  non  sia  manifestamente
 infondata.
    Appare  il  contrasto  tra l'art. 1, ottavo comma, lett. b), della
 legge n. 297/1982 e l'art. 3, secondo comma, della Costituzione,  che
 impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
 sociale che, limitando di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei
 cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e
 l'effettiva partecipazione di tutti i  lavoratori  all'organizzazione
 politica, economica e sociale del Paese".
    E'  noto  che  il  secondo  comma  dell'art.  3 della Costituzione
 contiene  una  norma  programmatica  per  il  legislatore   ordinario
 sollecitato  ad  assumere misure idonee ad eliminare le differenze di
 fatto, economiche e sociali, che discriminano le condizioni  di  vita
 dei singoli.
    La  norma  fondamentale  della  Carta  costituzionale, costituita,
 appunto, dal secondo comma dell'art. 3, rende  evidente  la  presenza
 nel  cuore  dell'ordinamento  costituzionale,  di  un  contraddizione
 antagonistica,  la  cui  dinamica,  se  realizzata,  e'  destinata  a
 trasformare   le   strutture   stesse  della  Costituzione  in  senso
 materiale.
    Per  questo  si richiede che a tutti i cittadini, all'inizio della
 loro attivita' e per la durata del periodo di preparazione alla vita,
 siano  assicurate  eguali condizioni in modo che siano aperte a tutti
 le possibilita' e le prospettive dello sviluppo e del perfezionamento
 della personalita'.
    Tuttavia,    allorche'    sia    richiesto,    per   l'ottenimento
 dell'anticipazione  del  t.f.r.  (diritto  soggettivo  del  cittadino
 lavoratore)  l'acquisto  definitivo  - documentato da atto notarile -
 della casa al tempo della richiesta della detta anticipazione, il che
 presuppone  - ovviamente - l'avvenuto pagamento del prezzo, l'art. 1,
 ottavo comma, lett.  b),  della  legge  n.  297/1982  costituisce  un
 evidente  ostacolo  di  ordine economico, discriminatorio a favore di
 chi e' detentore di una capacita' economica maggiore in danno di chi,
 invece, non puo' pagare il prezzo per l'acquisto della casa.
    L'art.  1,  ottavo  comma,  lett.  b),  poi,  contrasta - nel caso
 concreto - con l'art. 45, primo comma, della Costituzione, secondo il
 quale "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
 a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata.
    La  legge  ne  promuove  e favorisce l'incremento con i mezzi piu'
 idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e  le
 finalita'".
    L'art. 45, primo comma, della Costituzione, delinea, evidentemente
 lo "statuto costituzionale" di  una  forma  particolare  di  impresa:
 quella  cooperativa.  La norma, in tal modo, completa il quadro della
 disciplina costituzionale  dell'attivita'  economica,  le  cui  linee
 portanti sono tracciate dagli artt. 41, 42 e 43.
    Disciplina  costituzionale  che, in quanto ispirata ad una visione
 pluralistica del sistema economico, non si esaurisce nella previsione
 della  fondamentale  dicotomia  impresa  privata-impresa pubblica, ma
 tenta di cogliere, ed in modo differenziato, la molteplicita' di tipi
 di  attivita'  produttive  e  di  modelli organizzativi delle stesse,
 propria dei paesi a capitalismo avanzate.
    Il  fenomeno  cooperativista,  quindi, ha trovato una collocazione
 privilegiata tra le possibili forme di  iniziativa  economica,  tanto
 che,  per i lavori di socialita' e di democrazia che esso esprime, la
 Repubblica assume l'impegno di promuoverne  e  favorire  l'incremento
 con  i  mezzi  piu' idonei, assicurandone contemporaneamente, con gli
 opportuni controlli, il carattere e le finalita'.
    La  norma  di  cui  all'art.  45, primo comma, della Costituzione,
 manifesta indubbiamente un mutamento  di  atteggiamento  dello  Stato
 (dopo  la  parentisi  del fascismo) verso la cooperazione, mutamento,
 che risulterebbe infruttuoso se la costituzionalita' del principio di
 preventivo pagamento, ai fini dell'acquisto, della casa, costruita da
 cooperativa, per potere ottenere l'anticipazione del t.f.r.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  1,  ottavo  comma,  lett.  b),
 della  legge  29  maggio  1982, n. 297, cosi' come interpretato dalla
 Corte di cassazione nel senso  che  la  richiesta  di  anticipazione,
 giustificata  dalla  necessita'  di  acquisto  della  prima  casa  di
 abitazione per il lavoratore od i suoi figli,  presuppone  l'acquisto
 definitivo del bene nonche' la sua formale documentazione notarile al
 tempo della richiesta, per contrasto e con riferimento agli artt.  3,
 secondo capoverso, e 45, primo comma, della Costituzione;
    Ordina   la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 che  essa  venga, altresi', comunicata al Presidente del Senato della
 Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
      Bologna, addi' 4 agosto 1990
                        Il pretore: CASTIGLIONE

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